Sentenza del 09/09/2015 n. 1325 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposta registro - Esenzioni e agevolazioni - Contratto sottoscritto all'estero - Contraenti nazionali - Esenzione - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta applicabile la disciplina agevolativa prevista dagli artt. 15 e seguenti del d.P.R. 601/1973, essendo presenti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti. La mera sottoscrizione all'estero non è stata considerata sufficiente per escludere l'operatività dell'esenzione. Dal testo, tuttavia, non emerge in modo espresso l'esito formale del dispositivo né il soggetto cui sia stata riconosciuta la vittoria processuale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a imposta di registro di un contratto di finanziamento sottoscritto all'estero tra contraenti nazionali. Si contestava l'applicazione dell'esenzione prevista dagli artt. 15 e seguenti del d.P.R. 601/1973, sostenendo o valutando la rilevanza della sottoscrizione all'estero. Il giudice ha ritenuto tale sottoscrizione meramente formale, poiché l'accordo risultava già concluso in Italia e i suoi effetti si svolgevano prevalentemente nel territorio italiano.
Norme richiamate
Articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
La disciplina prevede un regime di esenzione o agevolazione per determinate operazioni di finanziamento, quando ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge. La sua applicazione non può essere esclusa sulla sola base della sottoscrizione formale del contratto all'estero, se l'accordo è sostanzialmente concluso in Italia e produce prevalentemente effetti in Italia.
Massime di principio
- Per valutare l'applicazione di un'esenzione fiscale rilevano la sostanza economica dell'operazione e il luogo effettivo di conclusione ed esecuzione del contratto, non soltanto il luogo materiale della firma.
- La sottoscrizione all'estero può essere considerata meramente formale quando tutte o la maggior parte delle attività negoziali e degli effetti del contratto si collocano in Italia.
- L'esenzione prevista per i finanziamenti richiede la verifica congiunta dei requisiti soggettivi e oggettivi; la presenza di entrambi consente l'applicazione del regime agevolato.
- In situazioni analoghe occorre documentare dove si siano svolte le trattative, dove sia stato raggiunto l'accordo definitivo, quali siano i contraenti e dove si producano principalmente gli effetti economici e giuridici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 set 2015Sentenza del 09/09/2015 n. 7026 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 9 set 2015Sentenza del 09/09/2015 n. 7043 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 9 set 2015Sentenza del 09/09/2015 n. 7044 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 9 set 2015Sentenza del 09/09/2015 n. 7048 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 9 set 2015Sentenza del 09/09/2015 n. 17934 - Comm. Trib. Prov. Roma
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →