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Circolare

Circolare numero 188 del 10-12-2003

SOMMARIO: Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1000.L’assegno, a carico dello Stato, è concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la misura introdotta dall’art. 21 del D.L. 269/2003: un assegno una tantum di 1.000 euro per ogni secondo figlio e successivi nati tra il 1° dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004, esteso anche alle adozioni entro lo stesso periodo. La prestazione è concessa dai Comuni, erogata dall’INPS e non è soggetta a limiti reddituali né a imposizione fiscale o previdenziale. Vengono chiarite le modalità di domanda, trasmissione dei dati, pagamento, revoca per indebito, trattamento contabile e attività di monitoraggio.

Assegno una tantum di 1.000 euro per il secondo figlio e successivi, con istruzioni per Comuni e INPS

Assegno una tantum di 1.000 euro per il secondo figlio e successivi

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative dell’art. 21, comma 1, del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, che introduce un assegno una tantum di 1.000 euro per ogni secondo figlio e per i figli successivi nati tra il 1° dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004. La misura è estesa anche alle madri adottive, inclusa l’ipotesi di primo figlio adottato, se l’adozione interviene nello stesso periodo.

Ambito soggettivo e caratteristiche del beneficio

Il beneficio è riconosciuto alle donne cittadine italiane o comunitarie. Non opera alcuna soglia reddituale; inoltre, l’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con altre provvidenze, indennità e qualsiasi altro reddito. La prestazione grava sullo Stato ed è finanziata tramite una gestione speciale nell’ambito della GIAS, con dotazione complessiva pari a 308 milioni di euro, comprensiva delle province autonome di Trento e Bolzano.

Concessione da parte dei Comuni

La concessione compete ai Comuni, in particolare al Comune di residenza della madre biologica o adottiva. Il Comune deve provvedere entro 10 giorni dall’iscrizione all’anagrafe del nuovo nato o adottato, verificando la sussistenza dei requisiti in capo alla madre al momento del parto o dell’adozione. L’ente locale deve inoltre informare l’interessata della possibile spettanza del beneficio e invitarla a produrre la certificazione dei requisiti, ove non già disponibile presso l’amministrazione.

Erogazione da parte dell’INPS e flussi telematici

L’INPS non effettua l’istruttoria sul diritto, che resta riservata ai Comuni, ma provvede al pagamento sulla base dei dati ricevuti. La trasmissione avviene preferibilmente per via telematica secondo le specifiche dell’Istituto; in subordine è ammesso il supporto magnetico. Qualora tali modalità non siano praticabili, i Comuni possono interfacciarsi con la Direzione provinciale INPS competente e avvalersi del supporto delle strutture territoriali, che assicurano collaborazione per superare eventuali difficoltà tecniche nelle fasi iniziali.

Le funzionalità operative sono collocate nella sezione Prestazioni Sociali del Portale Internet "INPS e i Comuni"; l’accesso avviene con le utenze già abilitate per le altre prestazioni sociali. Anche le strutture territoriali dell’Istituto possono utilizzare, tramite intranet, le funzioni di acquisizione per assistere i Comuni. La nuova prestazione è individuata nella lista "Tipo prestazione" con la voce "Indennità secondi figli".

Dati da trasmettere e tempi di pagamento

Oltre ai dati identificativi della prestazione, i Comuni devono comunicare il codice fiscale della beneficiaria, l’indirizzo per il pagamento e il numero di assegni concedibili alla stessa persona. È prevista anche la trasmissione off-line tramite file, secondo una struttura dati compatibile con quella già usata per altre richieste di pagamento.

L’INPS deve disporre il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione dei dati comunali. Il pagamento è effettuato con un unico mandato anche se spettano più assegni alla medesima madre, ad esempio in caso di parto plurimo o adozioni plurime; la causale del pagamento riporta indicazioni sintetiche sul titolo della prestazione.

Revoca e recupero delle somme indebitamente erogate

Se l’assegno è stato erogato indebitamente, il Comune deve revocare il beneficio, come già avviene per gli assegni comunali di maternità di base, e trasmettere il relativo provvedimento all’INPS per l’avvio delle azioni di recupero delle somme corrisposte.

Province autonome di Trento e Bolzano

Per le province autonome di Trento e Bolzano, in base ai rispettivi statuti, la competenza è integralmente locale: esse provvedono sia alla concessione sia all’erogazione del beneficio a favore delle donne residenti. In tali territori l’INPS non è coinvolto in alcun adempimento.

Trattamento contabile

Gli oneri derivanti dalla prestazione sono rilevati nella contabilità separata GAT "Gestione degli oneri per gli interventi a sostegno della famiglia", nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Per la prestazione è istituito il conto GAT 30/110.

Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/031 con il codice di bilancio 03075, denominato "Somme non riscosse dai beneficiari – Assegno Comuni L. 326/2003". Le partite ancora da definire al termine dell’esercizio sono imputate al conto GAT 10/132. Eventuali recuperi della prestazione sono rilevati al conto GAT 24/131, con aggiornamento della procedura "recupero crediti per prestazioni" e inserimento del codice di bilancio 01095.

Gli importi delle partite ancora da definire a fine esercizio sono imputati, tramite la procedura di ripartizione del saldo del conto GPA 00/032, al conto GAT 00/030. Il codice 01095 deve essere utilizzato anche per i crediti per prestazioni divenuti inesigibili nel partitario del conto GPA 00/069, con la denominazione "Assegno Comuni art. 21 L.326/2003".

Monitoraggio delle attività

Le modalità con cui le Sedi gestiscono il pagamento delle prestazioni e le iniziative di collaborazione attivate localmente con i Comuni saranno oggetto di valutazione nelle verifiche periodiche della Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione.

Punti principali

Ambito della prestazione e requisiti generali

La misura prevede un assegno una tantum di 1.000 euro per ogni secondo figlio e per ogni figlio successivo per ordine di nascita, se nato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004. Il beneficio spetta alle donne cittadine italiane o comunitarie ed è riconosciuto anche alle madri adottive, inclusa l’ipotesi di primo figlio adottato, se l’adozione avviene nel medesimo arco temporale. Non sono previsti limiti di reddito; l’assegno non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con altre provvidenze, indennità e qualsiasi altro reddito.

Ruolo dei Comuni e istruttoria della domanda

L’assegno è concesso dal Comune di residenza della madre, biologica o adottiva, entro 10 giorni dall’iscrizione all’anagrafe del nuovo nato o adottato. Il Comune verifica la sussistenza dei requisiti in capo alla madre al momento del parto o dell’adozione e informa l’interessata della possibile spettanza del beneficio, invitandola a certificare i requisiti richiesti, se non già in possesso dell’amministrazione. L’accertamento del diritto è riservato in via esclusiva ai Comuni.

Erogazione da parte dell’INPS e flussi informativi

Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, l’INPS provvede al pagamento dell’assegno. I dati devono essere inviati per via telematica secondo le specifiche fornite dall’Istituto; in alternativa è ammessa la trasmissione su supporto magnetico. In caso di difficoltà tecniche, i Comuni possono contattare la Direzione provinciale INPS competente e avvalersi del supporto delle strutture territoriali. Le procedure di acquisizione e trasmissione on-line sono analoghe a quelle già utilizzate per assegni al nucleo familiare e assegni di maternità concessi dai Comuni.

Tempi di pagamento e modalità operative

L’INPS deve effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione dei dati trasmessi dai Comuni. Il pagamento avviene con un unico mandato anche quando spettino più assegni alla stessa madre, ad esempio in caso di parto plurimo o adozioni plurime; nella causale del titolo di pagamento sono riportate indicazioni sintetiche sulla ragione dell’erogazione. Le strutture INPS utilizzano la funzione integrata nella gestione delle Prestazioni Sociali, individuando la nuova prestazione con la voce "Indennità secondi figli".

Revoca degli indebiti e casi particolari

In caso di erogazione indebita, i Comuni devono disporre la revoca del beneficio, secondo il modello già adottato per gli assegni comunali di maternità di base, e trasmettere il provvedimento all’INPS per il recupero delle somme pagate. Le province autonome di Trento e Bolzano gestiscono direttamente sia la concessione sia l’erogazione dell’assegno per le residenti nei rispettivi territori, con esclusione di qualunque adempimento INPS.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Gli oneri sono rilevati nella contabilità separata GAT "Gestione degli oneri per gli interventi a sostegno della famiglia". Per la prestazione è istituito il conto GAT 30/110. Le somme non riscosse sono contraddistinte nel partitario del conto GPA 10/031 dal codice di bilancio 03075, denominato "Somme non riscosse dai beneficiari – Assegno Comuni L. 326/2003". Le partite ancora da definire a fine esercizio vanno imputate al conto GAT 10/132; i recuperi della prestazione al conto GAT 24/131, con aggiornamento della procedura di recupero crediti e inserimento del codice di bilancio 01095. Gli importi ancora da definire a fine esercizio sono imputati al conto GAT 00/030 e il codice 01095 va usato anche per i crediti inesigibili nel partitario del conto GPA 00/069, con la denominazione "Assegno Comuni art. 21 L.326/2003".

Attività di monitoraggio

Le modalità con cui le Sedi adempiono agli obblighi di pagamento e le eventuali iniziative di collaborazione con i Comuni saranno considerate nell’ambito delle verifiche periodiche della Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione.

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