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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/982

Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)

Normativa europea32019R0982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento 2019/982 aggiorna il quadro UE di attuazione delle raccomandazioni della CGPM, integrando nel regolamento (UE) n. 1343/2011 nuove misure di gestione, conservazione e controllo per diverse aree del Mediterraneo e del Mar Nero. Introduce o precisa divieti di pesca, zone di restrizione e zone tampone, periodi di fermo, obblighi di autorizzazione e di notifica, nonché regole specifiche per corallo rosso, occhialone e rombo chiodato. Rafforza inoltre i meccanismi di monitoraggio scientifico, di ispezione e di scambio di informazioni tra Stati membri, Commissione e segretariato CGPM.

Modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 per attuare nel diritto dell’Unione ulteriori raccomandazioni CGPM in materia di pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero, con misure su zone vietate, periodi di fermo, autorizzazioni, controllo e gestione di specie e attività specifiche.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura e, solo quando espressamente previsto, alla pesca ricreativa, svolte da pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall’accordo CGPM. Incide in particolare su attività e flotte operanti nel Canale di Sicilia, nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico, nel Mare di Alboran, nel Golfo di Gabes, nel Mar Nero e sul corallo rosso nel Mar Mediterraneo. Sono richiamate e coordinate varie norme UE già vigenti in materia di politica comune della pesca, controllo, registrazione della flotta e lotta alla pesca INN; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento (UE) 2019/982 che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo CGPM

Il regolamento dà attuazione, nell’ordinamento dell’Unione, a diverse raccomandazioni vincolanti della CGPM in materia di conservazione, gestione e controllo della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero. L’intervento è motivato dall’esigenza di completare il quadro già esistente della PCP e delle norme UE su controllo e lotta alla pesca INN, recependo solo le misure non già coperte dal diritto dell’Unione.

Ambito e coordinamento con il diritto UE esistente

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 per allinearlo alle raccomandazioni CGPM adottate tra il 2015 e il 2017. In più punti richiama regolamenti già vigenti, in particolare il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca, il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo, il regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca INN, il regolamento (CE) n. 1967/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

L’ambito applicativo viene precisato: il regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura e, solo ove espressamente previsto, alla pesca ricreativa, svolte da pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall’accordo CGPM.

Nuove definizioni e strumenti di delimitazione spaziale

All’articolo 3 sono aggiunte le definizioni di "zona tampone" e di "dedito alla pesca dell’occhialone". La nozione di zona tampone è rilevante per la protezione delle aree di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia, mentre la definizione di nave dedita all’occhialone si basa sulla soglia del 20 % del quantitativo di occhialone rispetto alle catture in peso vivo dopo la cernita per marea.

Canale di Sicilia: zone di divieto, zone tampone e gestione della flotta

L’articolo 9 bis istituisce tre zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia, nelle quali è vietata la pesca con reti a strascico: Est del Banco Avventura, Ovest del Bacino di Gela ed Est del Banco di Malta. L’articolo 9 ter crea, attorno a ciascuna di tali zone, una zona tampone. Nelle zone tampone le navi a strascico devono assicurare un’adeguata frequenza di trasmissione del VMS; se prive di trasponder VMS, devono disporre di un diverso sistema di geolocalizzazione che consenta il controllo da parte delle autorità.

Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico

Gli articoli 9 quater e 9 quinquies disciplinano un articolato regime di restrizione. In una prima zona sono vietate la pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole; in altre due sottozone il divieto opera solo nel periodo 1° settembre-31 ottobre di ogni anno. In tali aree, le attività commerciali sono consentite solo con autorizzazione specifica e attività comprovata, e soggette a limiti di giorni di pesca e a finestre orarie prestabilite.

Gli Stati membri devono trasmettere annualmente gli elenchi delle navi autorizzate entro il 31 marzo, con comunicazione della Commissione al segretariato CGPM entro il 30 aprile. I pescatori possono sbarcare le catture solo in porti designati; le navi autorizzate devono disporre di VMS e/o AIS funzionanti e gli attrezzi devono essere identificati, numerati e marcati. Le navi non autorizzate possono transitare solo su rotta diretta, a velocità costante non inferiore a 7 nodi, con sistemi di localizzazione attivi e senza svolgere attività di pesca.

Mare di Alboran: misure per l’occhialone

L’articolo 9 sexies consente agli Stati membri di adottare restrizioni spaziali o temporali nel Mare di Alboran, in base ai pareri scientifici, per proteggere le zone di aggregazione del novellame e/o dei riproduttori di occhialone. Le restrizioni adottate devono essere comunicate a Commissione e CGPM entro l’11 gennaio 2020.

