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Circolare

Circolare numero 64 del 17-3-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare istituisce dal 1° trimestre 1998 il nuovo modello DMAG per la denuncia trimestrale della manodopera agricola OTI e OTD-CI, sostituendo i modelli ACC1/OTI, ACC1/OTD-CI e ACC1/OTI-Diarie. Fornisce istruzioni dettagliate di compilazione dei fogli DMAG/D e DMAG/R, chiarendo codici azienda, tipologie aziendali, dati dei lavoratori, zone tariffarie, tipi di contratto, retribuzioni, giornate, accantonamenti, contributi speciali e dichiarazioni di responsabilità. Disciplina inoltre le modalità di presentazione, i termini, le variazioni ammesse e le ipotesi in cui occorre una comunicazione separata alla sede INPS, nonché le conseguenze sanzionatorie per omissioni o irregolarità.

Istituzione del modello DMAG per la denuncia trimestrale della manodopera agricola e abolizione dei modelli ACC1

Istituzione del modello DMAG per la dichiarazione della manodopera agricola

La circolare introduce il modello DMAG come nuovo strumento per la denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata dalle aziende con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e per i compartecipanti individuali. Il modello è utilizzabile dal primo trimestre 1998 e sostituisce i modelli ACC1/OTI, ACC1/OTD-CI e ACC1/OTI-Diarie.

Ambito di applicazione e termini di presentazione

Il DMAG deve essere presentato dalle aziende agricole per l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione trimestrale della manodopera occupata. La prima scadenza utile è fissata al 25 aprile 1998; per i trimestri successivi, la dichiarazione va presentata entro il venticinquesimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre. I moduli vengono inviati al domicilio delle aziende già note agli archivi INPS e sono comunque disponibili presso le sedi provinciali.

Struttura del modello e logica di compilazione

Il modello si compone di due fogli:

  • DMAG/D, destinato alla dichiarazione analitica dei dati anagrafici, occupazionali e retributivi dei lavoratori;
  • DMAG/R, destinato al riepilogo dei dati ai fini del calcolo contributivo.

La circolare precisa che il modello è predisposto per l’acquisizione mediante lettore ottico e che deve essere sempre compilato in entrambe le sue parti. La presentazione di un solo foglio rende la dichiarazione non valida.

Codice azienda e tipologia aziendale

Il codice azienda coincide con quello indicato nella denuncia aziendale ex art. 5 del D.lgs. n. 375 dell’11 agosto 1993 e si compone del codice ISTAT della provincia, del comune e del numero progressivo azienda. Con tale codice devono essere denunciati i lavoratori occupati nei terreni indicati nel foglio 2 della denuncia aziendale.

La tipologia aziendale è individuata tramite codici numerici da riportare nel campo "tipo ditta". La circolare distingue, tra gli altri:

  • codici 06 e 13 per le ditte in economia, rispettivamente se applicano i contratti agricoli e florovivaistici oppure contratti diversi;
  • codici 14 e 15 per aziende in economia con processi produttivi industriali;
  • codici specifici per cooperative, consorzi, coltivatori diretti, concedenti terreni a colonia o mezzadria e aziende inquadrate nel settore extra-agricolo ai fini INAIL.

Il codice 19 si utilizza solo nella seconda casella del tipo ditta, insieme al codice ordinario nella prima casella, quando l’azienda è inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all’INAIL.

Casi particolari di pluralità di denunce

La circolare impone denunce distinte in alcune ipotesi specifiche. Ad esempio:

  • le aziende che occupano sia OTI sia OTD devono presentare due dichiarazioni separate;
  • il coltivatore diretto che conduce anche un fondo in economia deve presentare due denunce distinte;
  • il concedente che assume direttamente manodopera e, nello stesso trimestre, anche il mezzadro, deve presentare due dichiarazioni separate.

Dati dei lavoratori nel DMAG/D

Nel Quadro B del DMAG/D sono indicati i dati dei lavoratori. Un foglio consente la denuncia di fino a quattro lavoratori; per un numero maggiore devono essere utilizzati ulteriori fogli. Per ciascun lavoratore vanno riportati, se necessari, codice fiscale, categoria, qualifica o parametro, data di assunzione e cessazione, dati anagrafici e di residenza.

