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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19871 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento IRPEF derivato dall’accertamento effettuato nei confronti della società di fatto D.M.S. e B.P. sulla base delle movimentazioni bancarie. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il contribuente avesse dimostrato solo parzialmente la riferibilità dei movimenti a ricavi già contabilizzati o ad operazioni fiscalmente irrilevanti, applicando quindi, sul residuo di 26.533,49 euro, la presunzione legale prevista dall’art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e imputando a B.P. il 50%, pari a 13.266,74 euro. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, contestando la decisione, ma senza indicare per ciascun motivo il parametro dell’art. 360 c.p.c., senza formulare il quesito di diritto o il momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. e chiedendo, in parte, un riesame del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto diversi profili. I motivi erano privi della necessaria specificità perché non indicavano quale previsione dell’art. 360, comma 1, c.p.c. fosse invocata; inoltre, essendo applicabile ratione temporis l’art. 366-bis c.p.c., mancavano il quesito di diritto o il momento di sintesi. Il secondo e il terzo motivo pretendevano inoltre un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. B.P. è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1

    La disposizione è stata applicata come presunzione legale a favore dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate dal contribuente. Le somme non dimostrate come ricavi già contabilizzati o come flussi fiscalmente irrilevanti sono state considerate rilevanti ai fini dell’accertamento.

  • Art. 360, comma 1, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono indicare con precisione il vizio o la violazione denunciata, riconducendola a una specifica previsione normativa. La mancata indicazione del parametro rende le censure prive di specificità e può determinarne l’inammissibilità.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nella versione applicabile ratione temporis, imponeva che il ricorso per cassazione si concludesse, per le questioni di diritto, con un quesito di diritto e, per i vizi motivazionali, con un momento di sintesi. La loro omissione è stata ritenuta causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale il motivo previsto dall’art. 360 c.p.c.; contestazioni generiche o non riconducibili a una specifica categoria di censura rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • Quando è applicabile una disciplina processuale che richiede quesiti di diritto o sintesi del vizio motivazionale, tali elementi devono essere formulati espressamente e in modo autonomo.
  • La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non può rivalutare liberamente prove, documenti e ricostruzioni fattuali già esaminate dal giudice d’appello.
  • In materia di accertamenti bancari, il contribuente deve fornire una giustificazione analitica e documentata delle movimentazioni contestate, dimostrando che derivano da ricavi già contabilizzati o da operazioni non imponibili o comunque fiscalmente irrilevanti.
  • Se la prova del contribuente è solo parziale, la presunzione legale può operare sulle somme residue non giustificate, con conseguente ripresa a tassazione secondo la quota di imputazione ritenuta applicabile.

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