Corte di giustizia, Sentenza C-312/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2023. — FL contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 CE - Libera circolazione dei capitali - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Tassazione dei redditi da interessi derivanti da obbligazioni e titoli di debito - Interessi dovuti e versati da soggetti non residenti nel territorio nazionale - Differenza di trattamento a seconda del luogo di stabilimento del soggetto emittente e del soggetto erogatore degli interessi in questione - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE - Articolo 2, paragrafo 4 - Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi da una fonte svizzera - Obbligo di applicare le stesse aliquote d’imposta applicate ai redditi nazionali simili. — Causa C-312/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara incompatibile con l’articolo 56 CE la disciplina portoghese che tassa più severamente gli interessi da obbligazioni e titoli di debito di fonte estera rispetto a quelli di fonte nazionale. Inoltre, interpreta l’accordo UE-Svizzera nel senso che, quando ne ricorrano le condizioni applicative, gli interessi pagati da un agente pagatore svizzero devono essere tassati nello Stato membro di residenza alle stesse aliquote previste per redditi simili interni. Spetta però al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, siano soddisfatte tutte le condizioni dell’accordo.
Tassazione portoghese dei redditi da interessi su obbligazioni e titoli di debito pagati da soggetti non residenti: compatibilità con la libera circolazione dei capitali e con l’accordo UE-Svizzera.
La questione giuridica
Se l’articolo 56 CE e l’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo UE-Confederazione svizzera sulle misure equivalenti alla direttiva 2003/48/CE ostino a una normativa portoghese che, per i residenti, assoggetta a tassazione progressiva fino al 40% gli interessi derivanti da obbligazioni e titoli di debito emessi e pagati da soggetti non residenti, mentre applica un’aliquota sostitutiva forfettaria del 20% ai redditi analoghi di fonte nazionale; e, in particolare, se l’accordo imponga di applicare anche agli interessi pagati da un agente pagatore svizzero, in talune condizioni, la stessa aliquota prevista per i redditi nazionali simili.
Principio di diritto
L’articolo 56 CE osta a una normativa nazionale che, a parità di situazione del contribuente residente, riserva ai redditi da interessi su obbligazioni e titoli di debito emessi e pagati da soggetti esteri un trattamento fiscale più gravoso rispetto ai redditi analoghi di fonte nazionale, perché tale differenza di aliquota costituisce una restrizione ai movimenti di capitali non giustificata nel caso di specie. Quanto all’accordo UE-Svizzera, l’articolo 2, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, opera solo se ricorrono tutte le condizioni previste dall’accordo; in tal caso impone la tassazione nello Stato di residenza alle stesse aliquote applicate ai redditi nazionali simili, sicché una disciplina che applichi un’aliquota più alta ai redditi pagati da un agente pagatore svizzero è incompatibile con tale disposizione.
Norme richiamate
- Articolo 56 CE
- Articolo 57, paragrafo 1, CE
- Articolo 58, paragrafi 1 e 3, CE
- Articolo 267 TFUE
- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE, articoli 1 e 2, paragrafo 4
- Direttiva 2003/48/CE
- Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS), articoli 22, 71 e 101
Tassazione dei redditi da interessi di fonte estera e accordo UE-Svizzera
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in una controversia tra un contribuente residente e l’amministrazione fiscale portoghese. Oggetto del contendere è il diverso trattamento fiscale riservato agli interessi su obbligazioni e titoli di debito quando siano pagati da un soggetto non residente, in particolare da un agente pagatore svizzero.
Fatti e procedimento principale
Nel 2005 FL ha percepito interessi derivanti da obbligazioni e titoli di debito versati da un istituto bancario svizzero. Tali redditi sono stati cumulati con gli altri redditi del contribuente e tassati con aliquota progressiva massima del 40%. Il contribuente ha contestato l’avviso di accertamento, sostenendo che un reddito analogo, se pagato da soggetti residenti in Portogallo, sarebbe stato soggetto a un’aliquota sostitutiva forfettaria del 20%.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 56 CE sulla libera circolazione dei capitali, nonché gli articoli 57, paragrafo 1, e 58, paragrafi 1 e 3, CE. Rileva inoltre l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle della direttiva 2003/48/CE, in particolare l’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafo 4. Sul piano interno sono citati gli articoli 22, 71 e 101 del CIRS portoghese.
Valutazione sulla libera circolazione dei capitali
La Corte osserva che la disciplina nazionale riguarda il trattamento fiscale di redditi da interessi derivanti da investimenti di persone fisiche e rientra quindi nell’ambito della libera circolazione dei capitali. Pur potendo incidere anche sulla libera prestazione dei servizi, quest’ultima è considerata secondaria rispetto alla libertà di circolazione dei capitali.
La differenza di trattamento emerge dal fatto che gli interessi di fonte nazionale sono tassati con aliquota sostitutiva del 20%, mentre quelli derivanti da obbligazioni e titoli di debito emessi in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sono, in linea di principio, cumulati con gli altri redditi e tassati con aliquota progressiva fino al 40%. Secondo la Corte, ciò crea una dissuasione all’investimento di capitali in altri Stati e ostacola la raccolta di capitali in Portogallo.
La Corte esclude che la differenza di trattamento sia giustificata ai sensi dell’articolo 58 CE, rilevando che le situazioni sono oggettivamente comparabili e che non sono state invocate ragioni imperative di interesse generale. Ne consegue la violazione dell’articolo 56 CE.
Interpretazione dell’accordo UE-Svizzera
Quanto all’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo, la Corte precisa che esso si applica solo se ricorrono diverse condizioni: l’entrata in vigore dell’accordo dal 1° luglio 2005, l’assenza delle esclusioni previste dall’articolo 1, paragrafo 2, e la scelta del beneficiario effettivo della procedura di divulgazione volontaria o la dichiarazione dei redditi alle autorità fiscali dello Stato di residenza.
Poiché dalla decisione di rinvio non risultava verificato il soddisfacimento di tutte queste condizioni, la Corte lascia al giudice nazionale il compito di effettuare le necessarie verifiche. Tuttavia, una volta applicabile la norma convenzionale, essa impone che i redditi da interessi pagati da un agente pagatore svizzero siano tassati nello Stato membro di residenza alle stesse aliquote previste per redditi simili ottenuti in tale Stato.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 56 CE osta alla normativa portoghese nella parte in cui tassa in modo più gravoso gli interessi di fonte estera rispetto a quelli di fonte nazionale. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo UE-Svizzera, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, osta a una normativa nazionale che, nei casi di applicabilità dell’accordo, assoggetti gli interessi pagati da un agente pagatore svizzero a un’aliquota progressiva fino al 40% anziché all’aliquota del 20% applicata ai redditi nazionali simili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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