Sentenza del 09/09/2015 n. 7044 - Comm. Trib. Prov. Milano
VERBALE DI MEDIAZIONE - Accertamento di intervenuta usucapione - Trascrizione nei registri immobiliari - Intervento del notaio - Valore entro ? 50.000 - Imposta di registro - Esenzione - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 17 del d.lgs. 28/2010 agli atti di mediazione di valore non superiore a 50.000 euro, in particolare a un verbale di mediazione con cui era stata accertata l'intervenuta usucapione. Si discuteva se l'esenzione venisse meno perché il verbale era stato successivamente acquisito in deposito da un notaio per consentirne la trascrizione nei registri immobiliari.
La decisione
È stata riconosciuta l'esenzione dall'imposta di registro. Il successivo deposito del verbale presso il notaio, necessario per le formalità di annotazione o trascrizione e per rendere l'usucapione opponibile ai terzi, non modifica la natura e gli effetti dell'atto di mediazione. Gli effetti traslativi si erano già prodotti con il verbale, prima del deposito notarile; inoltre, l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 28/2010 estende l'agevolazione a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione.
Norme richiamate
Art. 17 del d.lgs. 28/2010
Il comma 2 estende l'agevolazione a "tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione".
L'esenzione dall'imposta di registro si applica agli atti relativi al procedimento di mediazione fino al valore di 50.000 euro e comprende anche il verbale con cui viene accertata l'usucapione. La successiva attività notarile funzionale alla trascrizione non fa venir meno il beneficio.
Art. 60 della legge 69/2009
Costituisce la norma di delega sulla base della quale è stata disciplinata la mediazione e la conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Massime di principio
- Quando un verbale di mediazione rientra nel limite di valore previsto dall'art. 17 del d.lgs. 28/2010, l'esenzione dall'imposta di registro deve essere valutata con riferimento all'atto di mediazione e non alle formalità successive necessarie per renderne gli effetti opponibili ai terzi.
- Il successivo intervento del notaio, inclusi il deposito e le attività funzionali alla trascrizione nei registri immobiliari, non trasforma automaticamente il verbale di mediazione in un nuovo atto imponibile, se gli effetti sostanziali si sono già prodotti nel procedimento di mediazione.
- L'esenzione ha un ambito ampio e può comprendere non solo il verbale conclusivo, ma anche gli atti, documenti e provvedimenti collegati funzionalmente al procedimento di mediazione.
- Per applicare correttamente l'agevolazione occorre verificare il valore dell'accordo, il collegamento dell'atto al procedimento di mediazione e la funzione meramente esecutiva o pubblicitaria degli adempimenti notarili successivi.
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