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Circolare

Circolare numero 62 del 16-3-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il trasferimento all'INPDAI delle posizioni assicurative relative ai periodi di iscrizione al Fondo "Telefonici" con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 181. Viene chiarito che il trasferimento deve essere definito presso le sedi INPS competenti per il versamento dei contributi e che eventuali domande presentate ad altre sedi devono essere inoltrate alla sede competente. Prima del trasferimento, le sedi devono verificare che l'iscrizione al Fondo sia successiva al 20 febbraio 1992.

Fondo "telefonici" e trasferimento delle posizioni assicurative all'INPDAI

Fondo "telefonici" - trasferimento posizioni assicurative all'INPDAI

La circolare riguarda le modalità di trasferimento all'INPDAI delle posizioni assicurative riferite ai periodi di iscrizione al Fondo "Telefonici" con qualifica di dirigente. Il chiarimento si inserisce nel quadro dell'art. 6 del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 181, che disciplina l'armonizzazione del regime pensionistico dell'INPDAI con l'assicurazione generale obbligatoria.

Quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 25 giugno 1997, stabilisce che i dirigenti già iscritti all'INPDAI e assunti, dopo l'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58, da società che iscrivono il personale al Fondo "Telefonici" possono optare per mantenere la propria posizione previdenziale presso l'INPDAI. La circolare richiama inoltre, per il criterio di trasferimento delle posizioni, l'art. 5, commi 4 e 5, della legge 15 marzo 1973, n. 44, come già indicato nella circolare n. 4797.O del 15 maggio 1979.

Ambito del trasferimento

Il trasferimento riguarda i periodi di iscrizione al Fondo "Telefonici" svolti con qualifica di dirigente. In tali casi, l'Istituto deve trasferire all'INPDAI le posizioni assicurative interessate secondo i criteri normativi richiamati.

Competenza territoriale e gestione delle domande

Per agevolare la gestione operativa, la definizione dei trasferimenti viene accentrata presso le sedi INPS presso le quali sono effettuati i versamenti dei contributi. Di conseguenza:

  • le domande eventualmente presentate ad altre sedi devono essere inoltrate alla sede competente in base all'azienda datrice di lavoro;
  • la sede competente gestisce l'istruttoria e il trasferimento dei contributi richiesti dall'INPDAI.

Verifiche preliminari prima del trasferimento

Prima di dare corso al trasferimento, le sedi devono verificare che l'iscrizione al Fondo "Telefonici" sia successiva all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58, cioè successiva al 20 febbraio 1992. Tale accertamento costituisce una condizione preliminare indispensabile per procedere al trasferimento richiesto dall'INPDAI.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

Il d.lgs. 24 aprile 1997, n. 181, in tema di armonizzazione del regime pensionistico dell'INPDAI con l'assicurazione generale obbligatoria, prevede all'art. 6 che i dirigenti già titolari di posizione assicurativa presso l'INPDAI e assunti dopo l'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58, da società iscritte al Fondo "Telefonici" possano optare per mantenere la posizione previdenziale presso l'INPDAI. Per i periodi di iscrizione al Fondo con qualifica di dirigente, l'INPS deve trasferire le posizioni assicurative all'INPDAI secondo i criteri dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge 15 marzo 1973, n. 44.

Competenza delle sedi INPS

La definizione dei trasferimenti viene accentrata presso le sedi INPS in cui vengono effettuati i versamenti contributivi. Le eventuali domande presentate a sedi diverse devono essere trasmesse alla sede presso la quale l'azienda datrice di lavoro adempie agli obblighi contributivi.

Verifica preliminare dell'iscrizione

Prima di procedere al trasferimento dei contributi richiesti dall'INPDAI, le sedi devono accertare che l'iscrizione al Fondo "Telefonici" sia successiva all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58, cioè al 20 febbraio 1992.

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