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Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 3/2009

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 3/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Emilia-Romagna il rilascio, il rinnovo e i controlli dell’autorizzazione per il noleggio autobus con conducente, fissando requisiti dell’impresa, del personale, della rimessa e dei veicoli, oltre a regole su qualità, sicurezza, sanzioni e registro regionale. Le autorizzazioni durano 5 anni; per il rinnovo l’istanza va presentata 45 giorni prima della scadenza. Previste norme transitorie fino al 5 gennaio 2011 per le vecchie licenze comunali.

Noleggio di autobus con conducente in Emilia-Romagna

Regolamentazione del noleggio autobus con conducente in Emilia-Romagna

Il regolamento disciplina l’esercizio del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Definisce competenze amministrative, requisiti per l’autorizzazione, regole di esercizio, controlli, sanzioni e disciplina transitoria.

Rilascio e durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna, dalla Provincia o, se subentrata nelle funzioni, dall’Agenzia per la mobilità. Può ottenerla l’impresa con sede legale o stabile organizzazione nel territorio competente, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale.

Le autorizzazioni hanno durata quinquennale. Il rinnovo richiede una specifica istanza con autocertificazione dell’iscrizione al REN, da presentare entro 45 giorni prima della scadenza. Se l’istanza è tardiva, l’amministrazione rilascia una nuova autorizzazione.

Il rilascio e il rinnovo sono subordinati a:

  • accertamento d’ufficio dei requisiti e dei dati dichiarati;
  • deposito delle copie delle polizze assicurative dei mezzi;
  • ritiro della precedente autorizzazione o del precedente rinnovo in originale e delle eventuali copie conformi.

Nell’atto di rinnovo restano confermati i dati identificativi dell’autorizzazione originaria e i riferimenti dei titoli autorizzativi e abilitativi del veicolo in corso di validità.

Requisiti soggettivi, personale e mezzi

L’impresa deve utilizzare esclusivamente conducenti in possesso di abilitazione professionale e dei titoli di guida richiesti dal Codice della strada. In sede di domanda o rinnovo deve presentare una dichiarazione sostitutiva con l’elenco del personale impiegato, qualifiche, tipo di rapporto di lavoro, estremi e scadenze dei titoli di guida e della CQC persone; per i conducenti over 60 è richiesta anche l’idoneità alla guida della commissione medica locale.

L’impresa allega inoltre:

  • copie delle patenti e abilitazioni professionali;
  • copia della CQC persone;
  • certificazione di idoneità per i conducenti ultrassessantenni.

Rimessa e documentazione della disponibilità

Per ottenere l’autorizzazione è obbligatoria la disponibilità di una rimessa idonea alla sosta dei mezzi. La rimessa può anche consistere in uno spazio privato privo di strutture particolari, purché dimensionato in modo compatibile con il parco veicoli e conforme alle norme urbanistiche, antincendio, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.

Nella domanda di autorizzazione e di rinnovo deve essere dichiarata la disponibilità della rimessa e deve essere allegata la planimetria in scala con evidenza dell’area complessiva e degli stalli; tale documentazione è allegata al provvedimento autorizzatorio.

Oneri amministrativi e rimborsi spese

Le imprese con sede o stabile organizzazione in Emilia-Romagna devono versare, al momento della nuova autorizzazione, un rimborso spese per istruttoria, controlli, tenuta registri, archivio e targhe identificative.

L’importo è pari a:

  • 150 euro per ogni autobus fino a 5 autobus;
  • 100 euro per ogni autobus se il parco mezzi supera 5 autobus.

Il rimborso è dovuto anche per il rinnovo, salvo rinnovo per periodo inferiore al quinquennio, nel qual caso l’importo è proporzionato. È inoltre previsto un rimborso di 60 euro per modifiche e variazioni alle autorizzazioni e ai rinnovi in corso di validità.

Imprese autorizzate in altre Regioni o in altri Stati UE

Resta ferma la possibilità di operare in Emilia-Romagna per le imprese autorizzate da altre Regioni o da altri Stati membri dell’Unione europea. Tali imprese, sia in caso di nuova attività sia di rinnovo, devono dimostrare ai competenti uffici il possesso dei requisiti previsti dal regolamento.

