Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1009

Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato e opzionale per la commercializzazione di prodotti fertilizzanti dell’UE recanti marcatura CE, ampliando la disciplina anche a materiali organici, riciclati, biostimolanti, inibitori e miscele fisiche di fertilizzanti. Definisce categorie funzionali e categorie di materiali costituenti, impone requisiti di sicurezza, qualità, contaminanti ed etichettatura, e stabilisce procedure di valutazione della conformità con il coinvolgimento di organismi notificati nei casi più sensibili. Prevede inoltre regole di vigilanza del mercato, procedure di salvaguardia, obblighi per gli operatori economici, sanzioni nazionali e un’articolata disciplina transitoria, oltre a modificare i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e a abrogare il regolamento (CE) n. 2003/2003.

Norme armonizzate per la messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, con disciplina di composizione, etichettatura, valutazione di conformità, vigilanza del mercato e modifiche collegate ai regolamenti sui sottoprodotti di origine animale e sui prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica ai "prodotti fertilizzanti dell’UE", ossia ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione. Il regolamento copre fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori, nonché gli organismi di valutazione della conformità e le autorità nazionali competenti per notifica, vigilanza del mercato e controlli. Restano esclusi i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati soggetti al regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato, e i prodotti fitosanitari rientranti nel regolamento (CE) n. 1107/2009. Il sistema è di armonizzazione opzionale: i prodotti non marcati CE possono continuare a circolare secondo il diritto nazionale e le regole generali del TFUE. Si applica nell’Unione e rileva anche ai fini SEE; alcune disposizioni entrano in applicazione anticipata dal 15 luglio 2019 e dal 16 aprile 2020, mentre la disciplina generale si applica dal 16 luglio 2022.

Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell’UE

Il regolamento istituisce un sistema armonizzato, ma opzionale, per la commercializzazione nell’Unione di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE. L’obiettivo è ampliare il mercato unico ai fertilizzanti a base di materiali organici, riciclati e innovativi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela di salute, sicurezza e ambiente.

Finalità e contesto normativo

Il testo sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 2003/2003, che disciplinava soprattutto i concimi inorganici, e lo supera ampliando il perimetro ai prodotti ottenuti da flussi riciclati, sottoprodotti e nuove categorie come biostimolanti e inibitori. Il legislatore evidenzia l’esigenza di favorire l’economia circolare, ridurre la dipendenza da nutrienti importati e assicurare una libera circolazione dei prodotti conformi in tutto il mercato interno.

Ambito di applicazione e principi di fondo

Il regolamento si applica ai "prodotti fertilizzanti dell’UE", cioè ai prodotti che recano la marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato. Non si applica ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati soggetti al regolamento (CE) n. 1069/2009, né ai prodotti fitosanitari del regolamento (CE) n. 1107/2009. Rimane ferma la possibilità per gli Stati membri di mantenere o adottare regole nazionali sull’uso dei prodotti fertilizzanti, purché non incidano sulle condizioni di commercializzazione dei prodotti conformi.

È importante, per i professionisti, il carattere facoltativo del regime: un prodotto non marcato CE non rientra nel presente regolamento e può continuare a essere immesso sul mercato secondo il diritto nazionale e le regole generali del TFUE.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 contiene le definizioni operative fondamentali: prodotto fertilizzante, prodotto fertilizzante dell’UE, fabbricante, importatore, distributore, rappresentante autorizzato, valutazione della conformità, richiamo, ritiro, norma armonizzata, specifica tecnica e marcatura CE. Queste definizioni sono centrali per individuare correttamente il soggetto obbligato e il regime applicabile lungo la filiera.

Requisiti di prodotto e libera circolazione

Un prodotto fertilizzante dell’UE deve rispettare tre blocchi di requisiti: la categoria funzionale del prodotto dell’allegato I, la categoria o le categorie di materiali costituenti dell’allegato II, e le prescrizioni di etichettatura dell’allegato III. Per gli aspetti non coperti dagli allegati, il prodotto non deve presentare rischi per salute, sicurezza o ambiente.

Gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti conformi per ragioni legate a composizione, etichettatura o altri aspetti armonizzati. È prevista però una specifica deroga per alcuni Stati membri che, al 14 luglio 2019, beneficiavano di una deroga sul cadmio: essi possono continuare ad applicare i propri limiti nazionali finché non saranno in vigore limiti armonizzati uguali o inferiori.