Il successivo articolo 16 quindecies impone agli Stati membri, entro il 2020, di mantenere i livelli di capacità della flotta o dello sforzo di pesca ai livelli autorizzati e applicati negli ultimi anni nella pesca dell’occhialone nel Mare di Alboran. Sul piano del controllo, gli articoli 22 nonies, 22 decies e 22 undecies prevedono registri delle navi autorizzate, comunicazione di tutte le catture commerciali e accessorie giornaliere, autorizzazioni specifiche per le navi dedite alla specie, relazioni annuali aggregate e obblighi VMS per le navi sopra i 12 metri. È inoltre richiesto un monitoraggio scientifico su attrezzi, sforzo di pesca, catture, valori di riferimento e impatti socioeconomici.

Golfo di Gabes e Mar Nero

L’articolo 11 bis introduce un fermo temporaneo nel Golfo di Gabes: dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno è vietata la pesca con reti a strascico tra la costa e l’isobata di 200 metri nella sottozona geografica 14 della CGPM.

Per il Mar Nero, l’articolo 14 bis impone a ciascuno Stato membro interessato un fermo di almeno due mesi nel periodo aprile-giugno di ogni anno, e consente ulteriori restrizioni spaziali/temporali per proteggere il novellame di rombo chiodato.

Corallo rosso: gestione, autorizzazioni, chiusure precauzionali e controllo

Il regolamento dedica un gruppo organico di disposizioni al corallo rosso nel Mar Mediterraneo. L’articolo 16 quater bis stabilisce un meccanismo di fermo precauzionale: quando le colonie con diametro di base inferiore a 7 mm superano il 25 % delle catture complessive di un dato banco in un anno, la zona deve essere chiusa temporaneamente; se i banchi non sono ancora individuati, la soglia si applica a livello di riquadro statistico CGPM. Gli Stati membri devono definire zona, durata e condizioni del fermo e informare senza indugio CGPM e Commissione. L’articolo 16 quater ter impone ulteriori fermi spaziali/temporali entro l’11 gennaio 2020 sulla base dei pareri scientifici.

Nel titolo dedicato al controllo, l’articolo 22 bis subordina la raccolta del corallo rosso a un’autorizzazione valida e vieta, in mancanza, ogni forma di detenzione, trasbordo, sbarco, trasferimento, immagazzinamento, vendita o esposizione. Gli Stati membri devono tenere un registro aggiornato delle autorizzazioni e inviare annualmente gli elenchi delle navi autorizzate. L’articolo 22 ter impone la registrazione delle catture in peso vivo e, se possibile, del numero di colonie; l’articolo 22 quater introduce una notifica preventiva tra due e quattro ore prima dell’arrivo in porto; l’articolo 22 quinquies impone sbarchi solo in porti designati; l’articolo 22 sexies richiede un programma di controllo basato sul rischio; l’articolo 22 septies vieta il trasbordo in mare.

L’articolo 22 octies rafforza il monitoraggio scientifico, imponendo meccanismi di raccolta dati su sforzo di pesca, livelli di cattura, valori di riferimento, effetti socioeconomici e possibili fermi spaziali/temporali. Inoltre, l’articolo 23 bis, come modificato, richiede una relazione annuale dettagliata entro il 30 giugno sulle attività relative al corallo rosso, con dati su catture totali, zone di sfruttamento e, se possibile, numero di immersioni e catture medie per immersione.

Rombo chiodato nel Mar Nero: contrasto alla pesca INN e piani nazionali

L’articolo 22 septdecies disciplina una serie di misure anti-INN per il rombo chiodato nel Mar Nero. Gli Stati membri devono comunicare annualmente gli elenchi delle navi autorizzate a usare reti da posta fisse a imbrocco entro il 20 gennaio alla Commissione, che li trasmette alla CGPM entro il 31 gennaio. Sono previsti dati aggiuntivi da includere negli elenchi, il recupero delle reti non marcate rinvenute in mare, la loro confisca o distruzione e l’obbligo di designare punti di sbarco, con divieto di sbarco o trasbordo al di fuori di tali punti.

L’articolo 22 octodecies impone piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza, che devono assicurare il monitoraggio e la registrazione rigorosa delle catture e/o dello sforzo di pesca mensili, oltre a definire mezzi di controllo, strategia di ispezione, controllo dei mercati e dei trasporti, procedure di campionamento e formazione degli ispettori. Tali piani devono essere comunicati ogni anno entro il 20 gennaio alla Commissione. L’articolo 22 novodecies richiede ulteriori informazioni scientifiche entro il 30 novembre di ogni anno.

