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Circolare

Circolare numero 187 del 10-12-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l'inquadramento previdenziale dei gestori di stabilimenti balneari deve essere effettuato caso per caso, verificando quale attività risulti prevalente. Se prevalgono servizi commerciali, l'inquadramento nel settore terziario resta corretto; se invece prevalgono prestazioni di assistenza, sorveglianza, salvataggio e cura della spiaggia, può essere legittimo l'inquadramento nell'artigianato. Le Sedi devono quindi svolgere accertamenti puntuali sulla struttura, sulle attività concretamente svolte e sulle autorizzazioni possedute, per evitare contestazioni e soccombenza in giudizio.

Inquadramento dei gestori di stabilimenti balneari in base alla prevalenza dell'attività

Inquadramento gestori stabilimenti balneari: criterio della prevalenza

La circolare interviene sull'inquadramento previdenziale dei gestori di stabilimenti balneari, alla luce di un orientamento giurisprudenziale che riconosce, in alcune fattispecie, la legittimità dell'inquadramento nell'artigianato quando l'attività svolta abbia natura prevalentemente non commerciale. L'Istituto richiama quindi le Sedi a un esame concreto e comparativo delle attività effettivamente esercitate.

Ambito e problema applicativo

Il tema riguarda la corretta collocazione dei gestori degli stabilimenti balneari nel settore terziario oppure nel settore artigianato. La circolare evidenzia che non è sufficiente una qualificazione astratta dell'attività, ma occorre verificare, caso per caso, quali prestazioni risultino prevalenti nella concreta organizzazione dello stabilimento.

Orientamento giurisprudenziale richiamato

Secondo alcune recenti pronunce di giudici di merito e della Corte di Cassazione, l'inquadramento nell'artigianato può essere legittimo quando l'attività del gestore consista soprattutto in servizi non commerciali. La circolare recepisce tale orientamento ai soli fini della valutazione amministrativa, senza abbandonare il criterio già seguito dall'Istituto per l'inquadramento nel terziario.

Criterio operativo per l'inquadramento nel settore terziario

Le Sedi devono mantenere l'inquadramento nel settore terziario soltanto dopo aver svolto accertamenti puntuali sulla struttura dello stabilimento, sulle attività svolte e sulle rispettive incidenze economico-funzionali. Il passaggio essenziale è la verifica della prevalenza dei servizi di natura commerciale, che deve emergere da una valutazione comparativa supportata da elementi oggettivi.

Tra le situazioni che depongono per la prevalenza commerciale la circolare indica stabilimenti organizzati in appositi edifici o strutture idonee ad accogliere e intrattenere la clientela, nei quali si svolgano con carattere prevalente:

  • servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande;
  • gestione e cessione in godimento temporaneo di cabine e attrezzature varie;
  • animazione e intrattenimento;
  • custodia valori e sorveglianza bambini;
  • ulteriori servizi commerciali, come edicole o tabaccherie.

In tali ipotesi occorre prestare particolare attenzione alla titolarità delle varie autorizzazioni e licenze.

Ipotesi di inquadramento nell'artigianato

L'inquadramento nel settore dell'artigianato è ritenuto legittimo quando l'attività risulti prevalentemente concentrata su prestazioni di assistenza, sorveglianza, salvataggio, sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature. In questa configurazione, gli eventuali servizi commerciali devono avere carattere meramente strumentale e accessorio.

La circolare richiama espressamente, per tale soluzione, l'art. 3, comma 1, della legge n. 443/1985.

Esigenze istruttorie e finalità della circolare

L'obiettivo della circolare è evitare contestazioni giudiziarie e soccombenze dell'Istituto nei casi in cui la natura prevalentemente commerciale dell'attività non possa essere esclusa per difetto di adeguati elementi oggettivi. Per questo motivo viene ribadita la necessità di indagini accurate sulla concreta configurazione dello stabilimento e sulle attività effettivamente esercitate, in continuità con quanto già indicato nella circolare n. 144 del 2 agosto 2002.

Punti principali

Oggetto della circolare

La circolare riguarda l'inquadramento dei gestori di stabilimenti balneari e la necessità di applicare il criterio della prevalenza tra attività commerciali e attività di servizio, ai fini della collocazione nel settore terziario o nell'artigianato.

Orientamento giurisprudenziale sopravvenuto

Alcune recenti pronunce di merito e della Corte di Cassazione hanno ritenuto legittimo l'inquadramento nell'artigianato quando l'attività svolta dal gestore sia prevalentemente costituita da servizi non commerciali.

Verifiche richieste alle Sedi

Le Sedi devono procedere all'inquadramento nel settore terziario solo dopo aver effettuato accertamenti accurati sulla struttura dello stabilimento, sulle varie attività esercitate e su una valutazione comparativa che dimostri la prevalenza dei servizi commerciali.

Stabilimenti con prevalenza di attività commerciali

Quando lo stabilimento è organizzato come vera e propria attività turistica e di servizi, con strutture idonee ad accogliere e intrattenere la clientela e con prevalenza di servizi di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande, cabines e attrezzature in godimento temporaneo, animazione, intrattenimento, custodia valori, sorveglianza bambini o altri servizi commerciali, l'inquadramento nel settore terziario è confermato. In tali casi va prestata attenzione anche alla titolarità di autorizzazioni e licenze.

Stabilimenti con prevalenza di attività artigianali

Se dagli accertamenti emerge che l'attività consiste prevalentemente in assistenza, sorveglianza, salvataggio, sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature, e che i servizi commerciali sono solo strumentali e accessori, l'inquadramento nel settore dell'artigianato è ritenuto legittimo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 443/1985.

Finalità applicativa

La circolare mira a evitare soccombenze in giudizio dell'Istituto in assenza di adeguati riferimenti oggettivi di valutazione e richiama l'attenzione sulle precedenti istruzioni, da ultimo quelle contenute nella circolare n. 144 del 2 agosto 2002.

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