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Circolare

Circolare numero 194 del 16-12-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina due interventi di mobilità fino al 31 dicembre 2003: l’estensione, ai lavoratori licenziati da enti non commerciali della sanità privata in determinate aree e condizioni, delle misure previste dal D.L. n. 108/2002, e la proroga dell’indennità per ex dipendenti dei Consorzi Agrari prevista dal D.I. n. 32944/2003. Indica importi, durata, obblighi formativi, anticipazione per avvio di attività autonoma, codici intervento da usare e copertura finanziaria. Contiene inoltre le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti.

Indennità di mobilità per sanità privata e consorzi agrari; istruzioni contabili

Indennità di mobilità per sanità privata e consorzi agrari

La circolare disciplina due distinti interventi in materia di indennità di mobilità, entrambi collegati a proroghe o estensioni previste dalla legge n. 289/2002 e da un successivo decreto interministeriale. Vengono inoltre fornite indicazioni operative e contabili per la gestione delle prestazioni, con specifici codici intervento e aggiornamenti del piano dei conti.

Ambito di applicazione: sanità privata

L’art. 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, estende ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata le disposizioni di cui all’art. 1, commi 5, 6, 7 e 8, del D.L. n. 108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002. L’estensione opera per:

  • enti con organico superiore a 2.000 unità lavorative;
  • strutture operanti nelle aree individuate come Obiettivo 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
  • situazioni di crisi aziendale derivanti da processi di riconversione e ristrutturazione;
  • entro il limite massimo di 700 unità.

Misura del trattamento e durata

Ai lavoratori interessati spetta, per una durata massima di 24 mesi, un trattamento mensile pari a euro 718,62, corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità per l’anno 2003, indicato in euro 898,27. Per tutto il periodo di fruizione del trattamento:

  • va accreditata la contribuzione figurativa;
  • spetta l’assegno per il nucleo familiare secondo la normativa vigente.

Obblighi di formazione e casi di esenzione

I beneficiari del trattamento devono frequentare corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione o dagli enti locali, finalizzati all’aggiornamento, alla riqualificazione professionale e alla ricollocazione. La circolare precisa che:

  • la mancata partecipazione ingiustificata ai corsi comporta la perdita del diritto al trattamento di mobilità;
  • sono esentati dall’obbligo di frequenza i lavoratori che maturano il diritto a pensione entro i 24 mesi di godimento della prestazione.

Anticipazione dell’indennità per avvio di attività autonoma

I lavoratori che intendano intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità. La procedura rinvia alle istruzioni già dettate per l’applicazione dell’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, richiamando le circolari n. 124/1993, n. 74/1994, n. 70/1996, n. 32/2000 e n. 174/2002.

Copertura finanziaria e codice intervento per la sanità privata

L’art. 41, comma 8, della legge n. 289/2002 quantifica l’onere massimo in:

  • euro 6.667.000 per l’anno 2003;
  • euro 10.467.000 per l’anno 2004;
  • euro 3.800.000 per l’anno 2005.

La copertura grava sul Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993. Nella liquidazione del trattamento le sedi devono utilizzare il codice intervento 025.

Proroghe per gli ex dipendenti dei Consorzi Agrari

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha emanato il D.I. n. 32944 del 16 ottobre 2003, che dispone proroghe dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003 in favore degli ex dipendenti dei Consorzi Agrari. La base normativa è l’art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002.

La circolare distingue due fattispecie:

  • Articolo 1: proroga per 70 lavoratori già beneficiari della proroga prevista dall’art. 130, comma 2, della legge n. 388/2000, con criteri e modalità stabiliti dal D.M. n. 31009 del 7 maggio 2002; i nominativi sono stati trasmessi alle sedi con messaggio n. 746 del 23 ottobre 2002.
  • Articolo 3: proroga per 173 lavoratori già dipendenti dei Consorzi Agrari al 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 410/1999.

Importi, decorrenza e trattamento dei casi Consorzi Agrari

Per la proroga di cui all’art. 1, l’indennità deve essere corrisposta dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 ed è ridotta del 20% rispetto a quanto corrisposto fino al 31 dicembre 2001. La circolare precisa che l’importo così determinato equivale al 64% di quello stabilito per i primi dodici mesi di mobilità, senza considerare la riduzione del 5,54%.

Per i 70 lavoratori interessati le sedi devono usare il codice intervento 026.

Per la proroga di cui all’art. 3, la decorrenza coincide con la data di scadenza del periodo massimo indennizzato ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991. Le sedi che ricevano istanze devono trasmetterle alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, Area disoccupazione e mobilità, Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, fax 06-59053519, e attendere una specifica autorizzazione prima del pagamento. Il nominativo dei lavoratori interessati sarà successivamente trasmesso con messaggio separato. Per questi casi va utilizzato il codice intervento 015.

Tutele e copertura finanziaria per i Consorzi Agrari

Per i periodi di fruizione delle proroghe di cui agli articoli 1 e 3:

  • va accreditata la contribuzione figurativa;
  • spetta l’assegno per il nucleo familiare secondo le disposizioni vigenti.

Le proroghe sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall’art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002. L’onere complessivo è indicato in euro 5.040.560 ed è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993. L’INPS deve utilizzare con attenzione i codici intervento per l’individuazione dei beneficiari e la quantificazione della spesa, anche ai fini dei controlli sui flussi finanziari da comunicare ai Ministeri competenti.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione contabile delle prestazioni relative alla sanità privata si rinvia al punto 5 della circolare n. 149 del 6 settembre 2002. I conti di imputazione già previsti vengono aggiornati nelle denominazioni secondo l’elenco allegato.

L’allegato introduce variazioni al piano dei conti per:

  • assegni per il nucleo familiare connessi all’indennità dei lavoratori della sanità privata;
  • recuperi e reintroiti dell’indennità e dei relativi assegni per il nucleo familiare;
  • indennità spettante ai lavoratori licenziati nel settore della sanità privata;
  • trattamento anticipato dell’indennità per chi intraprende un’attività autonoma.

Indicazioni operative residue

La circolare rinvia a un successivo messaggio per le istruzioni operative dettagliate. Il contenuto, pertanto, definisce il quadro giuridico, i beneficiari, gli importi, i limiti di spesa, i codici di gestione e i principali riferimenti per l’attività delle sedi.

Punti principali

Sanità privata: estensione dell’indennità di mobilità

L’art. 41, comma 7, della legge n. 289/2002 estende le disposizioni dell’art. 1, commi 5, 6, 7 e 8, del D.L. n. 108/2002 anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali della sanità privata con organico superiore a 2.000 unità, operanti nelle aree Obiettivo 1 e 2 e in crisi per riconversione o ristrutturazione, entro il limite massimo di 700 unità.

Sanità privata: importo, durata e tutele connesse

Ai lavoratori spetta un trattamento mensile di euro 718,62 per un massimo di 24 mesi, importo pari all’80% dell’indennità di mobilità massima 2003 (euro 898,27). Per i periodi di fruizione va accreditata contribuzione figurativa e spetta l’assegno per il nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni.

Sanità privata: obblighi formativi e anticipazione

I beneficiari devono frequentare corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione o dagli enti locali per aggiornamento, riqualificazione e ricollocazione. La mancata ingiustificata partecipazione comporta la perdita del diritto al trattamento; sono esentati i lavoratori che maturano il diritto a pensione entro i 24 mesi. È prevista l’anticipazione dell’indennità per chi avvia attività autonoma o si associa in cooperativa, secondo le regole già richiamate per l’art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991.

Sanità privata: copertura finanziaria e codice intervento

L’onere è quantificato dall’art. 41, comma 8, della legge n. 289/2002 in euro 6.667.000 per il 2003, euro 10.467.000 per il 2004 ed euro 3.800.000 per il 2005, a carico del Fondo per l’occupazione. Le sedi devono utilizzare il codice intervento 025 per la liquidazione del trattamento.

Consorzi agrari: proroga dell’indennità di mobilità

Il D.I. n. 32944 del 16 ottobre 2003 dispone proroghe fino al 31 dicembre 2003 dell’indennità di mobilità per ex dipendenti dei Consorzi Agrari, ai sensi dell’art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002. L’art. 1 riguarda 70 lavoratori già beneficiari della proroga prevista dalla legge n. 388/2000, con criteri e modalità del D.M. n. 31009/2002.

Consorzi agrari: misura della proroga e gestione delle istanze

Per i 70 lavoratori di cui all’art. 1, l’indennità è corrisposta dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 ed è ridotta del 20% rispetto a quella spettante fino al 31 dicembre 2001; l’importo è pari al 64% di quello previsto per i primi dodici mesi di mobilità, senza la riduzione del 5,54%. Le sedi devono usare il codice intervento 026.

Consorzi agrari: ulteriore proroga per 173 lavoratori

L’art. 3 prevede una proroga per 173 lavoratori già dipendenti dei Consorzi Agrari al 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 410/1999. La decorrenza coincide con la scadenza del periodo massimo indennizzato ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991. Le istanze devono essere trasmesse alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito e si deve attendere l’autorizzazione prima del pagamento; per questi casi va utilizzato il codice intervento 015.

Consorzi agrari: tutele comuni e limiti di spesa

Per i periodi di fruizione delle proroghe spetta la contribuzione figurativa e l’assegno per il nucleo familiare. Le proroghe sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge n. 289/2002; l’onere complessivo è pari a euro 5.040.560 ed è posto a carico del Fondo per l’occupazione. L’INPS deve controllare i flussi di spesa e comunicare i dati ai Ministeri competenti.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la rilevazione contabile delle prestazioni di cui al punto A si rinvia al punto 5 della circolare n. 149 del 6 settembre 2002. Le denominazioni dei conti già previsti sono adeguate secondo l’elenco allegato, che introduce variazioni al piano dei conti per indennità, anticipazioni, recuperi e assegni per il nucleo familiare connessi alla disciplina della sanità privata.

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