Categorie funzionali del prodotto e contenuto tecnico dell’allegato I

L’allegato I distingue diverse categorie funzionali del prodotto (PFC): concimi organici, organo-minerali, inorganici, correttivi calcici e/o magnesiaci, ammendanti, substrati di coltivazione, inibitori, biostimolanti delle piante e miscela fisica di prodotti fertilizzanti. Per ciascuna categoria sono fissate regole su forma, contenuto minimo di nutrienti, limiti per contaminanti, criteri microbiologici e requisiti specifici di prestazione.

Tra gli elementi più rilevanti vi sono:

  • limiti per il cadmio nei concimi fosfatici e in altre categorie;
  • limiti per metalli pesanti e altri contaminanti come cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, arsenico, rame e zinco;
  • limiti specifici per biureto, perclorato, IPA e impurità macroscopiche;
  • requisiti per i concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto, con prove sulla ritenzione di olio e sulla resistenza alla detonazione;
  • requisiti di efficacia per inibitori e biostimolanti.

Categorie di materiali costituenti dell’allegato II

L’allegato II elenca le categorie di materiali costituenti ammissibili (CMC), tra cui:

  • sostanze e miscele a base di materiale grezzo;
  • piante, parti di piante o estratti di piante;
  • compost;
  • digestato di colture fresche e digestato diverso;
  • sottoprodotti dell’industria alimentare;
  • microrganismi;
  • polimeri nutrienti e polimeri diversi dai nutrienti;
  • prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009;
  • sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

L’allegato contiene regole molto articolate su:

  • registrazione REACH delle sostanze e miscele, salvo esenzioni;
  • criteri di sicurezza e di stabilità per agenti chelanti e complessanti;
  • criteri di efficacia per inibitori della nitrificazione, della denitrificazione e dell’ureasi;
  • biodegradabilità dei polimeri;
  • requisiti per compost e digestato, inclusi processi di trattamento, temperature, stabilità, impurità macroscopiche e limiti di IPA;
  • requisiti per i prodotti derivati e per i sottoprodotti ai sensi della disciplina rifiuti.

Rapporti con REACH, rifiuti, sottoprodotti di origine animale e prodotti fitosanitari

Il regolamento si coordina con il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006: molte sostanze e miscele devono essere registrate e corredate di fascicolo tecnico e relazione sulla sicurezza chimica che copra l’uso come prodotto fertilizzante. Per i materiali derivanti da rifiuti, il regolamento stabilisce criteri di cessazione della qualifica di rifiuto; una volta soddisfatte le prescrizioni, il materiale può essere considerato non più rifiuto al momento della dichiarazione UE di conformità.

In relazione ai prodotti derivati di origine animale, il testo modifica il regolamento (CE) n. 1069/2009 introducendo il concetto di punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale il prodotto non è più soggetto a quel regime. In parallelo, i biostimolanti delle piante vengono sottratti al regolamento (CE) n. 1107/2009, salvo i prodotti che rientrano già nella definizione di prodotto fitosanitario.

Obblighi dei fabbricanti, importatori e distributori

Il fabbricante è il principale responsabile della conformità: deve garantire che il prodotto sia formulato e fabbricato correttamente, predisporre la documentazione tecnica, eseguire la procedura di valutazione della conformità, redigere la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE. Deve inoltre assicurare la tracciabilità tramite numero di lotto o elementi identificativi, apporre nome e indirizzo, predisporre etichette o foglietti e reagire tempestivamente in caso di non conformità o rischio.

L’importatore deve verificare che il fabbricante abbia svolto la corretta valutazione di conformità, che la documentazione e l’etichettatura siano presenti e che il prodotto sia conforme prima dell’immissione sul mercato. Inoltre deve indicare sull’imballaggio il proprio nome e indirizzo, conservare la dichiarazione UE di conformità per 5 anni e cooperare con le autorità.

Il distributore, pur avendo obblighi meno intensi, deve usare la dovuta diligenza, verificare documenti ed etichettatura, preservare la conformità durante stoccaggio e trasporto e collaborare con le autorità in caso di controlli o misure correttive.

Confezionamento, riconfezionamento e tracciabilità

Chi confeziona o riconfeziona un prodotto senza essere considerato fabbricante ai sensi dell’articolo 10 deve indicare sull’imballaggio la propria identità preceduta dalle diciture "confezionato da" o "riconfezionato da" e conservare per 5 anni un facsimile delle informazioni originali di etichettatura. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado, per 5 anni, di indicare alle autorità chi ha fornito loro il prodotto e a chi lo hanno fornito.

