Corte di giustizia, Sentenza C-21/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2023. — OP contro Notariusz Justyna Gawlica. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu. — Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Legge nazionale applicabile in materia di successioni - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 22 - Clausola sulla scelta della legge applicabile - Ambito di applicazione ratione personae - Cittadino di uno Stato terzo - Articolo 75 - Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore - Accordo bilaterale tra la Repubblica di Polonia e l’Ucraina. — Causa C-21/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la scelta della legge successoria prevista dal regolamento n. 650/2012 non è riservata ai cittadini dell'Unione, ma si estende anche ai cittadini di Stati terzi residenti in uno Stato membro. Ha però precisato che tale facoltà può essere esclusa da una convenzione internazionale bilaterale preesistente, tutelata dall'articolo 75 del regolamento, se essa disciplina già la legge applicabile in materia successoria. Nel caso di specie, il giudice nazionale deve quindi tenere conto dell'accordo Polonia-Ucraina del 1993.
Successioni transfrontaliere: un cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro può scegliere la legge del proprio Stato di cittadinanza, salvo che un accordo bilaterale preesistente tra tale Stato membro e lo Stato terzo, tutelato dall'articolo 75 del regolamento n. 650/2012, escluda tale facoltà.
La questione giuridica
Se l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012 consenta anche a un cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro di scegliere come legge applicabile alla propria intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza; e se l'articolo 75 del medesimo regolamento, in combinato disposto con l'articolo 22, impedisca tale scelta quando esiste un accordo bilaterale preesistente tra lo Stato membro e lo Stato terzo che designa la legge applicabile in materia successoria senza prevedere espressamente la facoltà di optare per un'altra legge.
Principio di diritto
L'articolo 22 del regolamento n. 650/2012 va interpretato nel senso che la facoltà di scegliere la legge applicabile alla propria successione spetta a qualsiasi "persona", quindi anche al cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro, che può optare per la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza. Tuttavia, l'articolo 75 del medesimo regolamento, in combinato disposto con l'articolo 22, non osta a che, quando uno Stato membro era già vincolato prima dell'adozione del regolamento da un accordo bilaterale con uno Stato terzo che disciplina la legge applicabile alle successioni e non prevede una diversa scelta di legge, il cittadino di quello Stato terzo non possa avvalersi della scelta prevista dall'articolo 22, poiché prevale la convenzione internazionale preesistente.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 75 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 20 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 21 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 5 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 6 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 351, primo comma, TFUE
- Accordo tra la Repubblica di Polonia e l'Ucraina del 24 maggio 1993 sull'assistenza legale e le relazioni giuridiche in materia civile e penale, articolo 37
Successioni transfrontaliere e scelta della legge applicabile
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Opolu in materia di successioni internazionali. La controversia nasce dal rifiuto di un notaio polacco di ricevere un testamento autentico con cui una cittadina ucraina residente in Polonia intendeva scegliere la legge ucraina come legge regolatrice della propria successione.
Fatti e procedimento principale
OP, cittadina ucraina residente in Polonia e comproprietaria di un immobile, ha chiesto al notaio coadiutore di redigere un testamento contenente una clausola di scelta della legge ucraina per l'intera successione. Il notaio ha rifiutato, sostenendo che:
- l'articolo 22 del regolamento n. 650/2012 riserverebbe la scelta di legge ai cittadini dell'Unione;
- l'articolo 37 dell'accordo bilaterale Polonia-Ucraina del 24 maggio 1993 imporrebbe comunque l'applicazione della legge polacca ai beni immobili situati in Polonia.
OP ha impugnato il rifiuto dinanzi al giudice del rinvio, che ha quindi sottoposto due questioni pregiudiziali alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 650/2012;
- l'articolo 20, che afferma l'applicazione universale della legge designata;
- l'articolo 21, che stabilisce il criterio generale della residenza abituale del defunto;
- l'articolo 22, che consente la scelta della legge dello Stato di cui il disponente ha la cittadinanza;
- l'articolo 75, che salva l'applicazione delle convenzioni internazionali già vigenti per gli Stati membri;
- l'articolo 12, paragrafo 1, che mostra come il regolamento ammetta, in casi particolari, la gestione differenziata dei beni situati in Stati terzi;
- l'articolo 351, primo comma, TFUE, richiamato a sostegno della prevalenza degli accordi internazionali preesistenti;
- l'accordo bilaterale Polonia-Ucraina del 24 maggio 1993, in particolare l'articolo 37.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che l'articolo 22 parla in termini generali di "persona" e non distingue tra cittadini dell'Unione e cittadini di Stati terzi. La sola limitazione espressa è che la legge scelta deve essere quella di uno Stato di cui il disponente possiede la cittadinanza, senza che rilevi se si tratti o meno di uno Stato membro.
La conclusione è rafforzata da altre disposizioni del regolamento:
- l'articolo 20 prevede che la legge designata si applichi anche se è la legge di uno Stato terzo;
- il considerando 57 menziona espressamente l'ipotesi di scelta della legge di uno Stato terzo;
- gli articoli 5 e 6 presuppongono che la legge scelta possa non essere quella di uno Stato membro.
La Corte interpreta quindi l'articolo 22 nel senso che anche un cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro può scegliere la legge del proprio Stato di cittadinanza come legge applicabile all'intera successione.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto all'articolo 75, la Corte ricorda che esso preserva l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri siano parte al momento dell'adozione del regolamento, purché esse riguardino materie disciplinate dallo stesso. Quando una convenzione preesistente disciplina la materia successoria, essa continua a trovare applicazione in caso di conflitto con il regolamento.
La Corte rileva inoltre che il regolamento n. 650/2012 non fa della libertà di scelta della legge un principio assoluto e che il legislatore ha già previsto deroghe al principio dell'unità della successione, ad esempio all'articolo 12, paragrafo 1, per i beni situati in Stati terzi. Ne deriva che il sistema del regolamento non impedisce che, in presenza di un accordo bilaterale anteriore che disciplina la legge applicabile e non consente un'ulteriore scelta di legge, il cittadino di uno Stato terzo residente nello Stato membro contraente non possa esercitare l'optio legis di cui all'articolo 22.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l'articolo 22 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che il cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro può scegliere la legge del proprio Stato di cittadinanza come legge che regola l'intera successione;
- l'articolo 75, letto in combinato disposto con l'articolo 22, non osta a che un accordo bilaterale preesistente tra uno Stato membro e uno Stato terzo, che designi la legge applicabile in materia successoria senza prevedere la possibilità di una diversa scelta, escluda tale facoltà per il cittadino dello Stato terzo.
Principi affermati
La sentenza ribadisce due idee centrali: da un lato, l'optio legis in materia successoria del regolamento 650/2012 ha portata generale e non è limitata ai soli cittadini dell'Unione; dall'altro, tale autonomia privata può essere compressa dalla clausola di salvezza dell'articolo 75 quando opera una convenzione internazionale bilaterale preesistente tra Stato membro e Stato terzo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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