Sentenza del 01/02/2016 n. 588 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO - IMPOSTA SOSTITUTIVA - LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TERRITORIALITÀ.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, quando il contratto di finanziamento a medio o lungo termine è concluso all'estero, non è dovuta l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. 601/1973. La territorialità dell'imposta va determinata in base al luogo di formazione dell'atto: l'imposta si applica solo agli atti formati per iscritto in Italia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. 601/1973 alle operazioni di finanziamento bancario a medio o lungo termine. Il punto decisivo era stabilire se tale imposta potesse applicarsi a un contratto di finanziamento stipulato all'estero, considerando che la relativa disciplina segue quella dell'imposta di registro e che l'art. 2 del d.P.R. 131/1986 limita quest'ultima agli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato.
Norme richiamate
Art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuate dalle banche sono soggette a imposta sostitutiva.
L'imposta sostitutiva si applica alle operazioni di finanziamento bancario a medio e lungo termine, ma secondo la disciplina territoriale propria dell'imposta di registro.
Art. 2 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Sono soggetti all'imposta gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato.
L'imposta di registro, e quindi l'imposta sostitutiva che ne segue la disciplina, non si applica agli atti formati all'estero, salvo specifiche disposizioni che prevedano diversamente.
Massime di principio
- Per verificare l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio o lungo termine occorre individuare il luogo in cui il contratto è stato formato o concluso.
- Un contratto scritto e concluso all'estero, in assenza di una specifica norma derogatoria, non è soggetto in Italia all'imposta sostitutiva collegata all'imposta di registro.
- La natura bancaria dell'operazione e la sua durata non sono sufficienti, da sole, a determinare l'imposizione: deve essere verificato anche il requisito territoriale.
- La disciplina dell'imposta sostitutiva deve essere interpretata coordinandola con le regole dell'imposta di registro richiamate dalla legge.
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