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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26542/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza per violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82/1991 e per vizio di motivazione. Denunciava un errato calcolo della pena residua a seguito di nuovo titolo esecutivo (cumulo), chiedeva la declaratoria di estinzione della pena avendo già scontato un periodo di libertà vigilata, censurava l'emissione di un nuovo ordine di esecuzione con indicazione di residuo erroneo e la decisione del Tribunale di dichiararsi funzionalmente incompetente in ordine all'errore di calcolo, nonché l'errata applicazione dell'art. 176 cod. pen. ai fini della durata della libertà vigilata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio. La Corte ha affermato che: la deroga prevista dall'art. 16-nonies per i collaboratori consente la concessione della liberazione condizionale in deroga ad alcune disposizioni di cui all'art. 176 cod. pen., ma non abroga il limite di durata della libertà vigilata previsto dall'art. 177 co. 2 (massimo cinque anni); il Tribunale di sorveglianza era invece competente a decidere sulle questioni relative all'errore di calcolo della pena residua e alla declaratoria di estinzione della pena; nel nuovo giudizio il giudice dovrà tenere conto del limite quinquennale della libertà vigilata depurato delle eventuali liberazioni anticipate già concesse e delle altre riduzioni pertinenti.

Norme richiamate

  • art. 176 c.p.

    Norma richiamata quale limite tradizionale ai termini di ammissione alla liberazione condizionale; la Corte osserva che l'art. 16-nonies ha introdotto una deroga per i collaboratori che incide sull'applicabilità di alcuni limiti di cui all'art. 176, ma non elimina il successivo vincolo di durata stabilito da art. 177.

  • art. 177 c.p.

    «decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, [...] la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali»

    La Corte interpreta il comma 2 come stabilire un limite massimo di cinque anni alla durata della libertà vigilata anche per i condannati a pena temporanea elevata ammessi al beneficio in virtù dell'art. 16-nonies; decorso tale termine, la pena si estingue se sussistono le altre condizioni.

  • art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, conv. in legge n. 82 del 1991

    «la liberazione condizionale può essere concessa ai collaboratori \"anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articolo 176 del codice penale\", purché \"dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena\"»

    Consente la concessione della liberazione condizionale ai collaboratori in deroga ad alcune prescrizioni dell'art. 176 (ad es. limiti temporali per l'accesso al beneficio), stabilendo soglie alternative (un quarto della pena o dieci anni per gli ergastolani); tuttavia, secondo la Corte, tale deroga non abroga il limite di durata della libertà vigilata previsto dall'art. 177.

  • art. 51-bis Ord. Pen.

    Norma richiamata in relazione alla regolazione del cumulo e all'adeguamento del rapporto esecutivo in caso di sopravvenienza di nuovo titolo; incide sul calcolo della pena complessiva e sull'effetto dell'ammissione a misure alternative.

  • art. 676 c.p.p.

    Richiamato per delineare la competenza: la Corte ricorda che l'art. 676 assegna al giudice dell'esecuzione la declaratoria di estinzione della pena solo nelle ipotesi non conseguenti alla liberazione condizionale; per le materie connesse alla liberazione condizionale e alla libertà vigilata la competenza spetta al giudice della sorveglianza.

  • art. 659 c.p.p.

    La norma viene richiamata per spiegare che il Pubblico ministero è organo dell'esecuzione anche dei provvedimenti del giudice di sorveglianza e che l'ordine di liberazione "a futura memoria" è emanato dal PM in tale veste, senza incidere sulla competenza del giudice di sorveglianza a decidere sugli incidenti esecutivi.

  • art. 236 disp. att. c.p.p.

    Ricorda che, in materia di liberazione condizionale e affini, la competenza a decidere spetta al Tribunale di sorveglianza, confermando il ruolo di quel giudice anche per i relativi incidenti esecutivi.

Massime di principio

  • Per i collaboratori di giustizia l'art. 16-nonies permette la concessione della liberazione condizionale in deroga ad alcune prescrizioni di art. 176 c.p., ma non cancella il limite di durata della libertà vigilata fissato da art. 177 c.p.: il periodo di libertà vigilata non può eccedere complessivamente cinque anni (salvo tener conto di riduzioni già concesse).
  • La magistratura di sorveglianza è competente a decidere non solo sulla concessione o estinzione della liberazione condizionale ma anche sugli incidenti esecutivi connessi, compresi gli errori di calcolo della pena residua derivanti da nuovi titoli esecutivi o dal cumulo.
  • Quando intervengono nuovi titoli esecutivi che rideterminano il cumulo, il calcolo della pena residua deve tenere conto dei periodi già scontati in libertà vigilata e delle eventuali liberazioni anticipate: se la somma di quanto già eseguito e delle misure alternative raggiunge il limite, la Procura dovrebbe procedere alla declaratoria di inesigibilità o estinzione della pena.
  • Se vi è contestazione sul quantum della pena residua l'atto corretto è adire il Tribunale di sorveglianza: non è sufficiente che il pubblico ministero emetta un nuovo ordine di esecuzione senza che sia stata valutata dalla magistratura di sorveglianza la sussistenza dell'estinzione o dell'errato computo.
  • In caso di rinvio, il giudice di merito dovrà ricalcolare la durata della libertà vigilata tenendo conto del limite quinquennale, depurato delle eventuali riduzioni per liberazione anticipata, e motivare espressamente sull'esatto computo della pena residua.

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