Regolamento (UE) 2019/1010
Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento mira a semplificare e armonizzare gli obblighi di comunicazione in numerosi atti dell’Unione in materia ambientale, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando trasparenza, accessibilità dei dati e qualità delle basi informative. Introduce o rafforza formati comuni, banche dati e quadri generali a livello di Unione, attribuendo in più punti alla Commissione competenze di esecuzione e coinvolgendo l’Agenzia europea dell’ambiente. In diversi settori modifica anche la periodicità delle relazioni, allinea i cicli di reporting e sopprime adempimenti ritenuti ridondanti o di scarsa utilità.
Armonizzazione e razionalizzazione degli obblighi di comunicazione in materia ambientale, con modifica di vari atti UE su rumore, responsabilità ambientale, informazione territoriale, natura, sperimentazione animale, emissioni/PRTR, legno e commercio di specie protette.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti nazionali, alla Commissione europea, all’Agenzia europea dell’ambiente e, per gli obblighi sostanziali sottostanti, agli operatori e gestori interessati dagli atti modificati. Il regolamento interviene su diversi settori ambientali e connessi: fanghi di depurazione in agricoltura, rumore ambientale, responsabilità ambientale, infrastrutture per l’informazione territoriale, tutela degli uccelli selvatici, protezione degli animali usati a fini scientifici, registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, legno e prodotti da esso derivati, sistema FLEGT e commercio di specie selvatiche. Le nuove regole riguardano soprattutto la forma, frequenza, contenuto e pubblicazione delle comunicazioni, con molte disposizioni applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2020; l’articolo 1 si applica dal 1º gennaio 2022, mentre il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Armonizzazione degli obblighi di comunicazione in materia ambientale
Il regolamento 2019/1010 nasce dall’esigenza di razionalizzare la raccolta e la trasmissione delle informazioni ambientali, alla luce delle valutazioni della Commissione e del programma "Legiferare meglio". L’obiettivo è duplice: ridurre gli oneri amministrativi per Stati membri e operatori, e al contempo aumentare la qualità, la comparabilità e l’accessibilità pubblica dei dati utili al monitoraggio e alla valutazione della normativa UE.
Ambito e logica dell’intervento
L’atto non introduce una disciplina ambientale sostanziale unitaria, ma modifica una pluralità di regolamenti e direttive settoriali. I settori coinvolti sono quelli dei fanghi di depurazione, del rumore ambientale, della responsabilità ambientale, dell’infrastruttura INSPIRE, della tutela degli uccelli selvatici, della sperimentazione animale, del PRTR europeo, del legno di origine illegale, del sistema FLEGT e del commercio di specie selvatiche.
Obiettivi trasversali
Il regolamento insiste su alcuni principi comuni:
- uso preferenziale di strumenti elettronici e archivi dati centralizzati;
- pubblicazione più rapida e più ampia delle informazioni;
- definizione di formati comuni da parte della Commissione tramite atti di esecuzione;
- rafforzamento del ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente in materia di raccolta, gestione e diffusione dei dati;
- migliore allineamento dei cicli di reporting tra atti affini.
Modifiche alla disciplina sui fanghi di depurazione
Per la direttiva 86/278/CEE, le modifiche mirano a rendere più accessibili e standardizzati i registri nazionali. Gli Stati membri devono tenere registri aggiornati contenenti quantitativi, composizione, trattamenti, destinatari e ulteriori informazioni sull’attuazione; tali registri devono essere resi disponibili al pubblico ogni anno entro otto mesi dalla fine dell’anno civile pertinente. Inoltre, le informazioni devono essere trasmesse elettronicamente alla Commissione, che potrà fissarne il formato con atti di esecuzione e pubblicare un quadro generale dell’Unione.
Rumore ambientale e piani d’azione
La direttiva 2002/49/CE viene modificata per rafforzare la base informativa e la partecipazione pubblica. È introdotto un archivio dati gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente; i piani d’azione devono essere riesaminati almeno ogni cinque anni e il termine inizialmente previsto per il ciclo 2023 è rinviato al 18 luglio 2024. Le mappe acustiche strategiche e le sintesi dei piani d’azione devono essere trasmesse alla Commissione entro sei mesi mediante un archivio dati obbligatorio e un meccanismo digitale di scambio delle informazioni definito dalla Commissione con atti di esecuzione.
