Sentenza n. 2572/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2965/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente il diritto al bonus carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2965/2025, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuire, mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la somma complessiva di euro 1.500,00 per tre anni scolastici. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non individuava la sede del TAR né gli estremi della sentenza civile da eseguire e si limitava a riferirsi genericamente a un ricorso per ottemperanza relativo al bonus carta del docente da proporre davanti al competente TAR. Il ricorrente non era presente alla camera di consiglio. Il Collegio ha inoltre esaminato, escludendole, la possibilità di considerare la procura incorporata nel ricorso telematico, di sanare il vizio ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., o di concedere l'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, compensando le spese. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria. Quando la procura è su foglio separato rispetto a un ricorso nativo digitale, la mera copia informatica depositata o notificata insieme al ricorso non consente di ritenere automaticamente integrato il requisito della procura speciale se il documento non contiene elementi specifici sulla controversia. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina le modalità tecniche di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina l'esigenza sostanziale di specificità né dimostra che la procura sia stata rilasciata prima o contestualmente alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non soltanto alla notificazione o al deposito. Ha escluso la sanabilità del vizio, poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Ha escluso anche l'errore scusabile: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Il TAR ha inoltre affermato che l'assenza del difensore alla camera di consiglio escludeva l'obbligo di concedere il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Rilevante quale base del giudizio di ottemperanza, pur senza una specifica applicazione argomentata nel testo.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale.
La procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità giudiziaria competente e ogni altro elemento utile a identificare la controversia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. per escludere la sanabilità della procura generica nel processo amministrativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve esistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale di stretta interpretazione; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi alternativi e la parte abbia scelto la soluzione meno prudente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece necessario se i difensori non partecipano all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.
La regola tecnica consente di considerare la procura formalmente apposta in calce, ma non supplisce alla necessità che la procura separata individui in modo sufficientemente specifico la controversia e non dimostra da sola la anteriorità o contestualità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso.
art. 22 c.p.a.
Richiamato per evidenziare la generale obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
Richiamato per evidenziare la generale obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato civile da eseguire.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e deve contenere elementi sufficienti a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso è proposto; una procura separata che si riferisca genericamente a un ricorso per ottemperanza relativo a una determinata materia, senza indicare il giudice e il titolo giudiziale da eseguire, è inidonea e rende il ricorso inammissibile.
- La copia informatica di una procura cartacea separata, notificata o depositata unitamente a un ricorso nativo digitale, non determina automaticamente la validità della procura speciale: la considerazione della procura come apposta in calce per effetto delle regole tecniche del processo telematico non elimina la necessità della sua specificità sostanziale.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
- Quando la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, la sua mancanza o genericità originaria non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicato attraverso l'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile per la genericità della procura quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano orientamenti interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto la soluzione meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non integra, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
- L'obbligo di avviso alle parti previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non opera quando i difensori non partecipano all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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