Etichettatura e contenuti dell’allegato III

L’allegato III impone informazioni generali obbligatorie: designazione della PFC, quantità, istruzioni d’uso, condizioni di magazzinaggio, eventuale periodo di funzionalità, misure di gestione del rischio e elenco degli ingredienti oltre il 5 % del peso. Per alcuni prodotti vi sono diciture specifiche, ad esempio:

  • divieto di alimentare animali al pascolo con erba proveniente da terreni trattati con prodotti derivati da sottoprodotti animali, salvo periodo di attesa di almeno 21 giorni;
  • avvertenza "Pericoloso per gli animali in caso di ingestione" in presenza di ricina;
  • avvertenza "Tossico per cani e gatti" per gusci di cacao;
  • istruzioni di smaltimento e di non uso a contatto con il suolo per alcuni polimeri leganti.

Il regolamento vieta claim fuorvianti o ambientali non giustificati e proibisce indicazioni che facciano sembrare il prodotto un fitosanitario. La dicitura "concime minerale" è ammessa solo se sono soddisfatte condizioni aggiuntive di composizione.

Valutazione della conformità e organismi notificati

Le procedure di valutazione della conformità sono disciplinate nell’allegato IV e comprendono più moduli, tra cui:

  • controllo interno della produzione (modulo A);
  • controllo interno con prove ufficiali del prodotto (modulo A1);
  • esame UE del tipo seguito da conformità al tipo basata sul controllo interno (moduli B e C);
  • garanzia di qualità del processo produttivo (modulo D1).

Per alcuni prodotti ad alto rischio, in particolare i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, si applicano controlli più stringenti, incluse prove periodiche sulla ritenzione d’olio e sulla resistenza alla detonazione eseguite sotto la responsabilità di un organismo notificato.

Gli organismi notificati devono essere designati dagli Stati membri e rispondere a requisiti di indipendenza, competenza, imparzialità, riservatezza, assicurazione di responsabilità civile e partecipazione al coordinamento europeo. La loro notifica è soggetta a procedure di accreditamento e a possibili obiezioni di Commissione e altri Stati membri.

Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia

Ai prodotti fertilizzanti dell’UE si applicano le regole del regolamento (CE) n. 765/2008 su vigilanza del mercato e controlli alle frontiere. Se un prodotto presenta un rischio o una non conformità, le autorità nazionali possono chiedere misure correttive, ritiri o richiami; se l’operatore non coopera, possono adottare misure restrittive provvisorie.

La Commissione interviene quando vi sono obiezioni tra Stati membri o dubbi sulla giustificazione di misure nazionali, valutando se la misura sia giustificata o meno. In caso di rischio su un prodotto conforme, è prevista anche una procedura specifica con possibile atto di esecuzione immediatamente applicabile per ragioni di urgenza.

Delega di potere e aggiornamenti tecnici

La Commissione riceve una delega ampia per aggiornare gli allegati, i criteri di biodegradabilità dei polimeri, i materiali costituenti e i valori limite per i contaminanti, con durata quinquennale dal 15 luglio 2019 e proroga tacita salvo opposizione. Sono previsti, tra l’altro, futuri interventi su struvite, biochar, ceneri, nuovi microrganismi e polimeri biodegradabili.

Modifiche al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (CE) n. 1107/2009

Il regolamento modifica il regime dei sottoprodotti di origine animale prevedendo che, per i prodotti derivati che non presentano più rischi significativi, possa essere fissato un punto finale nella catena di fabbricazione. Inoltre aggiorna il regolamento sui prodotti fitosanitari per escludere i biostimolanti delle piante e introdurne la definizione, chiarendo che i prodotti con funzione fitosanitaria restano invece nel perimetro del regolamento 1107/2009.

Disposizioni transitorie, abrogazione e data di applicazione

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è abrogato dal 16 luglio 2022. I prodotti già immessi sul mercato come "concimi CE" prima di tale data possono continuare a essere messi a disposizione senza ulteriori prescrizioni, con applicazione mutatis mutandis delle norme di vigilanza del capo V.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 16 luglio 2022, ma alcune disposizioni si applicano prima: l’articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 dal 15 luglio 2019; gli articoli 20-36 dal 16 aprile 2020. Gli Stati membri devono inoltre stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento.

Indicazione pratica per avvocati e commercialisti

Per gli operatori italiani il regolamento impatta soprattutto su tre profili: qualificazione del prodotto e scelta del regime CE o nazionale; gestione documentale, etichettatura e filiera di conformità; valutazione dei limiti su contaminanti, soprattutto cadmio, e degli adempimenti per prodotti innovativi o a base di materiali recuperati. Per i prodotti con componenti REACH, rifiuti, sottoprodotti animali o polimeri, la due diligence tecnica e regolatoria è decisiva per evitare blocchi di commercializzazione, ritiri e responsabilità lungo la supply chain.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione ed esclusioni

Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE; sono esclusi i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché i prodotti fitosanitari del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’armonizzazione è facoltativa: i prodotti non marcati CE restano disciplinabili dal diritto nazionale.

