Circolare numero 191 del 12-12-2003
SOMMARIO: E’ stato completato il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 2004. Il rinnovo degli ordinativi è stato effettuato applicando la perequazione automatica previsionale nella misura del 2,5 per cento.Vengono descritte le modalità di ricalcolo delle pensioni, di tassazione e perequazione cumulata, di determinazione, di memorizzazione e di gestione dei conguagli derivanti dal rinnovo.Il ricalcolo è stato effettuato considerando sia i redditi memorizzati sul’archivio reddituale che i redditi delle pensioni presenti sul Casellario.Si descrivono inoltre i contenuti e le nuove modalità di emissione dei Mod. ObisM, del Mod. CUD e dei modelli reddituali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2004, con le regole di perequazione automatica, la tassazione IRPEF e delle addizionali, la gestione delle prestazioni INVCIV, degli assegni di invalidità e degli assegni straordinari, nonché le modalità di trasformazione delle prestazioni al compimento dei 65 anni e i casi particolari. Vengono inoltre disciplinati i conguagli da rinnovo, la verifica dei dati reddituali, la comunicazione ai pensionati tramite Mod. ObisM, CUD 2004 e moduli connessi, e la gestione dei mandati di pagamento disponibili per Poste Italiane e istituti bancari.
Rinnovo 2004 dei mandati di pagamento delle pensioni e delle prestazioni assistenziali INPS
Rinnovo 2004 dei mandati di pagamento delle pensioni e delle prestazioni INPS
La circolare disciplina il rinnovo per l’anno 2004 dei mandati di pagamento delle pensioni e delle principali prestazioni assistenziali e previdenziali collegate. Il documento descrive le misure di perequazione, le regole fiscali, le procedure di verifica reddituale, i casi particolari e la documentazione da trasmettere ai pensionati.
Perequazione automatica e trattamento delle pensioni cumulate
Per il rinnovo 2004 è stata applicata in via previsionale la perequazione automatica del 2,5%, stabilita dal decreto 20 novembre 2003 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato in G.U. n. 283 del 5 dicembre 2003. Il medesimo decreto conferma inoltre il 2,4% già applicato per l’anno 2003.
Gli importi dei trattamenti minimi per il 2003 e il 2004 e le fasce di pensione per l’applicazione degli aumenti sono richiamati nell’allegato 1. Anche per il 2004 si applicano le disposizioni dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che impongono il calcolo della perequazione sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e da altri enti presenti nel Casellario centrale dei pensionati.
Ai fini del cumulo sono considerate, in linea generale, le pensioni INPS diverse da quelle espressamente escluse e le pensioni di altri enti per le quali l’ente erogatore abbia comunicato la rilevanza ai fini dell’art. 34. L’informazione sulla cumulabilità è memorizzata nel campo GP1AV35N con codice 2. La perequazione spettante sul trattamento complessivo viene poi ripartita proporzionalmente tra le varie pensioni.
La stessa misura del 2,5% è stata applicata anche ad alcuni importi corrisposti a soggetti diversi dal pensionato nell’ambito della procedura di pagamenti ridotti o disgiunti, in particolare per i piani:
- M4: assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5: assegno alimentare per figli;
- M6: assegno alimentare per ex coniuge.
È stato inoltre perequato con il coefficiente del 2,5% l’importo “Altra pensione” memorizzato per il piano di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero.
Rinnovo delle prestazioni INVCIV
Le pensioni, gli assegni e le indennità in pagamento a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti sono stati rinnovati dal 1° gennaio 2004 secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno:
- pensioni e assegni aumentati del 2,5%;
- quota perequabile delle indennità aumentata del 2,44%;
- limiti di reddito per il diritto alle prestazioni aumentati del 2,5%.
Dal 1° gennaio 2004 è stato inoltre attribuito l’aumento di 41,00 euro mensili previsto dall’articolo 39, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l’indennità speciale istituita dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Per le prestazioni INVCIV di fascia 9 (ciechi ventesimisti) l’importo in pagamento dal 1° gennaio 2004 è pari a euro 157,69.
