Sentenza del 12/06/2017 n. 4085 - Comm. Trib. Prov. Milano
DINIEGO AUTOTUTELA - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Responsabilità solidale amministratore - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma in via generale che il diniego di autotutela è autonomamente impugnabile se fondato su elementi nuovi o sopravvenuti e concretamente lesivi. Non sono però indicati nel testo né il dispositivo specifico né l'esito concreto della controversia sulla responsabilità solidale dell'amministratore; pertanto non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto nel caso esaminato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'impugnabilità del diniego di autotutela e, come indicato nel titolo, la sussistenza della responsabilità solidale dell'amministratore. Il diniego di autotutela, pur non essendo espressamente previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 tra gli atti impugnabili, può essere impugnato quando abbia una concreta lesività e la richiesta non costituisca un mero tentativo di riaprire, oltre i termini, una contestazione ormai definita. L'impugnazione è quindi ammissibile quando l'istanza sollecita l'esame di eventi diversi e sopravvenuti rispetto alla situazione precedente.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Elenco dei provvedimenti impugnabili
L'elencazione degli atti impugnabili non deve essere interpretata in modo rigidamente tassativo: è impugnabile anche un provvedimento non espressamente previsto quando abbia una concreta attitudine lesiva.
Cassazione civile, sentenza n. 14243/2015
Il diniego di autotutela può essere impugnato quando l'istanza non chieda semplicemente il riesame tardivo dell'atto, ma riguardi fatti o eventi diversi e sopravvenuti rispetto alla situazione precedente.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela non è automaticamente impugnabile in ogni caso: occorre verificare la sua concreta lesività.
- Non è normalmente sufficiente chiedere all'ufficio di riesaminare un atto ormai definitivo dopo la scadenza dei termini di impugnazione.
- L'impugnazione può essere ammessa quando l'istanza di autotutela si fonda su fatti nuovi, sopravvenuti o diversi da quelli già valutati.
- La mancata inclusione espressa di un atto nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 non esclude necessariamente la tutela giudiziaria, se l'atto produce un effetto lesivo concreto.
- Per valutare la responsabilità solidale dell'amministratore occorre esaminare il titolo specifico della responsabilità e gli elementi fattuali della vicenda, che nel testo fornito non sono dettagliati.
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