Ordinanza n. 3036/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 01232/2026, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. II, di reiezione del ricorso di primo grado, nonché i provvedimenti amministrativi gravati in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana n. 1232/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia esecutiva e degli effetti dei provvedimenti amministrativi impugnati. Il testo non specifica il contenuto dei provvedimenti amministrativi, né i motivi di illegittimità dedotti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i motivi e le questioni sollevate richiedano un approfondito esame nella sede di merito, già fissata per il 15 dicembre 2026. Nelle more, l'appellante ha chiesto di poter proseguire l'attività limitatamente ai profili di esposizione al pubblico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata e gli effetti dei provvedimenti amministrativi gravati limitatamente ai profili di esposizione al pubblico, secondo quanto richiesto dall'appellante. La decisione è stata assunta in via interinale, senza pregiudicare l'esame di merito, ritenuto necessario in ragione della complessità dei motivi e delle questioni. Le spese dell'incidente cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare in appello; il provvedimento non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando i motivi e le questioni dedotte richiedono un approfondito esame incompatibile con la fase interinale, il giudice può adottare una misura provvisoria senza anticipare la decisione di merito, espressamente lasciando impregiudicate le ulteriori valutazioni.
- La sospensione cautelare può essere accordata solo entro i limiti concretamente richiesti dall'appellante e ritenuti prevalenti all'esito della comparazione degli interessi contrapposti.
- La sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata può accompagnarsi alla sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi gravati, nella misura necessaria a tutelare provvisoriamente l'interesse prevalente in attesa della decisione di merito.
- La particolarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese dell'incidente cautelare.
Come è indicizzato
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