Sicurezza del servizio e controlli sui veicoli

Le imprese devono impiegare mezzi rispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa. L’amministrazione, entro 45 giorni dalla domanda di nuova autorizzazione o rinnovo, richiede copia aggiornata dei libretti di circolazione per verificare l’immatricolazione in uso terzi NCC e la validità della revisione.

La verifica della revisione è oggetto anche di controlli annuali a campione su almeno il 51% dei mezzi impiegati.

Costituiscono violazioni della sicurezza del servizio le inosservanze delle norme del Codice della strada richiamate dal regolamento. La Città Metropolitana, le Province e l’Agenzia per la mobilità possono inoltre organizzare corsi periodici di riqualificazione e aggiornamento dei conducenti su sicurezza stradale, risparmio energetico e tutela ambientale.

È consentito utilizzare autobus immatricolati per servizio di linea anche per il noleggio con conducente, ma solo previa autorizzazione dell’ente concedente la linea e della Motorizzazione Civile, nel rispetto della disciplina richiamata. In tal caso, la documentazione delle autorizzazioni temporanee deve essere allegata alla domanda di rinnovo.

Regolarità del servizio, comunicazioni e documentazione a bordo

L’impresa deve rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge regionale. Sono violazioni, tra l’altro:

  • l’omessa comunicazione delle variazioni dei dati essenziali;
  • l’omessa comunicazione delle modifiche dei requisiti previsti dal D.Lgs. 395/2000;
  • la mancata comunicazione del venir meno dei requisiti di idoneità;
  • l’uso di mezzi o conducenti non iscritti nell’autorizzazione unica;
  • lo svolgimento di servizi in violazione delle regole sul servizio occasionale di cui al regolamento.

Deve essere conservata a bordo copia conforme o originale della documentazione autorizzativa e della dichiarazione relativa alla documentazione del conducente e dell’impresa; per i mezzi distratti dal servizio di linea deve essere conservata anche la documentazione specificamente prevista. La mancata disponibilità di tale documentazione integra violazione della regolarità documentale.

Regolarità contributiva dei conducenti

Per consentire i controlli, l’impresa deve rilasciare al lavoratore una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino gli estremi di registrazione, l’applicazione del contratto collettivo e l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Qualità del servizio e tutele per l’utenza

Il regolamento impone standard di qualità del servizio, vietando in particolare che la guida sia affidata a lavoratori non regolarmente assunti e che durante il servizio salgano persone estranee, salvo autorità di controllo o sicurezza.

Gli autobus devono essere puliti, efficienti, dotati delle attrezzature obbligatorie, in regola con la documentazione di circolazione e condotti da personale abilitato e in possesso della CQC persone, salvo esenzioni di legge. Devono inoltre garantire comfort, disporre di bagagliaio adeguato e esporre i contrassegni e le targhe informative previste.

Se il mezzo è stato finanziato anche in parte con fondi pubblici regionali, deve essere esposto il logo della Regione Emilia-Romagna con la dicitura relativa al contributo pubblico.

Il personale deve mantenere un abbigliamento consono al pubblico servizio, prestare assistenza ai passeggeri e controllare l’interno dell’autobus a fine viaggio, depositando presso la sede dell’impresa gli oggetti eventualmente rinvenuti.

Diritti dei conducenti e servizi verso persone con disabilità

Le imprese non possono impedire ai conducenti di rifiutare:

  • il trasporto di animali, salvo pattuizione contraria e sempre con l’eccezione dei cani guida per non vedenti;
  • il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
  • l’attesa del cliente in luoghi che creino intralcio alla circolazione;
  • il servizio a utenti in evidente stato di alterazione pericoloso per la guida.

È vietato rifiutare il trasporto di persone con disabilità, nonché di bagagli e ausili necessari. Se il veicolo non è specificamente attrezzato, le operazioni di salita e discesa devono essere assistite dall’accompagnatore.