Indennità di frequenza
Le indennità di frequenza sono state rinnovate con criteri diversi a seconda della fascia memorizzata:
- fascia 49: pagamento da gennaio a giugno, sospensione automatica da luglio a settembre, ripresa da ottobre in poi;
- fascia 50: pagamento per l’intero anno;
- fascia 97: rinnovo con importo zero.
Indennità per talassemia major e drepanocitosi
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Colley) e drepanocitosi, liquidate come prestazioni categoria INVCIV con fascia 70 e 71, sono state rinnovate per il 2004 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
Trasformazione in assegno sociale al compimento dei 65 anni
Nel corso del rinnovo sono state ricalcolate le prestazioni spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2004, attribuendo l’importo dell’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, purché risultino memorizzati gli elementi reddituali necessari.
Se i dati reddituali non sono stati acquisiti in tempo utile, le sedi devono procedere alla ricostituzione. In assenza di dati aggiornati viene attribuito, dal mese successivo al compimento dei 65 anni, l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti previsti:
- dall’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- dall’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488.
Le sedi devono quindi ricostituire le pensioni interessate segnalando i dati reddituali aggiornati del titolare e, se coniugato, anche del coniuge.
Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta e assegni di invalidità
Per evitare erogazioni indebite, le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta sono state azzerate dal mese successivo alla scadenza della revisione. Restano in pagamento le prestazioni di invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento dei 65 anni.
Se la prestazione deve essere ripristinata a seguito della revisione, la sede deve:
- confermare la revisione con la procedura REVSAN;
- attivare la ricostituzione della pensione.
Per gli assegni di invalidità, quelli scaduti e non confermati sono sospesi dalla data di scadenza del triennio tramite azzeramento degli importi. La sospensione non opera per i titolari che hanno già perfezionato l’età per la pensione di vecchiaia. Anche in questo caso, per la riattivazione del pagamento è necessario l’intervento della sede con REVSAN e ricostituzione. Dal 2003 la tassazione è comunque effettuata con riferimento all’importo annuo.
Assegni straordinari di sostegno all’esodo
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito VOCRED, VOCOOP, VOESO sono stati rinnovati applicando le specifiche regole previste per tali prestazioni. Non è stata attribuita alcuna perequazione e l’importo in pagamento resta invariato dalla decorrenza originaria. La tassazione segue quanto stabilito dalla risoluzione n. 17 dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2003 e dal messaggio n. 80 del 10 marzo 2003.
Gestione delle pensioni ex INPDAI
L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto la confluenza dell’INPDAI nell’INPS. Nel corso del 2003 l’INPS ha effettuato i pagamenti mensili sulla base dei dati elaborati dalla struttura ex INPDAI; per il 2004 la gestione delle pensioni è svolta direttamente dall’INPS.
Nel caricamento dei dati effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2003 sono stati inseriti:
- dati dei familiari;
- dati della certificazione fiscale 2003;
- dati reddituali;
- importi mensili dalla decorrenza originaria fino a dicembre 2003.
Non risultano ancora memorizzati i dati contributivi e retributivi (GP2BB, GP2BC, GP2BE), che saranno aggiornati dopo il rinnovo. Sono state memorizzate anche informazioni relative a pagamenti disgiunti e recuperi nell’archivio CONGUAGLI, con specifici piani centrali, tra cui:
- L1 Legge 29/1979 GPA 52/099;
- B3 Accantonamento somme GPA 10/099;
- Z9 Quota pensione a contitolare;
- M4, M5, M6;
- P3 Pignoramento non privilegiato a favore di persone fisiche;
- Y5 Trattenute varie.
Al caricamento della pensione ex INPDAI, per le categorie 082, 083 e 084, è stata eliminata con codice 3 e decorrenza gennaio 2003 la corrispondente pensione a carico dell’ente 9932.
Incremento fino a 516,46 euro e maggiorazioni sociali
La circolare richiama l’interpretazione autentica dell’articolo 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa all’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati. In particolare:
- l’incremento, comprensivo dell’eventuale maggiorazione sociale, non può superare la differenza tra euro 516,46 e l’importo del trattamento minimo, della pensione sociale o dell’assegno sociale;
- l’incremento spetta anche ai ciechi civili titolari della relativa pensione;
- per gli anni successivi al 2002 sono aumentati, in misura pari all’incremento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all’anno precedente, anche il limite di reddito annuo di euro 6.713,98 e l’importo di euro 516,46.
