Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 63 del 17-3-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce la misura dei contributi IVS dovuti per il 1998 da artigiani e commercianti, indicando minimale, aliquote, massimali e contributi a saldo. Illustra inoltre le innovazioni introdotte dalla legge n. 449/1997, tra cui la riduzione del 50% per i pensionati ultrasessantacinquenni e il differimento parziale dei contributi per i nuovi iscritti under 32, rinviando però a successivi chiarimenti per le modalità applicative e di versamento. Sono confermati anche i contributi fissi per maternità ed ENAOLI e vengono richiamati gli obblighi relativi al saldo 1997 e alle imprese con collaboratori familiari.

Contribuzione 1998 per artigiani ed esercenti attività commerciali

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 1998

La circolare definisce in modo organico la contribuzione previdenziale dovuta per l’anno 1998 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, aggiornando gli importi sulla base della normativa intervenuta a fine 1997. Oltre a indicare minimali, aliquote, massimali e regole di calcolo, essa introduce le principali novità della legge n. 449/1997 e rinvia ad ulteriori istruzioni per alcuni profili applicativi.

Misura del contributo IVS sul minimale di reddito

Per il 1998 il reddito minimo annuo da assumere ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a lire 21.979.984. Tale importo deriva dall’applicazione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1° gennaio 1998 (lire 66.282) e aggiungendo lire 1.300.000 ai sensi dell’art. 6 della legge n. 415/1991.

Le aliquote da applicare sul minimale sono:

  • per gli artigiani: 15,80% per titolari e collaboratori con età superiore a 21 anni; 12,80% per collaboratori di età non superiore a 21 anni;
  • per i commercianti: 16,19% per titolari e collaboratori con età superiore a 21 anni; 13,19% per collaboratori di età non superiore a 21 anni.

Le aliquote sono state aumentate di 0,8 punti percentuali dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, con decorrenza 1° gennaio 1998; la stessa norma prevede ulteriori aumenti di 0,2 punti percentuali annui dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento del 19%.

Per i commercianti, le aliquote comprendono anche gli incrementi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 (0,09%) e dall’art. 2, comma 215, della legge n. 662/1996 (0,30%). La riduzione al 12,80% e al 13,19% per i collaboratori under 21 si applica fino al mese in cui compiono i 21 anni.

Ne deriva un contributo minimo annuo pari a:

  • artigiani: lire 3.472.837 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni; lire 2.813.438 per collaboratori fino a 21 anni;
  • commercianti: lire 3.558.559 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni; lire 2.899.160 per collaboratori fino a 21 anni.

Per periodi inferiori all’anno, i contributi sono rapportati a mese:

  • artigiani: lire 289.403,12 e lire 234.453,16 mensili;
  • commercianti: lire 296.546,62 e lire 241.596,66 mensili.

La circolare precisa che i redditi e i relativi contributi minimi devono essere riferiti a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.

Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale

Per la quota di reddito d’impresa prodotta nel 1997 eccedente il minimale di lire 21.979.984, il contributo per il 1998 è dovuto con le seguenti aliquote:

  • artigiani: 15,80% tra lire 21.979.985 e lire 64.126.000; 16,80% tra lire 64.126.001 e il massimale;
  • commercianti: 16,19% tra lire 21.979.985 e lire 64.126.000; 17,19% tra lire 64.126.001 e il massimale.

Per i collaboratori con età non superiore a 21 anni le aliquote sono ridotte rispettivamente:

  • artigiani: 12,80% e 13,80%;
  • commercianti: 13,19% e 14,19%.

L’aumento di un punto percentuale oltre il reddito di lire 64.126.000 è attribuito all’art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Il contributo così determinato, definito "contributo a conguaglio", sommato al contributo dovuto sul minimale, costituisce acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 1998.

Reddito imponibile massimo e contributo massimo

La circolare richiama l’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990, secondo cui, quando il reddito d’impresa supera il limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione nell’A.G.O. IVS dei lavoratori dipendenti, la quota eccedente è comunque presa in considerazione solo fino a concorrenza di due terzi di tale limite.

Per il 1998 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è quindi pari a lire 106.876.667, dato dalla somma di lire 64.126.000 e lire 42.750.667.

Il contributo massimo annuo risulta pari a:

  • artigiani: lire 17.314.020 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni; lire 14.107.720 per collaboratori fino a 21 anni;
  • commercianti: lire 17.730.839 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni; lire 14.524.539 per collaboratori fino a 21 anni.