Controlli, infrazioni e allegati tecnici

Nel quadro del programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza nel Canale di Sicilia, gli articoli 22 quaterdecies, 22 quindecies e 22 sexdecies disciplinano coordinamento tra Stati membri e Commissione, elenco degli ispettori e dei mezzi impiegati, carte di identità degli ispettori, bandierina di segnalazione, modalità dell’abbordaggio, rapporti di ispezione, trattamento delle prove e sanzioni/infrazioni rilevanti. Sono considerate infrazioni, tra l’altro, l’interferenza con il sistema di controllo via satellite e l’esercizio della pesca senza VMS.

Gli allegati IV, V, VI, VII e VIII forniscono modelli e formati operativi: carta d’identità degli ispettori CGPM, bandierina di ispezione, rapporto di ispezione, rapporto di avvistamento e dati da inserire negli elenchi delle navi dedite alla pesca dell’occhialone. Questi allegati hanno rilievo pratico per gli operatori e per le autorità di controllo, perché standardizzano la documentazione richiesta nelle procedure di ispezione e nelle comunicazioni annuali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione dell’ambito soggettivo e definizioni

L’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito per chiarire che il regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura, nonché alla pesca ricreativa solo ove espressamente previsto, effettuate dai pescherecci dell’Unione e dai cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall’accordo CGPM. L’articolo 3 è integrato con nuove definizioni, tra cui "zona tampone" e "dedito alla pesca dell’occhialone".

Zone di restrizione nel Canale di Sicilia e zone tampone

Sono introdotti gli articoli 9 bis e 9 ter, che vietano la pesca con reti a strascico in tre zone di restrizione del Canale di Sicilia: Est del Banco Avventura, Ovest del Bacino di Gela ed Est del Banco di Malta, delimitate da coordinate geografiche. Attorno a ciascuna zona è istituita una zona tampone; nelle zone tampone le navi che praticano pesca a strascico devono garantire un’adeguata frequenza di trasmissione VMS, oppure disporre di un diverso sistema di geolocalizzazione se prive di VMS.

Fossa di Jabuka/Pomo: divieti, autorizzazioni e controlli

L’articolo 9 quater istituisce una zona di restrizione della pesca nel Mare Adriatico con divieti per pesca ricreativa e per varie attrezzature (reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole), con ulteriori restrizioni stagionali dal 1° settembre al 31 ottobre in due sottozone. L’articolo 9 quinquies consente talune attività commerciali solo a navi munite di autorizzazione specifica e con attività comprovata, disciplina limiti settimanali e fasce orarie di pesca, prevede elenchi annuali delle navi autorizzate entro il 31 marzo/30 aprile, sbarchi solo in porti designati e obblighi VMS/AIS e di transito diretto a velocità non inferiore a 7 nodi per le navi non autorizzate.

Restrizioni spaziali/temporali nel Mare di Alboran

L’articolo 9 sexies consente agli Stati membri, sulla base dei pareri scientifici, di istituire restrizioni spaziali o temporali nel Mare di Alboran per proteggere le aree di aggregazione del novellame e/o dei riproduttori di occhialone. Le zone e le restrizioni adottate devono essere comunicate al segretariato CGPM e alla Commissione entro l’11 gennaio 2020.

Fermo temporaneo nel Golfo di Gabes

L’articolo 11 bis vieta, ogni anno dal 1° luglio al 30 settembre, la pesca con reti a strascico tra la costa e l’isobata dei 200 metri nella sottozona geografica 14 della CGPM (Golfo di Gabes).

Fermo temporaneo nel Mar Nero per il rombo chiodato

L’articolo 14 bis impone a ciascuno Stato membro interessato un periodo di fermo nel Mar Nero, da aprile a giugno di ogni anno, della durata minima di due mesi, e consente ulteriori restrizioni spaziali/temporali per proteggere il novellame di rombo chiodato.

Misure precauzionali e ulteriori fermi per il corallo rosso

Gli articoli 16 quater bis e 16 quater ter prevedono la chiusura temporanea delle aree di pesca del corallo rosso al raggiungimento di un livello limite di catture: quando le colonie con diametro di base inferiore a 7 mm superano il 25 % delle catture complessive annue di un dato banco, oppure a livello di riquadro statistico CGPM se i banchi non sono ancora stati individuati. Gli Stati membri devono inoltre stabilire entro l’11 gennaio 2020 ulteriori fermi spaziali/temporali sulla base dei pareri scientifici.

