Cassazione Civile, Ordinanza n. 23178/2026 del 14/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione insieme alle cartelle presupposte, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza dal potere di riscossione ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e la prescrizione di tributi, interessi e sanzioni. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, con declaratoria di nullità/inesistenza delle notifiche di sette cartelle e conseguente annullamento parziale dell'intimazione. In appello, però, la decisione era stata riformata e l'originario ricorso respinto integralmente. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., 2712 e 2719 c.c. e degli artt. 22 e ss. d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato copie fotostatiche delle relate di notifica e avesse ritenuto inammissibile il disconoscimento, mentre egli avrebbe contestato l'esistenza degli originali; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 26, comma 6, d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 115 e 139 c.p.c., censurando la ritenuta validità della notifica di due cartelle per mancanza, a suo dire, della ricevuta di spedizione della raccomandata informativa nei casi di consegna a persona diversa dal destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva respinto l'originario ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il disconoscimento della copia deve essere specifico e circostanziato e perché il diniego dell'esistenza dell'originale non integra un vero disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c.; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la distinta delle raccomandate rilasciata dall'ufficio postale è documento idoneo a provare l'inoltro della comunicazione di avvenuta notifica, equipollente alla ricevuta di spedizione. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal contribuente come termine di decadenza per l'esercizio del potere di riscossione, ma la Corte non vi fonda la decisione, perché respinge i motivi per ragioni probatorie sulla notifica e sulla prescrizione.
art. 2719 c.c.
la contestazione della conformità della copia all'originale deve essere chiara, specifica e circostanziata; il semplice diniego dell'esistenza dell'originale non vale come disconoscimento di conformità.
art. 2712 c.c.
richiamato insieme all'art. 2719 c.c. per contestare l'efficacia delle copie fotostatiche, ma la Corte conferma l'utilizzabilità delle copie non validamente disconosciute.
art. 112 c.p.c.
invocato nel ricorso come parametro di violazione, senza che la Corte ravvisi una lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione probatoria della Corte territoriale; la Cassazione ribadisce il corretto apprezzamento delle prove documentali.
artt. 22 e seguenti del d.lgs. n. 82 del 2005
richiamati dal ricorrente sul valore dei documenti informatici/copie, ma non decisivi nel giudizio di legittimità.
art. 26, comma 6, d.P.R. n. 602 del 1973
in tema di notifica delle cartelle e comunicazione di avvenuta notifica; la distinta delle raccomandate è considerata idonea a provare l'inoltro della comunicazione.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
la comunicazione di avvenuta notifica prevista dalla norma può essere provata anche mediante la distinta delle raccomandate rilasciata dall'ufficio postale.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare l'uso delle prove documentali, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 139 c.p.c.
richiamato per la disciplina della notificazione a soggetto diverso dal destinatario e della raccomandata informativa.
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la definizione accelerata; la decisione conforme alla proposta è stata considerata indice di possibile abuso del processo ai fini dell'art. 96 c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione da parte del ricorrente.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte per abuso del processo.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La contestazione della conformità di una copia fotostatica all'originale deve essere specifica e circostanziata: non sono sufficienti formule generiche o clausole di stile, occorrendo indicare il documento e gli elementi concreti di difformità rispetto all'originale.
- Il diniego dell'esistenza dell'originale non equivale a un valido disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c.; esso introduce una diversa contestazione, che non impedisce di per sé al giudice di attribuire efficacia probatoria alla copia prodotta quando la conformità possa essere accertata aliunde.
- In tema di notifiche delle cartelle e della comunicazione di avvenuta notifica, la distinta delle raccomandate rilasciata dall'ufficio postale può assolvere funzione probatoria equipollente alla ricevuta di spedizione, a condizione che non sia specificamente contestata nella sua attendibilità o completezza.
- Quando il giudizio di legittimità si definisce in conformità alla proposta di definizione accelerata, la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. in chiave di prevenzione dell'abuso del processo.
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