Per periodi assicurativi inferiori all’anno, il massimale va rapportato a mese:

  • artigiani: lire 1.442.835,00 mensili per le aliquote ordinarie e lire 1.175.643,34 per quelle ridotte;
  • commercianti: lire 1.477.569,92 mensili per le aliquote ordinarie e lire 1.210.378,25 per quelle ridotte.

Si chiarisce che si tratta di limiti individuali, riferiti al singolo soggetto e non all’impresa nel suo complesso.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, la circolare ricorda inoltre un massimale annuo specifico pari a lire 132.000.000 per il 1996, lire 137.148.000 per il 1997 e lire 139.480.000 per il 1998; tale massimale non è frazionabile a mese.

Contribuzione a saldo e redditi di impresa

Dal 1993, in base alla legge n. 438/1992, il contributo IVS degli artigiani e commercianti:

  • è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non più soltanto su quelli derivanti dall’attività che dà titolo all’iscrizione;
  • è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce.

Per il 1998, se la somma dei contributi sul minimale e a conguaglio versati alle scadenze previste è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nello stesso anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da versare entro il 31 maggio 1999.

La circolare precisa inoltre che, per effetto del rinvio alle norme fiscali contenuto nell’art. 3-bis della legge n. 438/1992, i redditi da prendere in considerazione sono quelli "d’impresa" in senso proprio, ossia quelli disciplinati dal capo VI del T.U.I.R. (DPR n. 917/1986, artt. 51-80) e quelli considerati tali dagli artt. 5 e 6 del medesimo testo unico.

In presenza di redditi di segno opposto, i contributi a conguaglio e a saldo devono essere calcolati sull’importo risultante dalla sottrazione del reddito negativo da quello positivo.

Imprese con collaboratori familiari

Quando il titolare si avvale dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati tenendo conto dell’assetto dell’impresa:

  • nelle imprese familiari legalmente costituite, sia il titolare sia i collaboratori devono calcolare i contributi sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
  • nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, ma il totale delle quote attribuite non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa.

Contributi per maternità ed ENAOLI

Restano confermati, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza, i contributi mensili di lire 1.578 per la maternità e di lire 45,40 per l’ENAOLI.

Nei moduli di pagamento in corso di emissione tali importi sono stati già aggiunti alla contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito.

Saldo 1997 nella dichiarazione dei redditi

La circolare richiama l’art. 46 del D.L. n. 41/1995, convertito nella legge n. 85/1995, secondo cui i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti devono indicare nella dichiarazione dei redditi 1997 anche l’importo del saldo dei contributi dovuti per il medesimo anno.

Innovazioni della legge 27 dicembre 1997, n. 449

La circolare illustra tre principali innovazioni introdotte dall’art. 59, comma 15, e dall’art. 4, comma 16, della legge n. 449/1997.

Riduzione del 50% per artigiani e commercianti pensionati ultrasessantacinquenni

Dal 1° gennaio 1998 i lavoratori autonomi già pensionati presso gestioni INPS possono chiedere che il contributo previdenziale sia applicato nella misura della metà. La riduzione determina anche una corrispondente riduzione del supplemento di pensione per i trattamenti liquidati in tutto o in parte con il sistema retributivo.

La riduzione:

  • riguarda i contributi IVS;
  • esclude la contribuzione per maternità e per orfani;
  • si applica ai soli pensionati con età superiore a 65 anni, titolari o collaboratori familiari;
  • vale per il 1998 e per gli anni successivi.

Se il compimento del 65° anno avviene dopo il 1° gennaio 1998, la riduzione può essere richiesta dal mese successivo.

Gli interessati devono presentare domanda alle sedi INPS, con i dati identificativi della posizione contributiva e pensionistica, secondo il fac-simile allegato. Per la prima applicazione, la domanda deve essere presentata entro il 20 aprile 1998, così da consentire la quantificazione dei contributi e il rilascio di moduli di versamento sostitutivi. Se il modulo sostitutivo non può essere utilizzato, il versamento avviene con i modelli prestampati già in possesso, restando riservate ulteriori istruzioni sul recupero di eventuali eccedenze versate.

Differimento del 50% della contribuzione per nuovi iscritti under 32

I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione artigiani o commercianti nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 possono, su domanda, differire il pagamento del 50% dell’aliquota contributiva dovuta per i due anni successivi all’iscrizione.

Il versamento differito deve essere effettuato nei quattro anni successivi alla cessazione del beneficio. Tuttavia, la circolare precisa che modalità attuative e misura degli interessi di differimento devono essere definite con decreto ministeriale, per cui vengono riservate ulteriori comunicazioni.