Responsabilità ambientale
Per la direttiva 2004/35/CE il regolamento interviene sia sul piano della valutazione sia su quello dell’interpretazione uniforme. La Commissione deve raccogliere, dal 30 aprile 2022 e poi ogni cinque anni, informazioni sugli eventi di danno ambientale e pubblicare una valutazione entro il 30 aprile 2023 e successivamente ogni cinque anni. Entro il 31 dicembre 2020 deve inoltre adottare linee guida su una nozione comune di "danno ambientale". Il nuovo allegato VI specifica i dati da raccogliere, tra cui tipo di danno, data dell’evento o della scoperta e descrizione dell’attività coinvolta.
INSPIRE: semplificazione del monitoraggio
Per la direttiva 2007/2/CE il legislatore elimina gli obblighi di relazione triennale, ritenuti poco utili. Gli Stati membri devono comunque aggiornare e pubblicare ogni anno, entro il 31 marzo, relazioni sintetiche, mentre la Commissione, con l’assistenza dell’Agenzia europea dell’ambiente, pubblica un quadro generale dell’Unione. La Commissione deve inoltre effettuare una valutazione della direttiva entro il 1º gennaio 2022 e poi almeno ogni cinque anni, basandosi anche su dati scientifici e analitici pertinenti.
Uccelli selvatici e coordinamento con la direttiva habitat
La direttiva 2009/147/CE viene allineata al ciclo di sei anni già usato per la direttiva 92/43/CEE. Gli Stati membri devono trasmettere una relazione ogni sei anni contenente informazioni sullo stato e sulle tendenze delle specie, sulle minacce e sulle pressioni, sulle misure di conservazione e sul contributo della rete di zone di protezione speciale. La Commissione stabilisce il formato con atti di esecuzione e pubblica una relazione riassuntiva ogni sei anni; viene anche introdotta una procedura di comitato conforme al regolamento (UE) n. 182/2011.
Sperimentazione animale: banche dati e reporting annuale
La direttiva 2010/63/UE subisce una revisione ampia degli obblighi di trasparenza. Per le sintesi non tecniche dei progetti, dal 1º gennaio 2021 gli Stati membri possono imporre l’indicazione dell’eventuale valutazione retrospettiva; in caso affermativo, la sintesi deve essere aggiornata entro sei mesi dalla conclusione della valutazione. Dal 1º gennaio 2021 le sintesi devono essere trasmesse alla Commissione entro sei mesi dall’autorizzazione, mentre la Commissione deve definirne un formato comune e mantenere una banca dati pubblica e ricercabile.
Sul fronte statistico, gli Stati membri devono inviare alla Commissione entro il 10 novembre 2023 e poi ogni cinque anni le informazioni sull’attuazione della direttiva; i dati sull’uso degli animali nelle procedure devono invece essere raccolti e pubblicati annualmente, con indicazioni anche sulla gravità delle procedure e sui primati non umani utilizzati. È soppressa la precedente disciplina dell’articolo 57.
PRTR europeo: maggiore standardizzazione e trasparenza
Il regolamento (CE) n. 166/2006 viene semplificato e reso più coerente con il quadro dell’industria a emissioni. Il gestore deve comunicare per via elettronica le informazioni identificative del complesso secondo il formato stabilito. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione tutti i dati richiesti, comunque entro 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, secondo formato e data fissati con atti di esecuzione. I dati confluiscono nel PRTR europeo entro un mese dal completamento della comunicazione nazionale. La disciplina della riservatezza viene stretta, mentre sono soppressi gli articoli 16 e 17 e l’allegato III.
Legno e sistema FLEGT
Per il regolamento (UE) n. 995/2010 gli Stati membri devono pubblicare annualmente, entro il 30 aprile, le informazioni sull’applicazione del regolamento relative all’anno precedente; la Commissione ne fissa formato e procedura e pubblica un quadro generale dell’Unione. Il riesame da parte della Commissione deve avvenire entro il 3 dicembre 2021 e poi ogni cinque anni, con particolare attenzione agli effetti amministrativi sulle PMI e all’efficacia nel prevenire l’immissione sul mercato di legno illegale.
Analogamente, per il regolamento (CE) n. 2173/2005 sul sistema di licenze FLEGT, gli Stati membri devono comunicare entro il 30 aprile di ogni anno le informazioni sull’applicazione dell’anno precedente; la Commissione pubblica un quadro generale annuale e riesamina il regolamento entro dicembre 2021 e poi ogni cinque anni, considerando i progressi degli accordi di partenariato volontari.