Autobus acquistati con contributo pubblico e vincoli d’uso

È vietato impiegare nel noleggio con conducente autobus acquistati dal 1° gennaio 2004 con fondi pubblici, salvo motivi eccezionali dichiarati dall’autorità prefettizia o dal Presidente della Regione, o nei casi previsti per garantire la continuità del trasporto pubblico di linea in situazioni eccezionali e di brevissima durata.

La violazione comporta sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.

Per autobus acquistati con fondi pubblici entro il 31 dicembre 2003 è possibile la distrazione al servizio NCC previa autorizzazione regionale e nel rispetto della disciplina statale, ma solo a fronte della restituzione alla Regione di una quota giornaliera forfettaria pari a 170 euro, salvo eventuali criteri regionali per la restituzione totale del contributo e degli interessi.

Sui mezzi distratti è obbligatorio tenere un registro giornaliero con i dati del committente, del conducente, dell’orario di uscita e rientro e della destinazione; il mancato possesso o aggiornamento del registro è sanzionato con 300 euro.

Noleggio con autovettura e servizi occasionali scolastici

Le imprese autorizzate al noleggio autobus con conducente e costituite nelle forme giuridiche previste dalla legge statale sono abilitate anche al noleggio di autovetture con conducente fino a nove posti, purché utilizzino personale professionalmente idoneo e iscritto al ruolo camerale. Le modalità autorizzative sono quelle previste dalla legge statale.

Le medesime imprese possono svolgere servizi occasionali per alunni, studenti o gruppi omogenei, sulla base di contratti o convenzioni, purché non assumano le caratteristiche di servizio di linea.

Visite, verifiche e controlli

Prima dell’immissione in servizio e durante l’esercizio, i veicoli possono essere ispezionati dalla Città Metropolitana o dalla Provincia per verificare l’idoneità tecnica e il rispetto della disciplina regionale. L’uso di mezzi risultati non idonei è vietato.

Procedimento sanzionatorio

Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative segue la legge regionale generale in materia di sanzioni.

Contenuto dell’autorizzazione

L’autorizzazione deve riportare i dati essenziali della domanda e, in particolare:

  • dati identificativi dell’intestatario;
  • targhe degli autobus;
  • tipologia e categoria dei veicoli;
  • numero di posti;
  • ubicazione della rimessa;
  • dati dei conducenti e titoli abilitativi;
  • spazi per l’annotazione degli esiti dei controlli sui requisiti;
  • indicazione dei divieti e delle esenzioni relativi agli autobus acquistati con contributi pubblici;
  • spazi per la sostituzione dei mezzi e il potenziamento del parco autobus, con obbligo di tempestiva comunicazione delle variazioni.

Disciplina transitoria e inizio del servizio

Le licenze comunali e gli atti di subentro già rilasciati conservano validità fino al 5 gennaio 2011, termine per la loro conversione in autorizzazioni provinciali. I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento restano in capo ai Comuni fino alla conclusione.

Le nuove autorizzazioni hanno durata quinquennale e l’inizio del servizio deve essere comunicato con almeno 7 giorni di anticipo; se interviene causa di forza maggiore, il termine può essere prorogato di 15 giorni.

Su richiesta dell’impresa, l’autorizzazione è revocata e l’impresa è cancellata dal registro provinciale.

In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica o perdita/diminuzione della capacità di agire del titolare o direttore dell’attività, si applicano le regole sul proseguimento provvisorio dell’attività richiamate dal D.Lgs. 395/2000.

Per le imprese autorizzate in altre Regioni o da Stati UE che operano in Emilia-Romagna tramite stabile organizzazione, prima dell’avvio dell’attività va presentata dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti richiesti; a bordo del mezzo deve essere conservata copia con visto di accettazione e dati di protocollo. In caso di mancata regolarizzazione, la Provincia o la Città Metropolitana può vietare la prosecuzione dell’attività nella Regione.

Registro regionale delle imprese autorizzate

Ai fini del registro regionale delle imprese titolari di autorizzazione, ogni Provincia comunica l’attivazione della propria sezione di raccolta dati e trasmette semestralmente alla Direzione generale regionale i dati e le variazioni.

Il registro contiene:

  • l’indicazione delle imprese titolari;
  • il numero e il tipo di autobus impiegati;
  • l’elenco degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

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