Gli importi aggiornati per il 2004 sono riportati nell’allegato 1. L’incremento è stato attribuito anche ai soggetti che compiono l’età prevista nel corso del 2004 e che al 31 dicembre 2003 hanno titolo alla maggiorazione sociale o all’aumento dell’assegno/pensione sociale, sulla base dei dati reddituali e contributivi presenti negli archivi.
Aumento dell’assegno di accompagnamento
Dal 1° luglio 2003 l’importo dell’assegno per l’assistenza personale continuativa, previsto dall’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è stato elevato da euro 389,32 a euro 398,66 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 luglio 2003, pubblicato in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2003. La nuova misura è stata erogata dal 1° gennaio 2004; sulla prima rata dell’anno è stato corrisposto il conguaglio per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2003.
Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
Non sono intervenute nuove norme sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. Continuano ad applicarsi le disposizioni già richiamate nella circolare n. 16 del 27 gennaio 2003.
Per i pensionati di anzianità che hanno versato per ottenere i benefici dell’articolo 44, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sul Mod. ObisM non vengono più evidenziate quote incumulabili, essendo prevista dal 1° gennaio 2003 la totale cumulabilità con lavoro autonomo e dipendente.
Sulla rata di gennaio 2004 è prevista inoltre la trattenuta della terza rata per i pensionati che hanno scelto il versamento rateale per l’applicazione del secondo e terzo comma dell’articolo 44.
Verifica dei dati reddituali
Nel corso del rinnovo sono stati aggiornati i dati reddituali tramite la procedura QRED. La procedura ha individuato, sulla base delle rilevanze collegate all’importo della pensione, i redditi influenti presenti nell’archivio reddituale e nelle pensioni in pagamento, sia INPS sia di altri enti.
In assenza di redditi analitici, QRED ha considerato le pensioni influenti presenti nel Casellario e ha memorizzato il reddito se superiore a quello già presente. Dal rinnovo 2004, i codici memorizzati nel campo Tipo reddito risultano presenti per tutti i redditi del settore GP2, non più soltanto per quelli utilizzati per l’integrazione al minimo.
A seguito della verifica, alcune pensioni risultano con importo di gennaio 2004 inferiore a quello di dicembre 2003, altre con importo superiore per effetto della diminuzione dei redditi. Ai pensionati interessati da riduzioni sarà inviata nel mese di dicembre una comunicazione con i redditi utilizzati e l’invito a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.
Situazioni particolari e ricostituzioni d’ufficio
Le procedure di rinnovo hanno individuato diverse situazioni particolari che richiedono interventi delle sedi.
Ricostituzioni d’ufficio
Le pensioni con variazioni d’importo anteriori a gennaio 2003 sono state poste in pagamento per il 2004 con importo aggiornato e contrassegnate con i codici 4, 5 o 7 nell’ultimo byte del campo GP1AF05R, per consentire l’attivazione della ricostituzione d’ufficio e la determinazione dei conguagli.
Le situazioni richiamate sono:
- codice 4: pensioni con conguagli a credito del pensionato;
- codice 7: pensioni con conguagli a debito del pensionato;
- codice 5: pensioni con dati essenziali mancanti e quindi in pagamento con importo non aggiornato.
Non appena disponibile la procedura di ricostituzione, le sedi devono regolarizzare tali posizioni.
Pensioni localizzate a particolari uffici pagatori
Non è più prevista l’eliminazione automatica delle pensioni il cui pagamento risulta sospeso. Le sedi devono invece procedere con tempestività alle verifiche richieste dalla circolare n. 59 del 14 marzo 2001, soprattutto per i casi di sospensione dovuta a segnalazione di decesso o per prestazioni non riscosse.
Saranno comunicati per ogni sede numero ed elenco delle pensioni localizzate all’ufficio pagatore ex ELI, ora ABI 99999 e CAB 3300009, ancora vigenti. Le sedi devono verificarle ed eliminarle se il titolare è deceduto.
