Cassazione Civile, Ordinanza n. 01333/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una socia di cooperativa edilizia, assegnataria di un appartamento, contro la cooperativa e contro il direttore dei lavori. In primo grado la domanda era stata rigettata dal Tribunale; la socia aveva quindi proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo scaduto il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. il 28 febbraio 2019, perché la sentenza di primo grado era stata depositata il 28 agosto 2018 e la notificazione dell'atto di appello era avvenuta via PEC il 1° marzo 2019. Con il ricorso per cassazione la socia ha dedotto, con il primo motivo, violazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini e del computo dei termini processuali, sostenendo che, essendo la sentenza stata depositata durante il periodo feriale, il dies a quo del termine lungo per impugnare dovesse decorrere dal 1° settembre e non dal giorno del deposito; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame nel merito delle censure già formulate in appello, riproponendole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: quando la sentenza è depositata nel periodo di sospensione feriale, il termine lungo per impugnare decorre dal primo giorno utile successivo alla sospensione, cioè dal 1° settembre, che va computato nel termine. Di conseguenza, il semestre scade il corrispondente giorno del mese successivo, cioè il 1° marzo dell'anno seguente; poiché l'appello è stato notificato il 1° marzo, esso era tempestivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
la censura è stata proposta come violazione di legge processuale in sede di legittimità.
art. 1 L. 742/1969
se la decorrenza del termine ha inizio durante il periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto, essa è differita alla fine della sospensione feriale e il termine comincia a decorrere dal 1° settembre, che va computato.
art. 16 L. 162/2014
ha modificato l'art. 1 della L. 742/1969 incidendo sulla decorrenza dei termini nel periodo feriale.
art. 155 c.p.c.
il termine semestrale va calcolato ex nominatione dierum e non ex numero, con scadenza nel corrispondente giorno del mese finale.
art. 327 c.p.c.
disciplina il termine lungo di sei mesi per proporre impugnazione in mancanza di notificazione della sentenza.
art. 337 c.p.c.
richiamato in relazione al computo del termine di impugnazione e alla stabilità della decisione non notificata.
art. 29 L. 82/1985
norma invocata originariamente dalla parte per la dedotta nullità dell'atto pubblico di assegnazione per difformità catastale.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnabile viene depositata durante il periodo di sospensione feriale, il termine lungo per l'impugnazione non decorre dal giorno del deposito ma dal 1° settembre, primo giorno utile successivo alla sospensione.
- Nel computo del termine semestrale per impugnare, il 1° settembre va incluso nel calcolo e la scadenza cade nel corrispondente giorno del mese di fine semestre, che per un deposito del 28 agosto coincide con il 1° marzo dell'anno successivo.
- La notificazione dell'impugnazione eseguita nell'ultimo giorno del termine utile è tempestiva e impedisce la declaratoria di inammissibilità o tardività.
- L'erronea individuazione del dies a quo del termine d'impugnazione integra violazione di legge processuale censurabile in cassazione.
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