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Circolare

Circolare numero 12 del 19-03-1998 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito del decreto ministeriale 5 marzo 1998 pubblicato l’11 marzo 1998, l’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi passa al 14,25% annuo. La nuova misura si applica alle istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 13 marzo 1998. Contestualmente, dal 13 marzo 1998, vengono ridotte alcune misure della somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile previste dalla normativa richiamata.

Aggiornamento tasso di differimento e dilazione e riduzione sanzioni civili dal 13 marzo 1998

Aggiornamento dell’interesse di differimento e dilazione e delle sanzioni civili

La circolare comunica un aggiornamento dei tassi applicabili alla regolarizzazione dei debiti contributivi e delle relative sanzioni civili. Il provvedimento si colloca nel quadro normativo già delineato dall’art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, e dalle successive modifiche intervenute nel tempo.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 13 del D.L. 402/1981, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, prevede che l’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione dei debiti per contributi e accessori dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria sia pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, con determinazione mediante decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Successivamente, il D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, ha elevato la maggiorazione da 5 a 8,50 punti, con efficacia dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale; il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha poi innalzato la maggiorazione da 8,50 a 12 punti, sempre con effetto dalla pubblicazione del decreto; infine, il D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, comma 4, ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 1996, la maggiorazione fosse determinata in 6 punti.

Nuova misura dell’interesse

La circolare rileva che, allo stato, il "prime rate" applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato all’8,25%. In tale contesto, viene comunicato che il Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha emanato il decreto 5 marzo 1998, pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n. 58 dell’11 marzo 1998, con il quale l’interesse di differimento e di dilazione è stato fissato nella misura del 14,25% annuo.

La modifica era già stata anticipata agli uffici con nota fax n. 319 del 13 marzo 1998.

Decorrenza applicativa

La nuova misura del 14,25% deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 13 marzo 1998. La circolare richiama inoltre un allegato contenente un prontuario per la determinazione delle quote di ammortamento mensile al tasso annuo del 14,250%, allegato che non è riprodotto nel testo.

Riduzione della sanzione civile

Con la medesima decorrenza del 13 marzo 1998 viene anche ridotta la somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile prevista dall’art. 4, comma 1, del D.L. 536/1987, convertito nella legge 48/1988. In particolare:

  • per i casi di cui al comma 217, punto a), della legge 662/1996, la misura scende dal 17,375% annuo al 17,25% annuo;
  • per i casi di cui al comma 218 dell’art. 1 della legge 662/1996, la misura scende dal 14,375% annuo al 14,25% annuo.

Indicazioni operative

Il documento ha quindi natura essenzialmente operativa: aggiorna il tasso da applicare nelle procedure di dilazione e rateazione dei debiti contributivi, indica la decorrenza per le nuove domande e allinea le misure della sanzione civile ai nuovi valori fissati dal 13 marzo 1998.

Punti principali

Evoluzione normativa del tasso di differimento e dilazione

La circolare ricostruisce il quadro normativo dell’interesse di differimento e dilazione per i debiti contributivi verso gli enti previdenziali e assistenziali obbligatori, richiamando l’art. 13 del D.L. 402/1981, come modificato dai successivi interventi del D.L. 688/1985, del D.L. 338/1989 e del D.L. 318/1996. Viene evidenziato che, a decorrere dal 1° luglio 1996, la maggiorazione era stata fissata in 6 punti, e che il parametro di riferimento applicato ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente risultava pari all’8,25%.

Nuova misura dell’interesse al 14,25%

Il Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha emanato il decreto 5 marzo 1998, pubblicato nella G.U. n. 58 dell’11 marzo 1998, con il quale l’interesse di differimento e di dilazione è stato determinato nella misura del 14,25% annuo. La circolare precisa che tale modifica era già stata anticipata agli Uffici con fax n. 319 del 13 marzo 1998.

Decorrenza e applicazione pratica

La nuova misura del 14,25% deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 13 marzo 1998. In allegato alla circolare viene inoltre richiamato un prontuario per la determinazione delle quote di ammortamento mensile al nuovo tasso, non incluso nel testo.

Riduzione della somma aggiuntiva per sanzione civile

Sempre dal 13 marzo 1998, la somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile prevista dall’art. 4, comma 1, del D.L. 536/1987, convertito nella legge 48/1988, viene ridotta: dal 17,375% annuo al 17,25% annuo nei casi di cui al comma 217, punto a), e dal 14,375% annuo al 14,25% annuo nei casi di cui al comma 218 dell’art. 1 della legge 662/1996.

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