Pensioni con importo pari a zero
Le sedi riceveranno l’elenco delle pensioni rinnovate con importo pari a zero e dovranno verificare se procedere alla ricostituzione o all’eliminazione.
Pensioni ai superstiti intestate a unico titolare
Le pensioni ai superstiti intestate a un unico titolare che scadono nel 2004 sono state rinnovate con importo mensile perequato fino al mese precedente la perdita del diritto e con importo zero dal mese della perdita.
Le sedi devono:
- eliminare la pensione se il titolare perde definitivamente il diritto;
- ricostituirla se viene documentato il permanere del diritto, ad esempio come studente o inabile.
In caso di eliminazione per cessazione del diritto, devono essere corrisposti anche i ratei di tredicesima maturati.
Tassazione 2004: IRPEF, deduzioni, detrazioni e CUD
Le ritenute IRPEF per il 2004 sono state determinate in base all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e alle relative circolari dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la n. 2/E del 15 gennaio 2003 e la n. 15/E del 1° febbraio 2002.
La deduzione per la progressività dell’imposizione, calcolata sull’importo complessivo annuo, è stata ripartita su 12 mensilità; di conseguenza, il conguaglio fiscale sulla tredicesima è stato effettuato con le modalità ordinarie dei redditi da lavoro dipendente e di pensione.
Le tabelle con scaglioni, deduzioni e detrazioni sono riportate nell’allegato 1. La tassazione tiene conto dei codici memorizzati in GP3CDTI relativi sia alle deduzioni sia alle detrazioni. Sono inoltre richiamati i campi utili al CUD 2004, tra cui:
- GP3EIMP;
- GP3EONR;
- GP3EDTZRCN;
- GP3T35EDTI;
- GP3EDTICGF;
- GP3EDTILD;
- GP3FINDCPL.
La deduzione di euro 7.000,00 è stata attribuita ai pensionati con codice 1 nel terzo byte della stringa codici. Le pensioni annue inferiori a euro 7.500,00 non sono state tassate; per i redditi tra euro 7.500,00 e euro 7.800,00 è stata applicata la salvaguardia, se il reddito è composto solo da pensione, casa di abitazione e terreni, per un reddito non superiore a euro 185,92.
È stata anche aggiornata la certificazione fiscale CUD 2004, da consegnare agli interessati entro il 15 marzo 2004. Nei casi con detrazioni per familiari a carico diversi dal coniuge e con ritenute IRPEF è previsto l’invio del Mod. DETR04.
Tassazione congiunta e quote a beneficiari di assegni alimentari e divorzili
Per i titolari di più prestazioni è stata effettuata la tassazione congiunta ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997. Per evitare conguagli successivi tra diversi enti, l’imposta dovuta è stata ripartita tra le prestazioni in proporzione agli imponibili.
Sono state inoltre disabbinate ai fini fiscali le pensioni collegate ad altre gestioni per le quali non risultavano pervenuti al Casellario gli importi dell’anno 2002 o per le quali erano intervenute variazioni anagrafiche. Le sedi devono verificare e sistemare le posizioni che saranno comunicate con messaggio separato.
Per le quote corrisposte ai beneficiari di:
- assegno alimentare all’ex coniuge (M6);
- assegno divorzile all’ex coniuge superstite (M4), la tassazione avviene secondo l’articolo 2 della legge n. 289/2002 e secondo le modalità già rese note con il messaggio n. 84 del 12 marzo 2003.
Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
Le aliquote dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF sono state aggiornate tenendo conto della sospensione delle maggiorazioni deliberate dopo il 29 settembre 2002, disposta dall’articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Addizionale regionale
L’addizionale regionale dovuta per il 2003 è stata determinata sulla base della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuta nel 2004 in 11 mensilità; se l’importo annuo è inferiore a euro 0,55, il recupero avviene in unica soluzione.
Per i residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Bolzano e Trento, che non hanno modificato l’aliquota, si applica lo 0,9%.
