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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02228/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado, riqualificando il fatto da insolvenza fraudolenta a truffa. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione dell'art. 606 c.p.p. per errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione nella riqualificazione, lamentando inoltre la violazione del divieto di reformatio in peius, posto che il pubblico ministero non aveva impugnato sul punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la difesa, sollevando in appello la questione della rilevanza penale versus natura civilistica della condotta, aveva devoluto al giudice d'appello anche il tema della qualificazione giuridica del fatto; di conseguenza la Corte d'appello poteva procedere alla riqualificazione, anche in senso piu' sfavorevole per l'imputato. La Cassazione ha richiamato precedenti giurisprudenziali rilevanti (tra cui Sez. 1, n. 45466/2022 Cicalese; Sez. 2, n. 757/2024 Barrile; le pronunce di Sez. U. Tuzzolino e Galtelli) e ha spiegato che la qualificazione giuridica è un presupposto decisionale non frazionabile e, se devoluto, il giudice lo può decidere. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sentenza resa il 23/12/2025; il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5, cod. proc. pen. e art. 611, comma 1-bis e segg. cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti e alle regole procedurali sulla trattazione orale; qui indicano la regolarita' del rito adottato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento delle censure in cassazione (motivi di impugnazione). La Corte ha ritenuto che la censura proposta dal ricorrente fosse manifestamente infondata rispetto alla riqualificazione operata in appello.

  • art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire il potere del giudice di modificare la qualificazione giuridica entro i limiti della devoluzione operata dalle parti; il potere di 'appesantire' la qualificazione è funzionalmente collegato ai punti devoluti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in caso di motivi manifestamente infondati o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'irrogazione di ammende; applicata per liquidare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se l'imputato in sede di appello mette in discussione la rilevanza penale o la qualificazione giuridica della condotta (anche invocandone la mera natura civilistica), egli devolve al giudice d'appello la questione della qualificazione e non puo' poi lamentare la riqualificazione in peius.
  • La regola del divieto di reformatio in peius non opera quando sia la parte che ha impugnato a porre in devoluzione il tema della qualificazione giuridica: il giudice d'appello può quindi riqualificare il fatto anche in senso piu' grave se la questione era stata sottoposta.
  • La qualificazione giuridica è un presupposto decisionale tra quelli elencati nelle pronunce di legittimità ed è indivisibile: chi solleva questioni collegate ai presupposti della decisione espone implicitamente anche il tema della qualificazione.
  • Prima di limitare il proprio appello a tesi 'civilistiche' occorre valutare il rischio che tale strategia renda possibile al giudice d'appello una riqualificazione sfavorevole; contestare la rilevanza penale può aprire la strada alla devoluzione del tema.
  • Ricorsi per cassazione manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare la fondatezza della doglianza prima di proporre ricorso.
  • Il potere del giudice di appello di decidere su tutti i presupposti della pronuncia finale è confermato dalla giurisprudenza: l'azione devolutiva delle parti fissa il perimetro della decisione, nei limiti del diritto di non subire peius solo quando la parte che avrebbe potuto impugnare non ha devoluto il tema.

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