CITES e commercio di specie protette
Il regolamento (CE) n. 338/97 è aggiornato per allineare e rafforzare gli obblighi informativi verso la CITES. I servizi della Commissione devono pubblicare entro il 31 ottobre di ogni anno un quadro generale dell’Unione su introduzione, esportazione e riesportazione degli esemplari; gli organi di gestione degli Stati membri devono inoltre trasmettere, un anno prima di ogni conferenza delle parti, le informazioni necessarie ai rapporti CITES e le informazioni equivalenti sulle disposizioni UE non coperte dalla Convenzione, secondo un formato definito con atti di esecuzione. È inoltre introdotto un obbligo annuale, entro il 15 giugno, di invio dei dati per il rapporto sul commercio illegale.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La maggior parte delle disposizioni si applica dalla data di entrata in vigore, ma alcune modifiche di coordinamento si applicano dal 1º gennaio 2020 e le modifiche alla direttiva 86/278/CEE dal 1º gennaio 2022. Per i professionisti, il testo è rilevante soprattutto perché impone nuovi canali, tempi e formati di reporting, con impatti operativi su autorità pubbliche, imprese soggette agli obblighi settoriali e gestione documentale interna.
Disposizioni principali
Finalità generale e criteri di razionalizzazione
Il regolamento interviene per modernizzare la gestione delle informazioni ambientali, assicurare un approccio più coerente tra gli atti interessati, semplificare la comunicazione e ridurre gli oneri amministrativi, migliorando al contempo trasparenza, accesso pubblico ai dati e capacità della Commissione di monitorare, riesaminare e valutare la normativa ambientale.
Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione
Sono introdotte le definizioni di "servizi relativi ai dati territoriali" e "set di dati territoriali" richiamando la direttiva 2007/2/CE. L’articolo 10 è riscritto: gli Stati membri devono tenere registri aggiornati con dati su quantitativi, composizione, trattamento, destinatari e ulteriori informazioni di attuazione; i registri devono essere accessibili al pubblico ogni anno entro otto mesi dalla fine dell’anno civile e i dati vanno trasmessi alla Commissione per via elettronica. L’articolo 17 attribuisce alla Commissione il potere di stabilire, con atti di esecuzione, il formato delle informazioni e prevede la pubblicazione di un quadro generale a livello di Unione, incluse le mappe.
Direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale
È introdotta la definizione di "archivio dati" gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente. I piani d’azione devono essere riesaminati e rielaborati almeno ogni cinque anni; il riesame/riesame previsto per il 2023 è posticipato al 18 luglio 2024. Le mappe acustiche strategiche e i piani d’azione devono essere resi disponibili e divulgati al pubblico secondo la normativa ambientale pertinente. I dati delle mappe acustiche strategiche e le sintesi dei piani d’azione devono essere trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalle rispettive scadenze tramite un archivio dati obbligatorio istituito con atti di esecuzione; è previsto anche un meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni sviluppato dalla Commissione con il supporto dell’Agenzia europea dell’ambiente.
Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale
È soppresso l’articolo 14, paragrafo 2. L’articolo 18 è sostituito: la Commissione raccoglie, entro il 30 aprile 2022 e poi ogni cinque anni, informazioni diffuse dagli Stati membri e relative all’esperienza di applicazione della direttiva; sulla base di tali dati effettua e pubblica una valutazione entro il 30 aprile 2023 e successivamente ogni cinque anni. Entro il 31 dicembre 2020 deve inoltre elaborare linee guida per un’interpretazione comune del termine "danno ambientale". L’allegato VI specifica i dati da raccogliere per ciascun caso di danno.
Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE)
Sono soppressi gli obblighi di relazione triennale degli Stati membri e la relazione di sintesi della Commissione. Gli Stati membri devono tuttavia aggiornare e pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, relazioni sintetiche; la Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, pubblica un quadro generale a livello di Unione basato su metadati e dati nazionali. La Commissione deve effettuare una valutazione della direttiva e della sua attuazione entro il 1º gennaio 2022 e poi almeno ogni cinque anni.
Direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici
Gli Stati membri devono trasmettere ogni sei anni una relazione sull’attuazione delle misure adottate e sui principali effetti, nello stesso anno della relazione ex articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. La relazione deve essere pubblica e contenere informazioni su stato e tendenze delle specie, minacce e pressioni, misure di conservazione e contributo della rete di zone di protezione speciale. La Commissione stabilisce il formato mediante atti di esecuzione armonizzati con quello della direttiva habitat; viene introdotto l’articolo 16 bis sulla procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali usati a fini scientifici
Per le sintesi non tecniche dei progetti, dal 1º gennaio 2021 gli Stati membri possono esigere l’indicazione dell’eventuale valutazione retrospettiva e del relativo termine; se prevista, la sintesi va aggiornata entro sei mesi dalla conclusione della valutazione. Fino al 31 dicembre 2020 le sintesi autorizzate sono pubblicate a livello nazionale; dal 1º gennaio 2021 devono essere trasmesse alla Commissione entro sei mesi dall’autorizzazione. La Commissione deve definire un formato comune e istituire e mantenere una banca dati a libero accesso e ricercabile. Per le informazioni sull’attuazione, gli Stati membri inviano i dati entro il 10 novembre 2023 e poi ogni cinque anni; i dati statistici sull’uso degli animali sono raccolti e pubblicati annualmente, con banca dati dedicata e relazione sintetica. È soppresso l’articolo 57.
Regolamento (CE) n. 166/2006 sul PRTR europeo
Il gestore dei complessi soggetti agli obblighi di cui all’allegato I comunica per via elettronica le informazioni identificative secondo il formato stabilito. Gli Stati membri inviano annualmente alla Commissione, mediante trasferimento elettronico, una relazione contenente tutti i dati di cui all’articolo 5 entro il formato e la data stabiliti con atti di esecuzione, e in ogni caso entro 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. I servizi della Commissione, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente, inseriscono i dati nel PRTR europeo entro un mese. La disciplina della riservatezza è riformulata, imponendo allo Stato membro di indicare separatamente quali informazioni non possono essere pubblicate e per quali motivi. Sono soppressi gli articoli 16 e 17 e l’allegato III.
Regolamento (UE) n. 995/2010 sul legno di origine illegale
Gli Stati membri devono mettere a disposizione del pubblico e della Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull’applicazione del regolamento relative all’anno civile precedente. La Commissione stabilisce formato e procedura con atti di esecuzione. Sulla base di tali dati, i servizi della Commissione pubblicano annualmente un quadro generale a livello di Unione. La Commissione riesamina il funzionamento e l’efficacia del regolamento entro il 3 dicembre 2021 e poi ogni cinque anni, tenendo conto anche delle conseguenze amministrative per le PMI e proponendo, se del caso, modifiche legislative.
Regolamento (CE) n. 2173/2005 sul sistema di licenze FLEGT
È previsto un obbligo annuale, entro il 30 aprile, di messa a disposizione del pubblico e della Commissione delle informazioni sull’applicazione del regolamento nell’anno civile precedente. La Commissione definisce formato e procedura con atti di esecuzione; i servizi della Commissione pubblicano un quadro generale annuale a livello di Unione. La Commissione riesamina il regolamento entro dicembre 2021 e poi ogni cinque anni, tenendo conto dei progressi nei partenariati volontari, e riferisce al Parlamento e al Consiglio con eventuali proposte di miglioramento.
Regolamento (CE) n. 338/97 sul commercio di specie selvatiche
Gli Stati membri devono alimentare un nuovo sistema di reporting collegato alla CITES: i servizi della Commissione pubblicano entro il 31 ottobre di ogni anno un quadro generale a livello di Unione su introduzione, esportazione e riesportazione degli esemplari; gli organi di gestione comunicano inoltre, un anno prima di ogni Conferenza delle parti CITES, le informazioni richieste per i rapporti convenzionali e le informazioni equivalenti sulle disposizioni UE extra-CITES, secondo un formato stabilito con atti di esecuzione. È aggiunta anche la comunicazione annuale, entro il 15 giugno, delle informazioni per il rapporto sul commercio illegale di cui alla risoluzione CITES Conf. 11.17 (Rev. CoP 17).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si applica dalla data di entrata in vigore, salvo l’articolo 7, punti 2 e 5, e gli articoli 8, 9 e 10, applicabili dal 1º gennaio 2020, e l’articolo 1, applicabile dal 1º gennaio 2022.
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