Corte di giustizia, Sentenza C-726/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 ottobre 2023. — Procedimento penale a carico di GR e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Županijski sud u Puli-Pola. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Valutazione rispetto ai fatti contenuti nella motivazione della sentenza – Valutazione rispetto ai fatti esaminati nell’ambito delle indagini preliminari e omessi nell’atto di imputazione – Nozione di “medesimi fatti”. — Causa C-726/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce l’ambito del confronto richiesto dal principio del ne bis in idem in presenza di procedimenti penali paralleli in Croazia e Austria. Stabilisce che non è conforme al diritto dell’Unione una prassi nazionale che limiti l’esame ai soli elementi contenuti nei dispositivi degli atti processuali. Il giudice nazionale deve invece considerare anche la motivazione delle decisioni definitive e le informazioni rilevanti sulle indagini preliminari. Resta al giudice del rinvio verificare, in concreto, se vi sia identità dei fatti e una decisione definitiva ostativa a un nuovo procedimento.
Principio del ne bis in idem: ai fini dell’articolo 54 CAAS, il giudice nazionale deve considerare anche i fatti emergenti dalla motivazione della decisione definitiva straniera e dalle indagini preliminari rilevanti, non solo quelli del petitum e del dispositivo.
La questione giuridica
Se, nella verifica del ne bis in idem, il confronto debba limitarsi ai fatti indicati nel petitum dell’atto di imputazione croato e nel petitum/dispositivo della decisione definitiva austriaca, oppure se debbano essere considerati anche i fatti descritti nella motivazione della sentenza austriaca e quelli oggetto delle indagini preliminari poi non riprodotti nell’atto di imputazione austriaco.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 54 CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, il giudice del secondo Stato membro non può limitarsi ai soli fatti esposti nel petitum dell’atto di imputazione e nel dispositivo della decisione definitiva dell’altro Stato, ma deve prendere in considerazione anche i fatti indicati nella motivazione di tale decisione, quelli emersi nella fase istruttoria benché non riprodotti nell’atto di imputazione, nonché ogni informazione rilevante sui fatti materiali del procedimento anteriore. Solo così è possibile verificare correttamente se ricorra l’identità dei fatti e, quindi, l’ostacolo del ne bis in idem.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS)
- Articolo 57 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS)
- Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Ne bis in idem e portata del confronto dei fatti tra procedimenti penali croato e austriaco
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Županijski sud u Puli-Pola (Tribunale distrettuale di Pola, Croazia) nell’ambito di un procedimento penale a carico di GR, HS e IT per appropriazione indebita in operazioni commerciali. Il tema centrale è l’interpretazione dell’articolo 54 CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, con particolare riferimento alla nozione di "medesimi fatti".
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento croato, la procura di Pola ha imputato a GR, HS e IT condotte relative all’acquisto di beni immobili e quote sociali a prezzi superiori al valore di mercato, con vantaggio illecito in danno della Skiper Hoteli. Parallelamente, in Austria era stato avviato un procedimento connesso alla concessione di crediti da parte della Hypo Alpe Adria Bank International AG a favore della Rezidencija Skiper e della Skiper Hoteli.
La sentenza definitiva austriaca del 3 novembre 2016 ha condannato alcuni ex amministratori della banca e assolto GR e HS dalle accuse di istigazione o contributo ai reati contestati. Il giudice croato osserva però che le indagini austriache avevano anche riguardato fatti poi non riprodotti nell’atto di imputazione austriaco e che, secondo la prassi croata, ai fini del ne bis in idem rileverebbero solo i fatti contenuti nei dispositivi degli atti processuali.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede se, nel valutare la violazione del ne bis in idem, occorra confrontare solo i fatti riportati nel petitum dell’atto di imputazione croato con quelli del petitum e del dispositivo della sentenza austriaca, oppure se debbano essere presi in considerazione anche:
- i fatti descritti nella motivazione della sentenza definitiva austriaca;
- i fatti oggetto delle indagini preliminari svolte in Austria ma non inseriti nell’atto di imputazione;
- ogni altra informazione rilevante sui fatti materiali del procedimento anteriore.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo austriaco. Richiama la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e osserva che la domanda non è teorica, poiché la valutazione del nesso materiale, spaziale e temporale tra i fatti dei due procedimenti dipende proprio dall’estensione delle informazioni da considerare.