Taglia minima per lo spinarolo del Mar Nero

L’articolo 16 quinquies bis introduce una taglia minima di riferimento di 90 cm per lo spinarolo del Mar Nero. Gli esemplari sotto taglia non possono essere conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, immagazzinati, venduti o esposti; se catturati accidentalmente devono essere rilasciati vivi e indenni, per quanto possibile. Le catture accidentali, i rilasci e i rigetti devono essere registrati nel giornale di pesca e comunicati annualmente a CGPM e Commissione.

Capacità di pesca e possibilità di pesca

Nel titolo II bis, l’articolo 16 quaterdecies consente agli Stati membri di istituire nel Mediterraneo limiti di cattura individuali giornalieri e/o annuali per il corallo rosso. L’articolo 16 quindecies impone di mantenere entro il 2020 la capacità della flotta o lo sforzo di pesca per l’occhialone nel Mare di Alboran ai livelli autorizzati e applicati negli ultimi anni.

Autorizzazioni e monitoraggio per il corallo rosso

L’articolo 22 bis prevede che la raccolta del corallo rosso nel Mediterraneo sia consentita solo con autorizzazione valida e che gli Stati membri trasmettano annualmente gli elenchi delle navi autorizzate entro il 31 marzo, con invio alla CGPM entro il 30 aprile. L’articolo 22 ter impone la registrazione delle catture e del giornale di pesca; l’articolo 22 quater introduce una notifica preventiva tra due e quattro ore prima dell’arrivo in porto; l’articolo 22 quinquies limita gli sbarchi ai porti designati; l’articolo 22 sexies richiede programmi di controllo basati su analisi del rischio; l’articolo 22 septies vieta il trasbordo in mare; l’articolo 22 octies richiede un monitoraggio scientifico adeguato delle attività e delle catture.

Controllo della pesca dell’occhialone nel Mare di Alboran

Gli articoli 22 nonies, 22 decies e 22 undecies disciplinano la comunicazione delle catture giornaliere e delle catture accessorie di occhialone, il registro delle navi autorizzate, l’obbligo di autorizzazione per le navi dedite alla pesca dell’occhialone e la trasmissione annuale degli elenchi e delle relazioni aggregate. Le navi autorizzate di lunghezza superiore a 12 metri devono essere dotate di VMS o altro sistema di geolocalizzazione. È inoltre previsto un meccanismo di monitoraggio scientifico su attrezzi, sforzo di pesca, valori di riferimento, impatti socioeconomici, fermi spaziali/temporali e impatto della pesca ricreativa.

Autorizzazioni, sbarchi e ispezioni nel Canale di Sicilia

L’articolo 22 duodecies richiede un’autorizzazione valida per le navi dedite alla pesca a strascico di stock demersali nel Canale di Sicilia e prevede la comunicazione annuale degli elenchi delle navi autorizzate entro il 31 ottobre e di una relazione aggregata entro il 31 agosto. L’articolo 22 terdecies impone la designazione di porti di sbarco per nasello e gambero rosa mediterraneo e vieta sbarchi o trasbordi fuori da tali porti. Gli articoli 22 quaterdecies, 22 quindecies e 22 sexdecies istituiscono un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza, disciplinando coordinamento, documentazione degli ispettori, modalità di abbordaggio, rapporti di ispezione e infrazioni, incluse interferenze con il controllo satellitare e pesca senza VMS.

Misure contro la pesca INN del rombo chiodato nel Mar Nero

L’articolo 22 septdecies impone l’invio annuale degli elenchi delle navi autorizzate a pescare rombo chiodato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco, entro il 20 gennaio alla Commissione e, da questa, entro il 31 gennaio alla CGPM. È previsto il recupero e, se del caso, la confisca o distruzione delle reti non marcate ritrovate in mare, la designazione di punti di sbarco e il divieto di sbarco o trasbordo al di fuori di tali punti. L’articolo 22 octodecies impone piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza; l’articolo 22 novodecies richiede ulteriori informazioni scientifiche annuali entro il 30 novembre.

Obblighi di relazione per il corallo rosso

L’articolo 23 bis è modificato per includere i dati sul corallo rosso di cui all’articolo 22 ter e per introdurre, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata delle attività di pesca sul corallo rosso, con indicazione almeno di catture totali e zone di sfruttamento e, se possibile, numero di immersioni e media delle catture per immersione.

Allegati tecnici e modelli documentali

Sono aggiunti gli allegati IV, V, VI, VII e VIII, contenenti rispettivamente il modello di carta di identità dell’ispettore CGPM, la bandierina di ispezione, il rapporto di ispezione, il rapporto di avvistamento e l’elenco dei dati da inserire per le navi dedite alla pesca dell’occhialone.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo della pescaconservazione delle risorse marinelotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

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