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Circolare

Circolare numero 35 del 15-12-2003 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità con cui è stato determinato e pagato in via provvisoria, per il 2003, l’importo aggiuntivo di € 154,94 previsto dall’art. 70 della legge n. 388/2000 per alcune categorie di pensionati con redditi entro determinati limiti. Vengono indicati le pensioni escluse, i criteri di calcolo, i controlli sugli importi pensionistici e sui redditi del titolare e del coniuge, nonché le modalità di pagamento, di gestione delle posizioni non elaborate e di comunicazione ai pensionati. L’erogazione avviene con la tredicesima mensilità o, in mancanza, con l’ultima mensilità dell’anno, restando provvisoria fino alla verifica dei redditi 2003.

Importo aggiuntivo di € 154,94 sulle pensioni per l’anno 2003

Importo aggiuntivo di € 154,94 per le pensioni nel 2003

La circolare illustra le modalità con cui è stato determinato e disposto, in via provvisoria, l’importo aggiuntivo di € 154,94 previsto dall’art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’istruzione riguarda l’anno 2003 e chiarisce i criteri di selezione dei pensionati aventi diritto, i controlli sugli importi pensionistici e sui redditi personali e del coniuge, nonché le regole di pagamento e di successiva verifica.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

L’art. 70 della legge n. 388/2000 ha introdotto, a decorrere dal 2001, un importo aggiuntivo da corrispondere unitamente alla rata di dicembre ai pensionati titolari di trattamenti il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo, a condizione che siano rispettati specifici limiti reddituali. La circolare richiama anche le indicazioni già fornite con la circolare n. 29 del 6 dicembre 2001 e si concentra sulle modalità operative adottate per il 2003.

Pensioni interessate ed esclusioni

L’attribuzione del beneficio riguarda, in linea generale, tutte le categorie pensionistiche considerate dalla disciplina, ma con alcune esclusioni espressamente indicate:

  • pensioni eliminate dai ruoli di pagamento;
  • pensioni supplementari;
  • pensioni detassate per convenzione contro la doppia imposizione;
  • pensioni con importo mensile di dicembre 2003 pari a zero;
  • pensioni gestite dal Casellario centrale dei pensionati, in attesa dell’individuazione dell’Ente incaricato dell’erogazione.

La circolare precisa inoltre che l’importo aggiuntivo provvisorio per il 2003 è stato attribuito anche alle pensioni dei titolari residenti all’estero.

Modalità di calcolo e attribuzione

Le procedure informatiche hanno verificato, sulla base degli importi pensionistici e dei redditi già presenti in archivio, se ricorressero le condizioni per l’attribuzione del beneficio. Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato calcolato in dodicesimi e il relativo limite reddituale è stato rapportato ai mesi di effettiva percezione della pensione.

Se la pensione con decorrenza infrannuale era abbinata a una pensione con decorrenza anteriore, l’importo aggiuntivo è stato attribuito per intero, sempre nel rispetto dei limiti annuali. Il pagamento è avvenuto con la tredicesima mensilità oppure, se questa non era presente, con l’ultima mensilità erogata nell’anno.

Limiti sull’importo complessivo delle pensioni

Un primo controllo ha riguardato l’importo complessivo delle pensioni percepite nel 2003. Ai fini dell’accesso al beneficio, la circolare stabilisce tre casi:

  • se l’importo complessivo degli imponibili pensionistici del 2003, comprensivo di maggiorazioni sociali e aumento a € 516,46, è risultato superiore a € 5.382,50, nulla è spettato;
  • se l’importo complessivo è risultato pari o inferiore a € 5.227,56, il pensionato ha avuto titolo all’intero importo aggiuntivo, a condizione che fossero rispettati i requisiti reddituali propri e del coniuge;
  • se l’importo complessivo è risultato compreso tra € 5.227,56 e € 5.382,50, l’importo aggiuntivo spetta solo per la differenza tra l’importo complessivo delle pensioni e € 5.382,50, sempre che risultino soddisfatti i requisiti reddituali.

Inoltre, per i soggetti con importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici superiore al trattamento minimo ma inferiore al medesimo trattamento minimo incrementato di € 154,94, il beneficio viene corrisposto solo fino a concorrenza di tale limite.

Requisiti reddituali personali e del coniuge

Dopo il controllo sugli importi pensionistici, la procedura ha verificato i redditi del titolare e, se presente, del coniuge, utilizzando i dati memorizzati nell’archivio REDDITI. I limiti per il 2003 sono indicati come segue:

  • il pensionato non coniugato non deve avere un reddito assoggettabile a IRPEF superiore a € 7.841,34;
  • il pensionato coniugato non deve superare, per il proprio reddito personale, € 7.841,34;
  • il reddito del pensionato coniugato, cumulato con quello del coniuge, non deve superare € 15.682,68.

La circolare specifica che non si procede al cumulo dei redditi con il coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Gestione delle pensioni eliminate e delle posizioni non elaborate

Per le pensioni eliminate dai ruoli di pagamento non viene effettuata alcuna liquidazione automatica. La quota di importo aggiuntivo eventualmente spettante, proporzionata ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta agli eredi o al titolare della pensione eliminata.

Le situazioni non elaborate o le richieste successive devono essere gestite tramite la procedura di ricostituzione, che, mediante apposita variazione, attribuisce l’importo aggiuntivo nell’Area pensioni dei crediti e debiti.

Verifica reddituale, provvisorietà del pagamento e dati di lavorazione

La circolare precisa che, per la verifica dei requisiti reddituali, l’Ente utilizza i redditi presuntivi per il 2003 comunicati dai pensionati. In mancanza di tale comunicazione, si fa riferimento all’ultima denuncia reddituale conosciuta. Ne deriva che l’importo aggiuntivo è corrisposto in via provvisoria e potrà essere oggetto di ripetizione se, in sede di verifica, il reddito accertato non risulterà conforme ai requisiti.

