Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3036/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 01232/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202605737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. II, di reiezione del ricorso di primo grado, nonché i provvedimenti amministrativi gravati in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana n. 1232/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia esecutiva e degli effetti dei provvedimenti amministrativi impugnati. Il testo non specifica il contenuto dei provvedimenti amministrativi, né i motivi di illegittimità dedotti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i motivi e le questioni sollevate richiedano un approfondito esame nella sede di merito, già fissata per il 15 dicembre 2026. Nelle more, l'appellante ha chiesto di poter proseguire l'attività limitatamente ai profili di esposizione al pubblico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata e gli effetti dei provvedimenti amministrativi gravati limitatamente ai profili di esposizione al pubblico, secondo quanto richiesto dall'appellante. La decisione è stata assunta in via interinale, senza pregiudicare l'esame di merito, ritenuto necessario in ragione della complessità dei motivi e delle questioni. Le spese dell'incidente cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare in appello; il provvedimento non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando i motivi e le questioni dedotte richiedono un approfondito esame incompatibile con la fase interinale, il giudice può adottare una misura provvisoria senza anticipare la decisione di merito, espressamente lasciando impregiudicate le ulteriori valutazioni.
  • La sospensione cautelare può essere accordata solo entro i limiti concretamente richiesti dall'appellante e ritenuti prevalenti all'esito della comparazione degli interessi contrapposti.
  • La sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata può accompagnarsi alla sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi gravati, nella misura necessaria a tutelare provvisoriamente l'interesse prevalente in attesa della decisione di merito.
  • La particolarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese dell'incidente cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.