Definizioni chiave

Definisce, tra l’altro, prodotto fertilizzante, prodotto fertilizzante dell’UE, fabbricante, importatore, distributore, rappresentante autorizzato, valutazione della conformità, richiamo, ritiro e marcatura CE (articolo 2).

Requisiti essenziali di prodotto

Il prodotto fertilizzante dell’UE deve rispettare le prescrizioni dell’allegato I per la categoria funzionale, dell’allegato II per le categorie di materiali costituenti e dell’allegato III per l’etichettatura (articolo 4). Deve inoltre non presentare rischi per salute, sicurezza e ambiente per gli aspetti non coperti dagli allegati.

Obblighi degli operatori economici

Il fabbricante garantisce conformità, redige la documentazione tecnica, effettua la valutazione della conformità, redige la dichiarazione UE di conformità e appone la marcatura CE; conserva documentazione e dichiarazione per 5 anni. Importatori e distributori hanno obblighi di verifica, conservazione documentale, informazione e cooperazione con le autorità; l’importatore identifica inoltre se stesso sull’imballaggio.

Presunzione di conformità e specifiche comuni

La conformità alle norme armonizzate pubblicate in Gazzetta ufficiale comporta presunzione di conformità alle prescrizioni pertinenti. In assenza di norme o in caso di ritardi/carenze, la Commissione può adottare specifiche comuni tramite atti di esecuzione (articoli 13 e 14).

Valutazione della conformità e dichiarazione UE di conformità

La conformità è valutata secondo i moduli dell’allegato IV (controllo interno, modulo A1, esame UE del tipo con conformità al tipo, garanzia qualità D1). La dichiarazione UE di conformità ha forma standard dell’allegato V e può essere unica per più atti dell’Unione; il fabbricante ne assume la responsabilità (articoli 15 e 16).

Marcatura CE

La marcatura CE va apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’imballaggio o sul documento di accompagnamento prima dell’immissione sul mercato; se previsto, è accompagnata dal numero dell’organismo notificato (articoli 17 e 18).

Categorie funzionali del prodotto e contaminanti

L’allegato I classifica i prodotti in PFC, tra cui concimi organici, organo-minerali, inorganici, correttivi calcici/magnesiaci, ammendanti, substrati di coltivazione, inibitori, biostimolanti e miscele fisiche. Sono fissati requisiti quantitativi, limiti per contaminanti (tra cui cadmio, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, arsenico, rame, zinco, biureto, perclorato, IPA), parametri microbiologici e regole specifiche per nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto.

Categorie di materiali costituenti (CMC)

L’allegato II individua le CMC ammesse, tra cui sostanze e miscele da materiale grezzo, piante o estratti, compost, digestato, sottoprodotti dell’industria alimentare, microrganismi, polimeri nutrienti e non nutrienti, prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 e sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, con criteri di registrazione REACH, sicurezza, biodegradabilità e limiti tecnici.

Etichettatura

L’allegato III impone indicazione della designazione PFC, quantità, istruzioni d’uso, condizioni di stoccaggio, periodo di funzionalità per alcuni polimeri, informazioni di sicurezza e elenco ingredienti sopra il 5 %. Prevede diciture obbligatorie per prodotti con prodotti derivati da sottoprodotti animali, ricina, gusci di cacao e polimeri leganti, oltre a regole sulla non fuorvianza e sui claim ambientali.

Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia

Si applicano le regole del regolamento (CE) n. 765/2008 sulla vigilanza del mercato. In caso di rischio o non conformità, le autorità nazionali possono ordinare misure correttive, ritiro o richiamo; la Commissione decide sulla giustificazione delle misure nazionali e può intervenire con atti di esecuzione, inclusa la procedura d’urgenza (articoli 37-41).

Deleghe, comitato e modifiche ad altri regolamenti

La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati per aggiornare allegati e criteri tecnici, con delega quinquennale dal 15 luglio 2019. Sono modificati il regolamento (CE) n. 1069/2009 sul punto finale della catena di fabbricazione e il regolamento (CE) n. 1107/2009 per i biostimolanti vegetali.

Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è abrogato dal 16 luglio 2022, con salvaguardia delle scorte già immesse sul mercato come concimi CE prima di tale data. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 16 luglio 2022, salvo disposizioni anticipate (articolo 53).

Come è indicizzato

Materiemercato internoprodotti fertilizzantivigilanza del mercatoetichettatura dei prodottisicurezza dei prodotti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.