Circolare numero 65 del 23-3-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, introdotta dalla legge n. 147/1997, definendo ambito di applicazione, requisiti, domanda, durata, cumulabilità con pensioni e assegni familiari, contribuzione figurativa e regole applicative per i lavoratori stagionali. Comunica inoltre gli importi provvisori per il periodo 25 giugno-31 dicembre 1997 e per il 1998, nonché l’importo definitivo per il 1994, con indicazioni per i conguagli. Infine fornisce le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti, oltre a segnalare che le procedure automatizzate sono in corso di predisposizione.
Trattamento speciale di disoccupazione per frontalieri italiani in Svizzera: applicazione legge n. 147/1997, importi 1994, importi provvisori 1997-1998 e istruzioni contabili
Trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori frontalieri italiani in Svizzera
La circolare fornisce le istruzioni applicative della legge 5 giugno 1997, n. 147, che ha modificato la disciplina del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera. Sono inoltre definiti gli importi provvisori per il periodo 25 giugno-31 dicembre 1997 e per il 1998, nonché l’importo definitivo per l’anno 1994, con le relative indicazioni per i conguagli e le registrazioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Rientrano nella nuova disciplina i lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a decorrere dal 25 giugno 1997, data di entrata in vigore della legge n. 147/1997, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro non imputabile al lavoratore. Sono ammessi anche i lavoratori stagionali il cui mancato rinnovo del contratto sia determinato da motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori stessi, sulla base di apposita dichiarazione del datore di lavoro.
Durata e misura del trattamento
Il trattamento speciale spetta per periodi massimi di 360 giorni, comprensivi di domeniche e festivi. Per i lavoratori stagionali la prestazione resta disciplinata dalle leggi n. 228/1984 e n. 160/1988, come modificate dalla legge n. 147/1997, e può essere corrisposta per tutte le giornate di sosta fino a un massimo di 90, al netto delle giornate eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero.
L’importo giornaliero è determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione dell’INPS. L’importo provvisorio per i casi di disoccupazione dell’anno successivo deve essere fissato entro il 30 novembre in una misura compresa tra il 25% e il 50% del salario lordo medio annuo soggetto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità di malattia e infortunio e con esclusione degli assegni per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione. L’importo definitivo, comunque non superiore al 50% della retribuzione di riferimento, è stabilito entro 90 giorni dal ricevimento, da parte italiana, del saldo delle somme dovute dalla Svizzera.
Per il calcolo dell’importo giornaliero la circolare richiama il criterio previsto dall’art. 3, comma 7: l’importo annuo va diviso per 360 e moltiplicato per il cambio medio franco svizzero-lira rilevato dalla Banca d’Italia nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione.
Requisiti, domanda e documentazione
Per essere ammesso alla prestazione il lavoratore, compreso quello con contratto stagionale, deve aver svolto un’attività soggetta a contribuzione nel regime svizzero di assicurazione contro la disoccupazione per almeno un anno nei due anni precedenti l’inizio della disoccupazione.
La domanda va presentata sull’apposito modulo DS 21, direttamente all’INPS tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego del luogo di residenza, entro 60 giorni dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Alla domanda devono essere allegati:
- stato di famiglia del lavoratore;
- permesso di lavoro frontaliero;
- attestato specifico rilasciato dal datore di lavoro svizzero mediante il modulo allegato alla circolare.
Il modulo allegato contiene le informazioni anagrafiche del lavoratore, i dati del datore di lavoro, gli elementi sul rapporto di lavoro, sui periodi soggetti a contribuzione AVS, sulle retribuzioni e sulle cause di cessazione. Se nei due anni precedenti la cessazione vi sono stati più datori di lavoro, deve essere compilato un attestato per ciascuno.
Decorrenza, liste di mobilità e agevolazioni contributive
Il trattamento decorre dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento e termina dopo 360 giorni. Il lavoratore frontaliero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto può chiedere l’iscrizione nelle liste di mobilità previste dalla legge n. 223/1991; l’onere relativo è posto a carico della gestione con contabilità separata istituita per i trattamenti speciali.
Alle assunzioni di tali lavoratori si applicano le agevolazioni contributive previste per gli iscritti nelle liste di mobilità:
- contratto a termine non superiore a 12 mesi, con contribuzione ridotta prevista per gli apprendisti e, in caso di trasformazione a tempo indeterminato nel corso del rapporto, ulteriore beneficio per 12 mesi;
- contratto a tempo indeterminato, anche part-time, con beneficio per i primi 18 mesi.
