Sentenza del 20/02/2018 n. 1051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Soggetto contribuente - Temporanea assenza - Messo notificatore - Formalità previste - Mancato rispetto - Cartella di pagamento - Nullità notifica - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica della cartella di pagamento è stata dichiarata nulla perché, in caso di temporanea assenza del destinatario, l'art. 140 c.p.c. impone specifici adempimenti, tra cui il deposito dell'atto, l'affissione dell'avviso e la spedizione della raccomandata informativa. Il mancato rispetto di tali formalità compromette la validità della notifica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica di una cartella di pagamento effettuata mentre il contribuente era temporaneamente assente. Il messo notificatore non aveva rispettato tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per le notificazioni a persona irreperibile o temporaneamente assente, formalità che devono essere osservate anche per la notifica delle cartelle di pagamento.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La norma impone il rispetto di specifiche formalità quando il destinatario è temporaneamente assente. Tali adempimenti sono necessari a garantire che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto; la loro omissione determina la nullità della notifica.
Art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento deve essere coordinata con le regole generali sulle notificazioni e non esclude l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. nei casi di temporanea assenza del destinatario.
Corte costituzionale, sentenza n. 258/2012
La pronuncia valorizza la necessità di assicurare al destinatario una conoscenza effettiva o almeno adeguatamente garantita dell'atto, imponendo il rispetto delle formalità previste per le notificazioni in caso di assenza.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento non è valida per il solo fatto che il destinatario risulti temporaneamente assente: il notificatore deve eseguire tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.
- L'omissione anche di una formalità essenziale della procedura notificatoria può comportare la nullità della notifica e impedire il decorso dei termini per impugnare l'atto.
- In caso di contestazione, occorre verificare concretamente la relata di notifica e la documentazione relativa al deposito, all'affissione dell'avviso e alla raccomandata informativa.
- La disciplina speciale delle cartelle di pagamento non elimina le garanzie procedurali previste dalla disciplina generale delle notificazioni.
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