Corte di giustizia, Sentenza C-57/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2023. — YQ contro Ředitelství silnic a dálnic ČR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud. — Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7, paragrafo 1 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nelle sue funzioni mediante decisione giudiziaria - Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione - Periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della reintegrazione. — Causa C-57/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale ceco, ha ribadito che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione e non può essere subordinato a condizioni non previste dalla direttiva. Un lavoratore illegittimamente licenziato e poi reintegrato matura ferie anche nel periodo intermedio, che va trattato come lavoro effettivo. La presenza di una compensazione salariale nazionale per quel periodo non consente di negare la maturazione delle ferie.
Diritto alle ferie annuali retribuite del lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato: irrilevanza dell’assenza di lavoro effettivo nel periodo tra licenziamento e reintegrazione
La questione giuridica
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 osti a una giurisprudenza nazionale che nega ferie annuali retribuite per il periodo tra licenziamento illegittimo e reintegrazione, perché in quel periodo il lavoratore non ha svolto lavoro effettivo, pur ricevendo una compensazione salariale prevista dal diritto nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 osta a una regola o giurisprudenza nazionale che esclude il diritto alle ferie annuali retribuite del lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato per il periodo compreso tra licenziamento e reintegrazione, solo perché in tale periodo non ha svolto lavoro effettivo; quel periodo deve essere assimilato a lavoro effettivo ai fini della maturazione delle ferie, anche se il lavoratore percepisce già una compensazione retributiva nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88/CE
- Articolo 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
Diritto alle ferie annuali retribuite del lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato
La Corte di giustizia, con sentenza resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Nejvyšší soud ceco, ha interpretato l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 nel contesto di un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato. La questione riguardava se, per il periodo tra licenziamento e reintegrazione, il lavoratore avesse diritto a ferie annuali retribuite nonostante non avesse svolto attività lavorativa effettiva e avesse già ricevuto una compensazione salariale prevista dal diritto nazionale.
Fatti e procedimento principale
YQ era impiegata presso il ŘSD in forza di un contratto di lavoro del 23 giugno 2009. Dopo un preavviso di licenziamento notificato il 23 ottobre 2013, il licenziamento è stato dichiarato invalido da una decisione giudiziaria definitiva del 10 gennaio 2017, con conseguente reintegrazione nel rapporto di lavoro. Nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 10 gennaio 2017, pur avendo comunicato per iscritto la propria volontà di lavorare, YQ non aveva ricevuto alcun incarico dal datore di lavoro.
Dopo la reintegrazione, la lavoratrice ha chiesto di fruire delle ferie annuali non godute relative a quel periodo; il datore di lavoro ha rifiutato, sostenendo che non vi era stata attività effettiva. I giudici nazionali di primo e secondo grado hanno respinto la domanda di compensazione. Il Nejvyšší soud ha quindi interpellato la Corte sulla compatibilità di tale impostazione con il diritto dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, che garantisce a ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite;
- l’articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva, che consente un’indennità finanziaria solo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, che consacra il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite;
- l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, che attribuisce alla Carta il medesimo valore giuridico dei Trattati;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte sull’applicabilità della direttiva
La Corte ha anzitutto respinto i dubbi della Commissione sull’applicabilità della direttiva 2003/88. Ha ricordato che la nozione di "lavoratore" ha portata autonoma nel diritto dell’Unione e presuppone un rapporto di subordinazione in cui una persona presta, per un certo periodo, servizi in cambio di retribuzione. Nel caso di specie, YQ aveva un contratto di lavoro e, dopo l’annullamento del licenziamento, era tornata a lavorare in forza di quel rapporto. Essa doveva dunque essere considerata lavoratore ai sensi della direttiva.
Ragionamento nel merito
La Corte ha ribadito che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, espressamente tutelato dalla Carta, e che non può essere interpretato restrittivamente. Gli Stati membri possono disciplinarne le condizioni di esercizio, ma non possono subordinare la nascita del diritto a requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali retribuite ha una duplice finalità: consentire al lavoratore il riposo rispetto alle mansioni svolte e garantirgli un periodo di distensione e ricreazione. In linea di principio, tale diritto si determina in funzione dei periodi di lavoro effettivo; tuttavia, in alcune situazioni specifiche, il lavoratore non può essere penalizzato per il fatto di non aver lavorato quando ciò dipende dal comportamento del datore di lavoro.
La Corte ha quindi richiamato la sentenza Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca (C‑762/18 e C‑37/19), osservando che il periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della maturazione delle ferie. La mancanza di attività lavorativa in tale arco temporale è conseguenza del licenziamento illegittimo deciso dal datore di lavoro: senza tale atto, il lavoratore avrebbe potuto lavorare e maturare ferie.
La Corte ha inoltre precisato che il fatto che il diritto nazionale preveda, per quel medesimo periodo, una compensazione salariale pari in linea di principio alla retribuzione media è irrilevante ai fini del diritto alle ferie annuali retribuite. Tale compensazione serve a ristorare la perdita di retribuzione causata dal licenziamento illegittimo e non sostituisce il diritto autonomo alle ferie.
Decisione
La Corte ha concluso che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 osta a una giurisprudenza nazionale che nega il diritto alle ferie annuali retribuite per il periodo tra licenziamento illegittimo e reintegrazione, per il solo fatto che il lavoratore non ha svolto lavoro effettivo e percepisce già una compensazione retributiva nazionale.
Principio affermato
Il periodo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione giudizialmente disposta deve essere trattato come periodo di lavoro effettivo ai fini della maturazione delle ferie annuali retribuite, salvo che la direttiva preveda espressamente una deroga; una disciplina nazionale o una giurisprudenza che escludano tale maturazione sono incompatibili con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
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