Per la fruizione dei benefici devono essere utilizzati i codici di contribuzione 75, 76 e 77, secondo la circolare n. 260 del 12 novembre 1991. La riduzione contributiva va esposta nel quadro D del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione L450, con significato di riduzione contributiva frontalieri ex art. 4, comma 4, legge n. 147/1997.
Per i lavoratori stagionali la prestazione decorre dall’iscrizione nelle liste di collocamento, dura al massimo 90 giorni e non dà titolo all’iscrizione nelle liste di mobilità.
Assegno per il nucleo familiare e contribuzione figurativa
Ai lavoratori aventi diritto al trattamento spetta anche, per i periodi indennizzati, l’assegno per il nucleo familiare, nei limiti e secondo i requisiti previsti dalla legge n. 153/1988 e successive modificazioni. Il relativo onere grava sulla gestione di cui all’art. 1, comma 2, della legge in esame. Per ottenere la prestazione gli interessati devono presentare apposita domanda con la modulistica dedicata.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, i periodi di fruizione del trattamento speciale sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. La circolare precisa però che tali periodi non sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità. Per il valore figurativo da accreditare si rinvia alle istruzioni della circolare del 23 luglio 1984 relativa alla precedente disciplina.
Cumulo con prestazioni pensionistiche e disciplina residuale
L’art. 9, comma 1, stabilisce che il trattamento speciale è cumulabile con la pensione anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizzera in relazione ai periodi di lavoro svolti in Svizzera; in tal caso l’importo complessivo erogabile mensilmente non può comunque superare l’ammontare del trattamento speciale.
Il comma 2 esclude invece la cumulabilità con i trattamenti pensionistici diretti maturati in Italia. Il lavoratore può optare per il trattamento più favorevole entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del trattamento speciale. Per i titolari di pensioni dirette, compreso l’assegno di invalidità, il pagamento è subordinato alla ricezione della dichiarazione di opzione.
L’art. 9, comma 3, dispone inoltre che, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; di conseguenza restano applicabili anche le disposizioni vigenti in materia di ricorsi, sospensione e cessazione dei pagamenti.
Importo provvisorio per il 25 giugno-31 dicembre 1997 e per il 1998
Con deliberazione n. 1589 del 2 dicembre 1997 il Consiglio di amministrazione ha determinato l’importo provvisorio da erogare per i rapporti di lavoro cessati nei periodi 25 giugno-31 dicembre 1997 e 1 gennaio-31 dicembre 1998. L’importo è stato fissato rispettivamente nel 35% e nel 25% del salario lordo medio annuo soggetto a contribuzione percepito in Svizzera nell’anno precedente, comprensivo di eventuali indennità di malattia e infortunio e con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare.
Poiché ai lavoratori frontalieri è già stata corrisposta una prestazione provvisoria pari al 70% dell’importo massimo del trattamento speciale di disoccupazione non agricola, la circolare dispone che debba essere liquidato il relativo conguaglio secondo le istruzioni fornite.
Importo definitivo per l’anno 1994
La medesima deliberazione n. 1589/1997 ha determinato l’importo definitivo per l’anno 1994 nella misura del 90%, 95% e 100% dell’importo massimo del trattamento speciale di disoccupazione non agricola, in relazione a tre fasce di retribuzione annua percepita in Svizzera. La circolare riporta le seguenti fasce e i relativi importi netti:
- fino a Fr. 47.100: 90%, importo mensile lordo 1.009.836, netto 950.862, importo netto giornaliero 31.695;
- da Fr. 47.101 a Fr. 55.300: 95%, importo mensile lordo 1.065.938, netto 1.003.687, importo netto giornaliero 33.456;
- oltre Fr. 55.300: 100%, importo mensile lordo 1.122.040, netto 1.056.513, importo netto giornaliero 35.217.
Per il 1994 era già stato corrisposto un importo provvisorio giornaliero pari a lire 24.652; pertanto deve essere pagato il conguaglio tenendo conto della retribuzione percepita da ciascun interessato nell’anno di riferimento. Tale retribuzione va desunta dall’attestato rilasciato dal datore di lavoro svizzero e allegato alla domanda; se il dato non è indicato, le sedi devono invitare il lavoratore a richiederlo al datore di lavoro e a trasmetterlo alla sede competente.