Per Calabria, Piemonte, Lombardia, Puglia, Marche, Veneto e Umbria si applicano le rispettive disposizioni regionali; per la Puglia è stata applicata l’aliquota dello 0,9% ai residenti al 31 ottobre 2002 nei comuni della zona terremotata.
Addizionale comunale
L’elenco dei comuni e delle aliquote da applicare per il 2003 è riportato nell’allegato 9. Anche l’addizionale comunale dovuta per il 2003 è trattenuta nel 2004 in 11 mensilità; se l’importo annuo è inferiore a euro 0,55, il recupero è effettuato in unica soluzione.
Nel data base pensioni risultano memorizzati:
- il codice catastale del Comune nel campo GP3CADDCMN;
- la denominazione del Comune e la sigla automobilistica della provincia;
- l’aliquota percentuale approvata.
Determinazione dei dati fiscali a consuntivo e conguagli da rinnovo
I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:
- delle rettifiche operate dalle sedi nel corso dell’anno;
- delle variazioni dei codici di detrazione trasmesse tramite procedura SIMA;
- delle variazioni trasmesse dagli enti per i titolari anche di pensioni INPS;
- delle rettifiche automatiche della procedura centrale di pagamento dei conguagli.
Le procedure hanno calcolato i seguenti conguagli:
- conguagli IRPEF a debito o a credito del pensionato;
- conguagli a debito per recuperi richiesti dalla sede sui rimborsi fiscali;
- conguagli per addizionale regionale e comunale.
I conguagli sono memorizzati nell’archivio CONGUAGLI e gestiti all’estrazione della rata mensile. In particolare:
- i conguagli IRPEF a credito sono corrisposti con la rata di gennaio 2004, codice 139;
- i conguagli IRPEF a debito sono trattenuti in due rate a gennaio e febbraio 2004, codice 140; se l’importo non supera euro 6,00, il recupero avviene in unica soluzione;
- il recupero a debito sui rimborsi IRPEF è trattenuto in unica soluzione a gennaio 2004, codice 141.
I conguagli di pensione da rinnovo sono memorizzati con codici:
- 194: conguaglio di pensione a credito;
- 500: conguaglio di pensione a debito;
- 501: IRPEF a debito su conguaglio di pensione;
- 502: IRPEF a credito su conguaglio di pensione;
- 133: importo netto.
Le addizionali regionali e comunali per il 2003 sono memorizzate con i codici 498 e 499 e recuperate in 11 mensilità.
Periodicità di pagamento
In base alla perequazione, sono stati rideterminati i limiti per il pagamento anticipato:
- pagamento annuale per importi mensili fino a euro 5,00;
- pagamento semestrale per importi mensili superiori a euro 5,00 e fino a euro 60,00;
- pagamento mensile per importi mensili superiori a euro 60,00.
Comunicazioni ai pensionati
Per il rinnovo 2004 è stato rivisto il pacchetto di comunicazione ai pensionati, che comprende l’invio in un unico plico di:
- Mod. ObisM;
- richiesta di dichiarazione reddituale;
- Mod. CUD 2004;
- modulistica per le prestazioni INVCIV.
Il Mod. ObisM viene emesso per ogni pensionato e contiene tutte le pensioni del soggetto, con i dati anagrafici, l’ufficio pagatore, l’importo complessivo, le detrazioni, le quote cumulabili con il lavoro e gli importi mensili delle singole prestazioni. Riporta inoltre le informazioni sulla perequazione automatica e, in un riquadro specifico, le ritenute per addizionale regionale e comunale.
Per anticipare la consegna, i dati per POSTEL sono stati predisposti già al momento del ricalcolo della pensione.
Informazioni sui redditi nel Mod. ObisM
È stato inserito un riquadro con i redditi utilizzati per il ricalcolo 2004. È previsto anche un riquadro specifico per le pensioni in cui la memorizzazione dei redditi 1999, 2000 e 2001 non ha prodotto variazioni. Ai pensionati che non hanno restituito le dichiarazioni reddituali degli anni precedenti viene ricordato l’obbligo di regolarizzazione, con avvertenza di ricalcolo in diminuzione se le dichiarazioni non perverranno entro il 31 maggio 2004.