La circolare evidenzia che i dati devono essere riportati con estrema precisione, poiché eventuali errori possono incidere negativamente sulla posizione assicurativa del lavoratore. Per i lavoratori cessati nel corso del 1997, nel primo trimestre 1998 vanno compilati solo i campi relativi agli accantonamenti TFR, indicando la data di cessazione.

Zona tariffaria, tipo contratto, tipo retribuzione e giornate

La compilazione occupazionale e retributiva si basa su tre elementi fondamentali:

  • zona tariffaria, determinata dall’ubicazione del terreno e codificata numericamente;
  • tipo contratto, che identifica la normativa applicabile al rapporto di lavoro;
  • tipo retribuzione, che distingue tra retribuzione ordinaria, integrazioni per malattia/infortunio e integrazioni per sospensioni involontarie del lavoro.

Le giornate vanno indicate senza frazioni, considerando come intere anche le giornate con orario ridotto o con permessi retribuiti parziali. Devono essere denunciate anche le giornate non lavorate ma retribuite per obbligo contrattuale, mentre restano escluse le assenze volontarie e i periodi non retribuiti. In caso di settimana corta, le giornate lavorate vanno moltiplicate per 1,20 con arrotondamento secondo le regole indicate.

Retribuzioni imponibili, esclusioni e regole particolari

La retribuzione da denunciare è quella imponibile ai fini contributivi e previdenziali, determinata secondo il principio di equiparazione alla base imponibile fiscale introdotto dal D.lgs. n. 314/1997. La circolare richiama l’art. 48 del TUIR e l’art. 12 della legge n. 153/1969, come modificato.

Devono essere dichiarati, tra l’altro:

  • gli emolumenti mensili ordinari;
  • tredicesima, quattordicesima, premi, gratifiche e arretrati, se corrisposti nel mese;
  • le retribuzioni corrisposte durante periodi di malattia, infortunio o cassa integrazione, se integrative delle indennità esterne;
  • le indennità di trasferta, per la parte eccedente l’esenzione fiscale e contributiva.

Sono espressamente esclusi dal imponibile il TFR, le indennità di esodo, i risarcimenti danni, alcune somme a carico di gestioni obbligatorie e gli importi soggetti a decontribuzione ex D.L. n. 67/1997, oltre ad altri elementi tassativamente elencati. L’indennità di cassa e maneggio denaro continua a beneficiare dell’esenzione fino al 31 dicembre 1998.

Per gli operai a tempo determinato, la cui contribuzione continua a essere calcolata sul salario medio provinciale, il campo retribuzioni non va compilato, salvo i casi di retribuzione effettiva previsti dalla normativa richiamata.

Accantonamenti TFR

Nel primo trimestre 1998 devono essere denunciati gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto. Il campo "ultimo anno" va compilato con l’accantonamento relativo al servizio prestato nel 1997, al netto dei contributi versati al Fondo pensioni e delle eventuali anticipazioni. Il campo "totale" deve indicare la somma dell’accantonamento dell’ultimo anno e di quelli degli anni precedenti, comprensivi di rivalutazione, sempre al netto dei medesimi elementi di correzione.

Tali dati vanno dichiarati anche per i lavoratori cessati nel 1997, pure se nel trimestre non vi sono state nuove assunzioni.

Riepilogo DMAG/R e criteri di aggregazione

Nel DMAG/R i dati del DMAG/D devono essere aggregati per mese, zona tariffaria e tipo contratto. La sommatoria deve avvenire tenendo insieme giornate e retribuzioni riferite ai righi O, M e P, senza ulteriori distinzioni, salvo la separazione tra OTD a salario convenzionale e OTD a salario effettivo.

La circolare stabilisce che:

  • il numero dei lavoratori va indicato per ciascun mese;
  • le giornate e le retribuzioni devono essere riepilogate per ciascuna combinazione di zona tariffaria e tipo contratto;
  • per gli OTD a salario convenzionale il campo retribuzioni non va compilato.

Se le dieci righe disponibili per mese non sono sufficienti, deve essere utilizzato un ulteriore foglio DMAG/R.