Istruzioni contabili
Gli importi provvisori del trattamento speciale, unitamente agli assegni per il nucleo familiare se spettanti, vanno imputati al conto DFR 30/70 quando la contabilizzazione avviene nello stesso anno di inizio della disoccupazione.
Per gli stati di disoccupazione iniziati in anni precedenti occorre distinguere:
- eventi anteriori al 25 giugno 1997: imputazione al conto DFR 30/00, perché rientrano nella disciplina della legge n. 228/1984;
- eventi dal 25 giugno 1997: imputazione al conto DFR 30/10, di nuova istituzione.
I conguagli derivanti dalla determinazione degli importi provvisori ai sensi della legge n. 147/1997 sulle prestazioni liquidate nel periodo 25 giugno-31 dicembre 1997 devono essere imputati al conto DFR 30/10. Per le differenze a favore dei beneficiari, le sedi devono impegnare le somme con le scritture:
- DFR 30/00 a DFR 10/30, se le differenze si riferiscono a prestazioni liquidate prima del 25 giugno 1997;
- DFR 30/10 a DFR 10/30, se le differenze si riferiscono a prestazioni liquidate dal 25 giugno 1997.
L’avvenuta corresponsione del conguaglio deve essere annotata sugli originari ordinativi di pagamento. Per somme riaccreditate, recuperi di prestazioni indebite e fattispecie analoghe, si confermano i conti di imputazione esistenti. Per gli oneri derivanti dal beneficio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro è istituito il conto DFR 37/10. La gestione identificata dal codice DF assume la nuova denominazione relativa alla legge n. 147/1997.
Procedure e allegati
Le procedure per la liquidazione automatizzata del trattamento sono in fase di predisposizione e la Direzione centrale per la tecnologia informatica comunicherà la disponibilità con successivo messaggio. La circolare contiene inoltre l’allegato con il modello di attestato del datore di lavoro e l’allegato relativo alle variazioni del piano dei conti, con la nuova denominazione e l’istituzione dei conti DFR 30/10 e DFR 37/10.
Punti principali
Nuova disciplina e ambito di applicazione
La legge 5 giugno 1997, n. 147, entrata in vigore il 25 giugno 1997, ha modificato la disciplina del trattamento speciale di disoccupazione per i frontalieri italiani in Svizzera, già previsto dalla legge n. 228/1984. Rientrano nella nuova disciplina i lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera dal 25 giugno 1997 per cessazione del rapporto non imputabile al lavoratore. Sono ammessi anche i lavoratori stagionali il cui mancato rinnovo del contratto sia dovuto, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, a motivi economici e comunque non imputabili al lavoratore.
Importo, durata e criterio di calcolo della prestazione
Il trattamento è riconosciuto per un massimo di 360 giorni, comprensivi di domeniche e festivi. L’importo giornaliero è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione dell’INPS; l’importo provvisorio per l’anno successivo deve essere determinato entro il 30 novembre e deve oscillare tra il 25% e il 50% del salario lordo medio annuo soggetto a contribuzione percepito in Svizzera nell’anno precedente. L’importo definitivo, comunque non superiore al 50% della retribuzione di riferimento, è stabilito entro 90 giorni dal ricevimento del saldo dovuto dalla Svizzera. L’importo giornaliero si calcola dividendo per 360 l’importo annuo e moltiplicandolo per il cambio medio franco svizzero/lira rilevato dalla Banca d’Italia nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione.
Requisiti, domanda e documentazione
Per accedere alla prestazione il lavoratore, compreso quello stagionale, deve aver svolto attività soggetta a contribuzione nel regime svizzero contro la disoccupazione per almeno un anno nei due anni precedenti l’inizio della disoccupazione. La domanda va presentata su modulo DS 21 all’INPS tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego del luogo di residenza, entro 60 giorni dall’iscrizione nelle liste di collocamento. Alla domanda devono essere allegati stato di famiglia, permesso di lavoro frontaliero e attestato del datore di lavoro svizzero compilato sul modulo allegato alla circolare.
Decorrenza, mobilità e benefici contributivi per i datori di lavoro
La prestazione decorre dal giorno di iscrizione nelle liste di collocamento e termina dopo 360 giorni; per i lavoratori stagionali decorre dall’iscrizione e dura al massimo 90 giorni, detratte le giornate eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero. Il lavoratore frontaliero riconosciuto beneficiario può chiedere l’iscrizione nelle liste di mobilità ex legge n. 223/1991; l’onere è a carico della gestione separata prevista dalla legge n. 147/1997. I datori di lavoro che assumono tali lavoratori possono usufruire delle agevolazioni della legge n. 223/1991, con contribuzione ridotta prevista per gli apprendisti in caso di contratto a termine fino a 12 mesi, con ulteriore beneficio di 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato, oppure per i primi 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato, anche part-time. Le riduzioni si indicano con i codici contributivi 75, 76 e 77 e l’importo va esposto nel quadro D del DM10/2 con il codice L450.