Per alcune pensioni in cui è stato corrisposto a dicembre 2003 l’importo aggiuntivo di euro 154,94 è previsto un riquadro che segnala l’attribuzione provvisoria sulla base dei redditi memorizzati.
Richiesta della dichiarazione reddituale
Ai titolari di prestazioni collegate al reddito viene inviata la dichiarazione per i redditi 2003. È stata introdotta la nuova dichiarazione Mod. REDNONVAR da utilizzare quando i dati reddituali non sono variati rispetto alla precedente dichiarazione. Il modello può essere consegnato a un CAF, a un professionista abilitato o a una sede INPS.
Non devono essere dichiarati i redditi da pensione, poiché risultano già presenti nel Casellario centrale dei pensionati.
Prestazioni INVCIV: dichiarazioni di responsabilità
Ai titolari di indennità di accompagnamento appartenenti alle fasce 33, 38, 41, 42, 44, 45 viene inviato il Mod. ICRIC01 per la dichiarazione di responsabilità relativa a ricovero in istituto, da presentare entro il 31 marzo di ogni anno.
Ai titolari di assegno mensile appartenenti alle fasce 34, 35, 36, 40, 48 viene inviato il Mod. ICINC01 per la dichiarazione sulla permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento, anch’essa da presentare entro il 31 marzo.
Le dichiarazioni vanno restituite alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL nei casi previsti dalle competenze territoriali; non sono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che abbiano presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della legge n. 662/1996, per i quali è memorizzato nel campo GP1AJ11 il codice 4.
Mandati di pagamento e attività delle sedi
I mandati di pagamento relativi a gennaio 2004 sono stati resi disponibili per Poste Italiane S.p.A. e per gli istituti bancari. Gli importi possono essere visualizzati con la procedura AGENDA1.
La circolare invita infine le sedi, tenuto conto delle novità introdotte in materia di redditi, tassazione e comunicazioni, a mettere in atto ogni iniziativa utile per informare i pensionati, anche attraverso stampa locale, radio, televisioni e incontri con patronati e sindacati dei pensionati.
Punti principali
Perequazione automatica e cumulo delle pensioni
Per il 2004 è stato applicato un aumento di perequazione automatica previsionale del 2,5%, con conferma del 2,4% già attribuito per il 2003. Il calcolo è stato effettuato anche sul cumulo delle pensioni erogate dall’INPS e da altri enti presenti nel Casellario centrale, secondo l’art. 34 della legge n. 448/1998, con ripartizione proporzionale dell’aumento tra le prestazioni. La stessa perequazione è stata applicata anche ad alcuni importi dovuti a beneficiari diversi dal pensionato nei piani di pagamenti ridotti o disgiunti e al piano N1 del Fondo Clero.
Rinnovo prestazioni INVCIV e indennità speciali
Le prestazioni in favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti sono state rinnovate dal 1° gennaio 2004 con aumento del 2,5% per pensioni e assegni, del 2,44% per la quota perequabile delle indennità e con incremento del 2,5% dei limiti di reddito. Per i ciechi ventesimisti è stato riconosciuto l’aumento di 41,00 euro mensili previsto dalla legge n. 289/2002, con importo in pagamento pari a euro 157,69. Le indennità di frequenza sono state rinnovate secondo la fascia memorizzata, con regole diverse per le fasce 49, 50 e 97.
Trasformazione a assegno sociale e revisione sanitaria
Le prestazioni degli invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2004 sono state ricalcolate attribuendo l’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, purché risultino disponibili i dati reddituali necessari. In mancanza di tali dati, le sedi devono ricostituire le prestazioni. Le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta sono state azzerate dal mese successivo alla scadenza, salvo i casi in cui la revisione sia prevista dopo i 65 anni; per la ripresa del pagamento è richiesta conferma della revisione con procedura REVSAN e ricostituzione.
Assegni di invalidità e assegni straordinari di sostegno
Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati sono stati sospesi dalla data di scadenza del triennio, salvo i titolari già in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Per la riattivazione è necessaria la segnalazione REVSAN e la ricostituzione. Gli assegni straordinari di sostegno all’esodo (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati senza perequazione, mantenendo l’importo invariato dalla decorrenza originaria, con tassazione secondo la disciplina già richiamata in precedenti circolari e messaggi.