Quadro E: fondi, casse e contributo di solidarietà

Nel Quadro E devono essere indicati gli importi versati trimestralmente a casse, gestioni, forme assicurative e fondi previsti da contratti collettivi o accordi sindacali per prestazioni previdenziali o assistenziali a favore dei dipendenti. Su tali somme è dovuto un contributo di solidarietà del 10%.

Quadro E1: erogazioni di secondo livello escluse dalla base imponibile

Il Quadro E1 riguarda le erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello, correlate a incrementi di produttività, qualità e competitività, che sono escluse dalla base imponibile ma assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche.

Quadro E2: contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario

Il Quadro E2 è destinato alle imprese con più di 15 dipendenti che devono versare al Fondo Prestazioni Temporanee un contributo aggiuntivo pari al 5% della retribuzione eccedente le 40 ore settimanali. Il datore di lavoro deve indicare il numero dei lavoratori interessati e l’ammontare delle retribuzioni per lavoro straordinario oltre la quarantesima ora.

Quadro F: fiscalizzazioni, autorizzazioni e dichiarazioni di responsabilità

Nel Quadro F il datore di lavoro deve barrare "SI" per dichiarare il possesso dei requisiti per fiscalizzazioni e altre agevolazioni contributive e per autorizzare, se del caso, l’INPS alla riscossione dei contributi per previdenza e assistenza integrative e di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi. La mancata apposizione del segno equivale a dichiarazione negativa e comporta la perdita dei benefici contributivi.

Devono inoltre essere indicati la data di presentazione, la sottoscrizione e il numero complessivo dei fogli. Le sezioni con colonne riferite a numeri, codici, giornate e retribuzioni risultano inattive e non devono essere compilate.

Denuncia del contributo di solidarietà ex art. 8, comma 19, legge n. 537/1993

Le aziende ancora tenute nel 1998 al contributo di solidarietà al Servizio Sanitario Nazionale sulla retribuzione eccedente 40.000.000 lire fino a 150.000.000 lire devono indicare la quota eccedente facendo precedere il codice contratto dal codice 4. Tali importi vanno riportati distintamente nel DMAG/R e non devono essere aggregati con le altre retribuzioni.

Aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter, legge n. 438/1992

Per l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulla quota di retribuzione eccedente 64.126.000 lire, il codice contratto deve essere preceduto dal codice 6. Anche in questo caso la retribuzione va riportata separatamente nel DMAG/R e non aggregata con le altre.

Variazioni denunciate con il modello DMAG

Il modello può essere usato per denunciare variazioni spontanee solo in aumento di giornate e/o retribuzioni, nonché variazioni dei quadri E, E1 ed E2. Per le variazioni dei dati occupazionali e retributivi è possibile usare il DMAG solo per i periodi decorrenti dall’1 gennaio 1998; per i periodi anteriori al 31 dicembre 1997 occorre una comunicazione alla sede INPS.

Le variazioni ammesse comprendono:

  • giornate e/o retribuzioni omesse, con conseguente aumento della base imponibile;
  • rapporti di lavoro omessi in precedenza;
  • dati relativi ai quadri E, E1 ed E2.

Restano escluse dal DMAG le variazioni in diminuzione, quelle relative a zona tariffaria, codice contratto, codice ditta, tipo retribuzione e altre ipotesi non compatibili con la disciplina della variazione tramite modello. In tali casi è richiesta una comunicazione separata alla competente sede INPS.

Profili sanzionatori e validità della dichiarazione

La dichiarazione è valida solo se sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante. L’omissione della firma la rende nulla. La circolare richiama inoltre le sanzioni amministrative per omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione, comprese le irregolarità nei codici fiscali, con l’ulteriore obbligo di versare i contributi evasi e le somme aggiuntive previste dalla legge.

Punti principali

Istituzione del modello DMAG e abolizione dei modelli precedenti

Per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola OTI e OTD-CI viene istituito il modello DMAG, da utilizzare a partire dal 1° trimestre 1998. Restano aboliti i modelli ACC1/OTI, ACC1/OTD-CI e ACC1/OTI-Diarie. La presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il 25 aprile 1998 per il primo utilizzo, e successivamente entro il venticinquesimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre.