Attività artistico-tradizionali in zone montane

La circolare segnala che l’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997 considera, ai fini della legge n. 877/1973, come lavoratori autonomi e soggetti all’aliquota contributiva prevista per gli artigiani gli scultori, pantografisti, tornitori a mano, pittori, decoratori e rifinitori che esercitano in forma di ditta individuale con sede nelle zone di montagna. Anche su questo punto l’Istituto rinvia a successivi chiarimenti per definire l’esatta portata della disposizione.

Modalità e termini di pagamento

La circolare comunica che sono in corso di emanazione i decreti attuativi del sistema di versamento unificato FISCO/INPS/Regioni previsto dal D.Lgs. n. 241/1997. Le nuove modalità di pagamento saranno quindi oggetto di successive istruzioni dettagliate.

Diffusione della circolare

Il contenuto della circolare deve essere portato a conoscenza delle associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro tramite i consueti canali di informazione.

Punti principali

Misura dei contributi IVS 1998 sul minimale di reddito

Per il 1998 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS è fissato in lire 21.979.984. Su tale base si applicano le aliquote del 15,80% per artigiani e del 16,19% per commercianti, con aliquote ridotte rispettivamente al 12,80% e 13,19% per i collaboratori fino a 21 anni. Ne derivano contributi minimi annui differenziati per titolari/collaboratori oltre i 21 anni e per i collaboratori più giovani.

Contributi sul reddito eccedente il minimale e massimale imponibile

Il contributo è dovuto anche sulla quota di reddito d’impresa 1997 eccedente il minimale, con aliquote maggiorate di un punto percentuale oltre lire 64.126.000. Il massimale di reddito annuo per il 1998 è pari a lire 106.876.667; sono indicati anche i relativi contributi massimi annui e mensili, riferiti al singolo soggetto e non all’impresa nel suo complesso. Per i lavoratori senza anzianità contributiva iscritti dal gennaio 1996 è richiamato un massimale specifico, non frazionabile mensilmente.

Contribuzione a saldo e regime dei redditi d’impresa

La circolare ricorda che, dal 1993, il contributo IVS si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferiti all’anno di produzione del reddito. Se i versamenti sul minimale e a conguaglio non coprono il dovuto sulla base dei redditi 1998, è dovuto un ulteriore saldo entro il 31 maggio 1999. È inoltre chiarito che, in presenza di redditi di segno opposto, il calcolo si effettua per compensazione tra redditi positivi e negativi.

Imprese con collaboratori familiari

Per le imprese familiari legalmente costituite, sia il titolare sia i collaboratori devono calcolare i contributi sulla quota di reddito fiscalmente denunciata da ciascuno. Per le aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire quote di reddito ai collaboratori, ma il totale attribuibile non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa.

Contributi per maternità ed ENAOLI

Restano confermati i contributi mensili fissi di lire 1.578 per la maternità e lire 45,40 per l’ENAOLI, aggiunti nei moduli di pagamento emessi insieme alla contribuzione IVS sul minimale.

Saldo 1997 nella dichiarazione dei redditi

Ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 41/1995, i soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti devono indicare nella dichiarazione dei redditi 1997 anche l’importo del saldo relativo ai contributi dovuti per lo stesso anno.

Riduzione del 50% per pensionati ultrasessantacinquenni

Dal 1° gennaio 1998 gli artigiani e commercianti già pensionati presso gestioni INPS, con età superiore a 65 anni, possono chiedere l’applicazione della contribuzione previdenziale in misura ridotta del 50%. La riduzione riguarda solo i contributi pensionistici IVS, non la maternità e la tutela per gli orfani, ed è applicabile sia sul minimale sia sulla quota eccedente. La domanda va presentata alle sedi INPS, con dati identificativi della posizione contributiva e pensionistica, entro il 20 aprile 1998 per la prima applicazione.

Nuovi iscritti under 32 e attività tradizionali in zone montane

Per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 è prevista, a domanda, la possibilità di differire il pagamento del 50% dell’aliquota contributiva per i due anni successivi all’iscrizione, con recupero nei quattro anni successivi alla cessazione del beneficio. La circolare rinvia però a un decreto ministeriale per definire modalità attuative e interessi. È inoltre richiamata la norma sulle attività artistico-tradizionali esercitate in forma di ditta individuale in zone montane, per la quale si annuncia un successivo chiarimento.

Modalità di pagamento e comunicazione alle categorie

Sono in corso di emanazione i decreti attuativi del sistema di versamento unificato FISCO/INPS/Regioni previsto dal D.Lgs. n. 241/1997; pertanto le specifiche modalità di pagamento saranno comunicate successivamente. La circolare deve essere portata a conoscenza delle associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.