Pensioni ex INPDAI
A seguito della confluenza dell’INPDAI nell’INPS prevista dalla legge n. 289/2002, dal 2004 la gestione delle pensioni ex INPDAI è effettuata dall’INPS. Nel corso del 2003 sono stati caricati i dati trasmessi dall’ex INPDAI, compresi familiari, dati fiscali, reddituali e importi mensili; restano da aggiornare i dati contributivi e retributivi. Il rinnovo dei mandati di pagamento segue le modalità ordinarie.
Incremento fino a 516,46 euro e maggiorazioni sociali
La circolare recepisce l’interpretazione autentica dell’art. 38 della legge n. 448/2001 fornita dall’art. 38 della legge n. 289/2002 per l’incremento delle pensioni dei soggetti disagiati fino alla soglia di 516,46 euro, comprensiva di eventuale maggiorazione sociale. Sono stati aggiornati anche i limiti di reddito collegati all’accesso all’incremento. L’aumento è stato riconosciuto anche a chi compie l’età prevista nel corso del 2004, se già titolare al 31 dicembre 2003 del diritto alla maggiorazione sociale o all’aumento dell’assegno/pensione sociale.
Assegno per assistenza personale continuativa
Dal 1° luglio 2003 l’importo dell’assegno per l’assistenza personale continuativa per pensionati inabili è stato elevato da euro 389,32 a euro 398,66. La nuova misura è erogata dal 1° gennaio 2004, con conguaglio nella prima rata dell’anno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2003.
Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
Non vi sono state ulteriori modifiche normative in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro; restano applicate le disposizioni richiamate dalla circolare n. 16/2003. Per i pensionati di anzianità che hanno versato per i benefici dell’art. 44 della legge n. 289/2002 è prevista la piena cumulabilità con lavoro autonomo e dipendente dal 1° gennaio 2003. Sulla rata di gennaio 2004 è prevista la trattenuta della terza rata per chi ha scelto il versamento rateale.
Verifica dei dati reddituali e comunicazioni
Le operazioni di rinnovo hanno comportato l’aggiornamento dei redditi tramite procedura QRED, con individuazione dei redditi influenti e memorizzazione dei nuovi dati anche in assenza di redditi analitici, se le pensioni del Casellario risultano superiori a quanto già presente. Per le pensioni ricalcolate in diminuzione è prevista una comunicazione ai pensionati con l’indicazione dei redditi utilizzati e l’invito a segnalare variazioni. È stato previsto anche l’invio di Mod. ObisM, richiesta di dichiarazione reddituale, CUD 2004 e modulistica INVCIV in un unico plico.
Tassazione IRPEF, addizionali e conguagli
Le ritenute IRPEF per il 2004 sono state calcolate in base alla legge n. 289/2002 e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate, con deduzioni e detrazioni ripartite su 12 mensilità e con conguaglio fiscale sulla tredicesima. Sono state aggiornate anche addizionale regionale e comunale, con trattenuta dei relativi conguagli in 11 mensilità nel 2004. La circolare dettaglia i codici memorizzati nei campi fiscali, i codici di destinazione delle certificazioni e le modalità di gestione dei conguagli IRPEF, delle addizionali e dei recuperi richiesti dalle sedi.
Periodicità dei pagamenti, pacchetto comunicazione e mandati
I limiti per i pagamenti annuali, semestrali e mensili sono stati rideterminati in base alla perequazione: fino a 5 euro mensili pagamento annuale anticipato, oltre 5 e fino a 60 euro pagamento semestrale anticipato, oltre 60 euro pagamento mensile anticipato. Il Mod. ObisM 2004 riporta le informazioni di tutte le pensioni del soggetto, i redditi utilizzati per il ricalcolo, le addizionali e le detrazioni. I mandati di pagamento di gennaio 2004 sono stati resi disponibili per Poste Italiane e istituti bancari; le sedi sono invitate a informare i pensionati anche tramite stampa, incontri con patronati e sindacati.
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