Normativa rilevante e quadro interpretativo
La Corte ricorda che il principio del ne bis in idem è oggi sancito dall’articolo 50 della Carta e, nel contesto Schengen, dall’articolo 54 CAAS. L’articolo 57 CAAS completa il sistema prevedendo un meccanismo di cooperazione tra autorità nazionali per ottenere le informazioni rilevanti sul procedimento anteriore concluso con decisione definitiva.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che il testo dell’articolo 54 CAAS non limita il confronto ai soli elementi contenuti nei dispositivi degli atti processuali. Anche l’articolo 50 della Carta non impone una simile restrizione. Decisivo è inoltre l’articolo 57 CAAS, che presuppone lo scambio di informazioni utili per verificare se i fatti siano davvero gli stessi.
Una prassi nazionale che imponga di prendere in considerazione solo il dispositivo degli atti processuali, escludendo le informazioni provenienti dalla motivazione o dalle autorità dello Stato membro che ha emesso la decisione, comprometterebbe l’effettività del sistema e del principio di reciproca fiducia tra Stati membri. Il giudice del secondo Stato deve quindi poter esaminare anche i fatti menzionati nella motivazione della decisione definitiva e ogni informazione rilevante relativa al procedimento anteriore concluso definitivamente.
Condizione "bis" e condizione "idem"
La Corte ricorda poi che l’applicazione del ne bis in idem richiede due condizioni:
- una decisione definitiva anteriore (condizione "bis");
- l’identità dei fatti materiali tra procedimento anteriore e successivo (condizione "idem").
Quanto alla condizione "bis", il giudice nazionale deve verificare se la decisione straniera abbia estinto definitivamente l’azione penale secondo il diritto dello Stato che l’ha adottata, eventualmente ricorrendo al meccanismo di cooperazione dell’articolo 57 CAAS. Quanto alle decisioni del pubblico ministero di chiudere le indagini per insufficienza di prove, la Corte precisa che esse possono rilevare solo se, alla luce del diritto nazionale e della loro natura, comportino una chiusura definitiva e siano state adottate a seguito di un esame nel merito, con valutazione definitiva dell’insufficienza degli elementi probatori.
Quanto alla condizione "idem", la Corte ribadisce che conta l’identità dei fatti materiali, intesa come un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate nel tempo, nello spazio e per oggetto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica nazionale o dall’interesse giuridico tutelato.
Applicazione al caso concreto
Pur non potendo sostituirsi al giudice nazionale nella verifica in fatto, la Corte precisa che il giudice del rinvio deve valutare, sulla base di tutti gli elementi pertinenti, se la sentenza austriaca e l’eventuale decisione di chiusura delle indagini abbiano riguardato gli stessi fatti materiali del procedimento croato. Se vi è identità dei fatti e decisione definitiva anteriore, un nuovo procedimento sarebbe vietato; se invece i fatti sono solo analoghi ma non identici, il ne bis in idem non opera.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 54 CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, ai fini del ne bis in idem, il giudice deve considerare non solo i fatti menzionati nel petitum dell’atto di imputazione e nel dispositivo della sentenza definitiva emessa in un altro Stato membro, ma anche i fatti esposti nella motivazione di tale sentenza, quelli emersi nella fase istruttoria non riportati nell’atto di imputazione e qualsiasi informazione rilevante sui fatti materiali oggetto del procedimento penale anteriore conclusosi con decisione definitiva.
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