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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-45/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 ottobre 2023. — HK contro Service fédéral des Pensions (SFP). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta daL Tribunal du travail francophone de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 55, paragrafo 1, lettera a) - Cumulo di prestazioni di natura diversa - Applicazione delle clausole nazionali anticumulo - Calcolo della pensione di reversibilità - Divisione degli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni - Nozione di “importi di cui si è tenuto conto”. — Causa C-45/22

Giurisprudenza europea62022CJ0045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce l'ambito applicativo dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 in materia di pensione di reversibilità. In presenza di clausole nazionali anticumulo, il diritto dell'Unione lascia agli Stati membri un margine di scelta sul metodo di ripartizione degli importi da prendere in considerazione. Ne consegue che è conforme al regolamento sia dividere l'intero importo dei redditi considerati, sia dividere soltanto la parte eccedente il massimale nazionale.

Interpretazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004: modalità di calcolo della pensione di reversibilità in presenza di clausole nazionali anticumulo e cumulo con altre pensioni di vecchiaia/reversibilità.

La questione giuridica

Se l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 imponga, nel calcolo di una prestazione autonoma soggetta a clausole nazionali anticumulo, di dividere per il numero delle prestazioni interessate l'intero importo dei redditi preso in considerazione dalla clausola nazionale oppure soltanto la parte di tali redditi che supera il massimale di cumulo previsto dalla normativa nazionale.

Principio di diritto

L'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 non impone un unico metodo di calcolo: quando un beneficio di prestazioni di natura diversa comporta l'applicazione di clausole nazionali anticumulo rispetto a prestazioni autonome, ciascuno Stato membro può prevedere nel proprio ordinamento, ai fini del calcolo della prestazione da versare, sia la divisione dell'importo totale dei redditi considerati dalla clausola nazionale per il numero delle prestazioni interessate, sia la divisione della sola parte di redditi eccedente il massimale di cumulo previsto dalla normativa nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 52 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 53 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 55 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Regolamento (CEE) n. 1248/92
  • Regolamento (CE) n. 987/2009

Interpretazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 in materia di pensione di reversibilità

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal du travail francophone de Bruxelles relativo al calcolo della pensione di reversibilità belga spettante a HK, già titolare di pensioni di vecchiaia e di reversibilità riconosciute in più Stati membri. La questione centrale concerne il significato della regola di divisione prevista dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, applicabile quando prestazioni di natura diversa o altri redditi incidono su prestazioni autonome soggette a clausole nazionali anticumulo.

Fatti e procedimento principale

HK aveva lavorato e versato contributi in Belgio, Spagna e Finlandia; alla data del 1o dicembre 2016 percepiva una pensione di vecchiaia belga e una pensione di vecchiaia spagnola, nonché pensioni di reversibilità spagnola e finlandese maturate in base ai contributi della moglie deceduta. Dopo il decesso della moglie, il Service fédéral des Pensions gli aveva inizialmente negato la pensione di reversibilità belga, ritenendo eccessivo l'ammontare complessivo delle pensioni di vecchiaia. Successivamente, con decisione del 18 settembre 2019, il SFP gli aveva riconosciuto una pensione di reversibilità belga ridotta, pari a EUR 1 929,03 annui, importo contestato da HK davanti al giudice del rinvio.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare:

  • il considerando 4, secondo cui il regolamento istituisce un sistema di coordinamento e non un regime comune;
  • il considerando 29, che mira a proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un'applicazione eccessivamente rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione;
  • il considerando 31, che ribadisce il ruolo del legislatore nazionale nell'emanare tali norme entro i limiti fissati dal diritto dell'Unione;
  • gli articoli 52, 53 e 55, che disciplinano rispettivamente la liquidazione delle prestazioni, le clausole anticumulo e il cumulo di prestazioni di natura diversa.

È inoltre richiamato il precedente regime del regolamento (CEE) n. 1408/71, in particolare l'articolo 46 quater, introdotto dal regolamento (CEE) n. 1248/92, quale antecedente storico della disciplina attuale.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), imponga:

  • di dividere l'intero importo dei redditi presi in considerazione dalla clausola nazionale anticumulo per il numero di prestazioni interessate; oppure
  • di dividere soltanto la parte dei redditi che eccede il massimale di cumulo previsto dalla normativa nazionale.

Ragionamento della Corte

La Corte esamina congiuntamente le due questioni e ricostruisce l'interpretazione della disposizione secondo il tenore letterale, il contesto, la finalità e la genesi normativa.

Sul piano letterale, rileva che l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), si limita a prevedere che le istituzioni competenti dividano gli importi delle prestazioni o di altri redditi "di cui si è tenuto conto". Tale formulazione non indica quale importo debba essere preso in considerazione, né impone agli Stati membri di riferirsi a un importo specifico.

Quanto al contesto, la Corte richiama l'obiettivo del regolamento n. 883/2004 di proteggere i migranti e i loro superstiti da effetti eccessivamente penalizzanti delle clausole anticumulo, ma osserva che la norma non impone il criterio più favorevole in assoluto. Il regolamento lascia agli Stati membri il potere di definire le modalità applicative delle clausole nazionali, purché nel rispetto dei limiti posti dal diritto dell'Unione.

Sotto il profilo sistematico, la Corte ricorda che il regolamento n. 883/2004 non armonizza i sistemi pensionistici nazionali, ma li coordina. Di conseguenza, spetta agli ordinamenti nazionali determinare le modalità di calcolo delle pensioni, inclusa la scelta tra divisione dell'intero importo dei redditi considerati e divisione della sola eccedenza rispetto al massimale di cumulo.

La Corte richiama infine la genesi della disposizione: l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), deriva dall'evoluzione dell'articolo 46 quater del regolamento n. 1408/71, volto anch'esso a evitare effetti negativi derivanti dall'applicazione congiunta di clausole anticumulo nazionali. Pur essendo cambiata la formulazione, la finalità resta la medesima, e nulla indica che il legislatore dell'Unione abbia voluto imporre un metodo unico di calcolo.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 consente a ciascuno Stato membro di prevedere, nel proprio ordinamento, uno dei due metodi di calcolo indicati dal giudice del rinvio. Pertanto, è compatibile con il diritto dell'Unione sia la divisione dell'importo totale dei redditi considerati dalla clausola nazionale, sia la divisione della sola parte di redditi eccedente il massimale di cumulo.

Osservazioni pratiche

Per gli operatori, la sentenza conferma che, in tema di pensioni di reversibilità e altre prestazioni autonome soggette a clausole anticumulo, il regolamento n. 883/2004 non uniforma il meccanismo di calcolo interno. Il contenzioso va quindi verificato alla luce della disciplina nazionale applicabile, purché essa non contrasti con i limiti posti dal coordinamento europeo.

Come è indicizzato

Materieprevidenza sociale dei lavoratori migrantipensioni di reversibilitàcoordinamento dei sistemi di sicurezza socialeclausole anticumulolibera circolazione dei lavoratori

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