Assegno per il nucleo familiare e contribuzione figurativa
Per i periodi indennizzati i lavoratori hanno diritto anche all’assegno per il nucleo familiare, secondo la legge n. 153/1988 e successive modifiche, con onere a carico della gestione di cui all’art. 1, comma 2, della legge in esame. I periodi di percezione del trattamento sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione nell’assicurazione generale obbligatoria IVS, ma non ai fini del diritto alla pensione di anzianità. Per il valore figurativo si rinvia alle istruzioni della circolare del 23 luglio 1984 relativa alla precedente disciplina.
Cumulo con pensioni e regole residuali
Il trattamento è cumulabile con la pensione anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizzera per periodi lavorati in Svizzera, ma l’importo complessivo mensile non può superare l’ammontare del trattamento speciale. Non è invece cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti maturati in Italia, compreso l’assegno di invalidità; in tali casi il lavoratore può optare per il trattamento più favorevole entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, incluse quelle su ricorsi, sospensione e cessazione dei pagamenti.
Importi provvisori 25 giugno-31 dicembre 1997 e anno 1998
Con deliberazione n. 1589 del 2 dicembre 1997 il Consiglio di amministrazione ha fissato l’importo provvisorio per i rapporti cessati nei periodi 25 giugno-31 dicembre 1997 e 1 gennaio-31 dicembre 1998, rispettivamente al 35% e al 25% del salario lordo medio annuo soggetto a contribuzione percepito in Svizzera nell’anno precedente. Poiché per tali periodi era già stata erogata una prestazione provvisoria pari al 70% dell’importo massimo del trattamento non agricolo, occorre procedere al conguaglio secondo le regole della circolare.
Importo definitivo per l’anno 1994 e conguagli
Con la medesima deliberazione n. 1589/1997 è stato determinato l’importo definitivo per l’anno 1994 nella misura del 90%, 95% e 100% dell’importo massimo del trattamento speciale di disoccupazione non agricola, in relazione a tre fasce di retribuzione annua percepita in Svizzera. La circolare riporta i valori netti mensili e giornalieri corrispondenti alle tre fasce. Per il 1994 era già stato corrisposto un importo provvisorio giornaliero pari a lire 24.652, sicché le sedi devono corrispondere l’eventuale conguaglio sulla base della retribuzione effettivamente percepita, desunta dall’attestato del datore di lavoro svizzero; se il dato manca, il lavoratore deve essere invitato a richiederlo al datore di lavoro e trasmetterlo alla sede competente.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Gli importi provvisori relativi al trattamento speciale e agli assegni per il nucleo familiare vanno imputati al conto DFR 30/70 se contabilizzati nello stesso anno di insorgenza della disoccupazione. Per gli eventi anteriori al 25 giugno 1997 si usa il conto DFR 30/00; per quelli successivi il conto DFR 30/10. I conguagli relativi alle prestazioni liquidate dal 25 giugno 1997 vanno imputati al conto DFR 30/10; per le differenze a favore dei beneficiari le sedi devono impegnare le somme con le scritture indicate, distinguendo tra prestazioni ante e post 25 giugno 1997. Per i recuperi, le somme riaccreditate e gli indebiti si confermano i conti già esistenti. È istituito il conto DFR 37/10 per gli oneri della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro. La gestione contraddistinta dal codice DF assume la nuova denominazione relativa alla legge n. 147/1997.
Procedure e modulistica allegata
Le procedure per la liquidazione automatizzata sono in corso di predisposizione e la Direzione centrale tecnologia informatica ne comunicherà la disponibilità con messaggio successivo. È allegato il modello di attestato del datore di lavoro, che richiede i dati anagrafici del lavoratore, i dati del datore di lavoro, le informazioni sul rapporto di lavoro, sui periodi soggetti a contribuzione, sulle retribuzioni e sulle cause di cessazione. Il modulo deve essere compilato integralmente e presentato con la domanda alla Sezione circoscrizionale per l’impiego; se nei due anni precedenti vi sono stati più datori di lavoro, occorre un attestato per ciascuno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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