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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11646/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata sul mancato riconoscimento della continuazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lagonegro, pronunciata in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva parzialmente rigettato la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più reati separatamente giudicati. Sosteneva che il giudice di merito avesse disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri di individuazione dell'unicità del disegno criminoso, ritenendo sussistente il vincolo per la sola omogeneità delle condotte, tutte riconducibili a ricettazioni. La Corte rileva invece che il Tribunale ha motivato il diniego valorizzando la cesura temporale tra i reati, commessi a distanza variabile tra un anno e otto mesi e due anni, e la diversità dei titoli e dei soggetti coinvolti nelle condotte, aventi ad oggetto assegni tratti da carnet diversi, di differenti istituti di credito e appartenenti a soggetti diversi. Il ricorso viene quindi considerato incentrato su una censura di merito sulla valutazione degli indici della continuazione, non idonea a scardinare una motivazione logicamente congrua.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma applicata per la richiesta di riconoscimento della continuazione anche in sede esecutiva tra reati separatamente giudicati.

  • art. 615 c.p.p.

    Non citato.

  • art. 618 c.p.p.

    Non citato.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo

    Ribadito il principio secondo cui la continuazione richiede una verifica rigorosa sulla programmabilità dei reati successivi al momento del primo fatto.

  • Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P.

    Omogeneità delle violazioni, del bene protetto e contiguità spazio-temporale sono soltanto indici, non sufficienti da soli a provare l'unicità del disegno criminoso.

  • Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri

    L'apprezzamento degli elementi indicativi dell'unicità o pluralità del disegno criminoso è riservato al giudice di merito ed è insindacabile se sorretto da motivazione adeguata e congrua.

  • Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia

    Per reati commessi a distanza temporale tra loro, si presume salvo prova contraria che i fatti successivi non fossero specificamente progettati al momento del primo reato, con conseguente esclusione della continuazione.

  • Cass. Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo

    Conferma l'orientamento sulla distanza temporale come indice ostativo al riconoscimento della continuazione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., richiede una verifica rigorosa e non può fondarsi sulla sola omogeneità dei reati o delle modalità della condotta.
  • L'unicità del disegno criminoso deve risultare dalla prova che, già al momento del primo reato, i fatti successivi erano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
  • La contiguità spazio-temporale, l'omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato sono meri indici sintomatici, insufficienti se non corroborati da ulteriori elementi concreti.
  • Quando i reati sono commessi a distanza temporale apprezzabile, può presumersi, salvo prova contraria, l'assenza di una preventiva programmazione unitaria.
  • La valutazione degli indici dell'unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è logica, congrua e priva di travisamenti di fatto.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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