Circolare numero 190 del 10-12-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone una fase transitoria in attesa della revisione complessiva del sistema di convenzionamento con strutture sanitarie e specialisti esterni. Tutte le convenzioni in essere devono essere disdette entro il 31 dicembre 2004; se una convenzione scade prima di tale data, il servizio può essere affidato provvisoriamente allo stesso contraente fino al 31 dicembre 2004. Non sono autorizzabili nuove convenzioni, salvo casi eccezionali valutati dal Coordinamento Generale Medico-Legale, Area della Medicina Specialistica, e comunque con validità limitata al 31 dicembre 2004.
Disposizioni transitorie sulle convenzioni con strutture sanitarie e medici specialisti esterni
Disposizioni transitorie in materia di convenzioni con strutture sanitarie e medici specialisti esterni
La circolare interviene in via transitoria sul sistema dei convenzionamenti con strutture sanitarie e medici specialisti esterni, in attesa di una revisione complessiva delle modalità di gestione. L’intervento nasce dalle criticità emerse nell’applicazione della circolare n. 180 del 28 settembre 1999 e introduce regole provvisorie valide fino all’entrata a regime del nuovo assetto, prevista dal 1° gennaio 2005.
Finalità della revisione del sistema
L’Istituto segnala che l’esperienza applicativa della disciplina precedente ha evidenziato numerosi punti di criticità. Di conseguenza, viene annunciata una revisione complessiva del sistema dei convenzionamenti e la definizione di nuove modalità di gestione dell’area, che saranno comunicate alle Sedi nel corso del primo semestre 2004.
Convenzioni in essere
La circolare stabilisce che tutte le convenzioni attualmente in vigore devono essere disdettate per cessazione di validità entro il 31 dicembre 2004. Si tratta di una previsione generalizzata, destinata a chiudere il regime convenzionale in corso in vista del nuovo sistema che entrerà in applicazione dal 2005.
Convenzioni con scadenza anteriore al 31 dicembre 2004
Per le convenzioni già in essere che giungano a naturale scadenza prima del 31 dicembre 2004, è consentito affidare il servizio specialistico, se necessario, in via provvisoria allo stesso contraente. Tale proroga di fatto è però rigidamente limitata e non può comunque estendersi oltre il 31 dicembre 2004.
Nuove convenzioni e casi eccezionali
La circolare vieta l’autorizzazione di nuove convenzioni, salvo ipotesi eccezionali. La valutazione di tali casi è rimessa di volta in volta al Coordinamento Generale Medico-Legale, Area della Medicina Specialistica. Anche in presenza di autorizzazione eccezionale, le convenzioni restano soggette alla disciplina della circolare n. 180 del 1999 e devono avere durata limitata al 31 dicembre 2004.
Sintesi operativa per le strutture competenti
Per le Sedi e gli uffici interessati, la circolare comporta quindi tre regole operative essenziali:
- cessazione di tutte le convenzioni in essere entro il 31 dicembre 2004;
- eventuale affidamento provvisorio allo stesso contraente solo per convenzioni in scadenza anticipata e comunque non oltre il 31 dicembre 2004;
- divieto di nuove convenzioni, salvo eccezioni valutate dal Coordinamento Generale Medico-Legale e sempre con validità massima fino al 31 dicembre 2004.
Punti principali
Motivazione della circolare
Dall’analisi dei risultati dell’applicazione della circolare n. 180 del 28 settembre 1999 sulle modalità di convenzionamento con strutture sanitarie e medici specialisti esterni sono emerse numerose criticità. Per questo l’Istituto ritiene necessaria una revisione complessiva del sistema e l’individuazione di nuove modalità di gestione dell’area.
Nuovo assetto previsto dal 2005
Le nuove modalità di gestione entreranno a regime dal 1° gennaio 2005. Le Sedi ne saranno informate nel corso del primo semestre 2004, mentre nel frattempo si applicano le disposizioni transitorie contenute nella circolare.
Disdettare le convenzioni in essere
Tutte le convenzioni già in vigore devono essere disdette per cessazione di validità entro il 31 dicembre 2004.
Gestione delle convenzioni in scadenza prima del 31 dicembre 2004
Se una convenzione in essere scade naturalmente prima del 31 dicembre 2004, il servizio specialistico, ove necessario, può essere affidato in via provvisoria allo stesso contraente, ma solo fino al termine massimo del 31 dicembre 2004.
Limiti alla stipula di nuove convenzioni
Non possono essere autorizzate nuove convenzioni, salvo casi eccezionali. Tali casi sono valutati di volta in volta dal Coordinamento Generale Medico-Legale, Area della Medicina Specialistica.
Regime applicabile alle convenzioni eccezionalmente autorizzate
Le convenzioni eccezionalmente autorizzate restano disciplinate dalla circolare n. 180 del 1999 e devono comunque avere validità limitata al 31 dicembre 2004.
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