Per l’individuazione dei soggetti aventi diritto sono state esaminate 12.922 posizioni pensionistiche; dall’incrocio delle verifiche reddituali del titolare e del coniuge è emerso il diritto per 4.991 pensionati.

Pagamento e qualificazione dell’importo

Il pagamento dell’importo aggiuntivo è stato effettuato con la rata di pensione di dicembre 2003. Il beneficio è identificabile nell’Area pensioni dei crediti e debiti con il codice "CE71".

La circolare chiarisce inoltre che l’importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini del riconoscimento di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Comunicazione ai pensionati

Ai pensionati per i quali l’importo è stato messo in pagamento nel 2003 sarà riportata, nel certificato di pensione 2004, un’apposita comunicazione. Tale avviso segnala che l’aumento previsto dalla legge finanziaria 2001, attribuito a dicembre 2003, è stato corrisposto provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi relativi all’anno 2003.

Punti principali

Presupposto normativo e finalità

L’art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha introdotto, dal 2001, un importo aggiuntivo di € 154,94 da corrispondere unitamente alla rata di dicembre ai pensionati con particolari condizioni reddituali e con importo complessivo annuo delle pensioni non superiore al trattamento minimo. La circolare richiama le istruzioni già fornite con la n. 29 del 6 dicembre 2001 e disciplina le modalità operative adottate per il 2003.

Pensioni interessate ed esclusioni

L’importo aggiuntivo è previsto per le pensioni appartenenti a tutte le categorie considerate, con esclusione delle pensioni eliminate dai ruoli di pagamento, delle pensioni supplementari, di quelle detassate per convenzione contro la doppia imposizione, delle pensioni con importo mensile di dicembre 2003 pari a zero e delle pensioni gestite dal Casellario centrale dei pensionati in attesa dell’individuazione dell’Ente erogatore. È stato inoltre attribuito in via provvisoria anche per le pensioni di titolari residenti all’estero.

Modalità di calcolo e attribuzione provvisoria

Le procedure hanno verificato automaticamente se l’importo della pensione e i redditi memorizzati consentissero l’attribuzione dell’importo aggiuntivo per il 2003. Per le pensioni con decorrenza infrannuale il beneficio è stato calcolato in dodicesimi e il limite reddituale è stato rapportato ai mesi di effettiva percezione; se la pensione infrannuale era abbinata a una pensione con decorrenza anteriore, l’importo è stato attribuito per intero, nei limiti annuali. L’erogazione è avvenuta con la tredicesima mensilità oppure, in assenza, con l’ultima mensilità erogata nell’anno.

Limiti sull’importo complessivo delle pensioni

Ai fini del diritto al beneficio, la procedura ha controllato che l’importo complessivo degli imponibili pensionistici per il 2003 non superasse il limite previsto. Se l’importo complessivo risultava superiore a € 5.382,50, nulla spettava; se era pari o inferiore a € 5.227,56, spettava l’intero importo aggiuntivo, purché fossero rispettate le condizioni reddituali; se era compreso tra € 5.227,56 e € 5.382,50, spettava la sola differenza tra l’importo delle pensioni e € 5.382,50, sempre in presenza dei requisiti reddituali.

Requisiti reddituali del pensionato e del coniuge

Per il 2003 il reddito assoggettabile a IRPEF del pensionato non coniugato non doveva superare € 7.841,34. Per il pensionato coniugato, il reddito personale non doveva superare tale limite e, cumulato con quello del coniuge, non doveva eccedere € 15.682,68. Non si procede al cumulo con i redditi del coniuge legalmente ed effettivamente separato. L’importo aggiuntivo spetta anche nei casi in cui l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici sia superiore al trattamento minimo ma inferiore al trattamento minimo incrementato di € 154,94, in misura limitata fino a concorrenza di tale limite.

Pensioni eliminate e gestione delle situazioni non elaborate

Per le pensioni eliminate dai ruoli di pagamento non viene disposta alcuna liquidazione automatica. La quota di importo aggiuntivo eventualmente spettante, rapportata ai mesi di percezione, deve essere corrisposta agli eredi o al titolare della pensione eliminata. Le eventuali richieste relative a posizioni non elaborate devono essere trattate mediante la procedura di ricostituzione, con attribuzione dell’importo aggiuntivo nell’Area pensioni dei crediti e debiti.

Verifica reddituale, provvisorietà del pagamento e dati di lavorazione

Per la verifica reddituale l’Ente utilizza i redditi presuntivi 2003 comunicati dai pensionati; in mancanza, considera l’ultima denuncia reddituale disponibile. Poiché il reddito 2003 è assunto in via presuntiva o desunto da annualità precedenti, il pagamento avviene in via provvisoria ed è soggetto a eventuale ripetizione in sede di verifica del reddito accertato. Ai fini della lavorazione sono state esaminate 12.922 posizioni pensionistiche e, dall’incrocio delle verifiche reddituali personali e del coniuge, il diritto è risultato per 4.991 pensionati.

Pagamento e qualificazione fiscale

L’importo aggiuntivo è stato corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2003 ed è identificabile nell’Area pensioni dei crediti e debiti con il codice "CE71". La circolare precisa che tale importo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Comunicazione ai pensionati

Per i pensionati ai quali l’importo è stato posto in pagamento nel 2003, il certificato di pensione 2004 riporterà un’apposita comunicazione, con l’indicazione che l’aumento previsto dalla legge finanziaria 2001, attribuito a dicembre 2003, è stato pagato provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi 2003.

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