Struttura del modello e soggetti interessati

Il DMAG è composto da due fogli: DMAG/D per i dati analitici del lavoratore e DMAG/R per il riepilogo ai fini contributivi. Il modello è predisposto per la manodopera a tempo indeterminato, a tempo determinato e per i compartecipanti individuali; tuttavia le aziende che occupano sia OTI sia OTD devono continuare a presentare due denunce distinte. Il modello è concepito per l’acquisizione tramite lettore ottico e sostituisce anche la denuncia delle diarie e alcune precedenti modalità di riepilogo.

Codice azienda e tipologia aziendale

Il codice azienda coincide con quello della denuncia aziendale di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 375/1993 ed è composto da codice ISTAT della provincia, del comune e numero progressivo azienda. La circolare elenca i codici di tipologia aziendale (tra cui 06, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) e chiarisce che il codice 19 va indicato nella seconda casella solo per le aziende inquadrate nel settore extra-agricolo ai soli fini INAIL. In alcuni casi particolari, come coltivatore diretto con fondi distinti o concedente/mezzadro, devono essere presentate più dichiarazioni con codici diversi.

Compilazione del foglio DMAG/D: anagrafica, lavoratori, giornate e retribuzioni

Nel DMAG/D vanno indicati i dati dell’azienda, il trimestre e l’anno, la tipologia della denuncia e i dati anagrafici, occupazionali e retributivi dei lavoratori. Un modulo consente fino a quattro lavoratori; in caso di superamento, si usano ulteriori fogli. La circolare disciplina in dettaglio codici per categoria, qualifica/parametro, tipo contratto, zona tariffaria, tipo retribuzione e giornate, precisando che non si possono indicare frazioni di giornata e che le giornate vanno considerate anche se non lavorate ma retribuite per obbligo contrattuale. Sono inoltre richiamate le regole per la retribuzione imponibile, le esclusioni dalla base imponibile, il trattamento delle diarie e i casi di accantonamento TFR da indicare nel primo trimestre 1998.

Riepilogo DMAG/R e criteri di aggregazione

Nel DMAG/R i dati del DMAG/D vanno riepilogati per mese, zona tariffaria e tipo contratto, con aggregazione delle giornate e delle retribuzioni ai fini del calcolo contributivo. Le somme denunciate nei righi O, M e P devono essere sommate tra loro, tenendo conto della zona tariffaria e del tipo di contratto. Per gli OTD a salario convenzionale non va compilato il campo retribuzioni, mentre per gli OTD a retribuzione effettiva le retribuzioni devono essere riepilogate insieme a quelle degli OTI.

Quadri E, E1, E2 e F: contributi speciali, decontribuzioni e autorizzazioni

La circolare disciplina la compilazione dei quadri relativi a contributi di solidarietà per casse e fondi contrattuali, erogazioni di secondo livello escluse dalla base imponibile ma soggette a contributo del 10%, e contributo aggiuntivo del 5% per il lavoro straordinario oltre le 40 ore settimanali nelle imprese con più di 15 dipendenti. Nel Quadro F il datore di lavoro dichiara il diritto a fiscalizzazioni e agevolazioni contributive e autorizza, se del caso, l’INPS alla riscossione dei contributi di previdenza e assistenza integrative e di assistenza contrattuale.

Denunce di variazione e comunicazioni alla sede

Il modello DMAG può essere usato solo per variazioni in aumento di giornate e/o retribuzioni e, dal secondo trimestre 1998, per le variazioni del primo trimestre 1998; le variazioni riferite a periodi anteriori al 31 dicembre 1997 devono essere comunicate con apposita comunicazione alla sede INPS. Restano fuori dal DMAG le variazioni in diminuzione e quelle relative a zona tariffaria, codice contratto, codice ditta, tipo retribuzione e altri elementi non ammessi, per le quali è richiesta comunicazione separata.

Sanzioni e sottoscrizione

La dichiarazione deve essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante; in mancanza è nulla. L’omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione, compresi gli errori nei codici fiscali, comporta sanzioni amministrative cumulabili e, se vi è evasione o minor contribuzione, anche il pagamento dei contributi evasi e delle somme aggiuntive previste dalla legge.

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