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Sentenza

Sentenza del 09/09/2015 n. 7026 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Decreto ingiuntivo - Somma capitale e interessi - Operazioni rilevanti IVA - Imposta fissa - Sussiste - Interessi moratori - Imposta proporzionale - Sussiste - Alternatività IVA e Registro - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro di una sentenza o di un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di somme derivanti da un finanziamento. Occorre distinguere tra capitale, interessi convenzionali e interessi moratori. Capitale e interessi convenzionali costituiscono componenti di un'operazione di finanziamento soggetta, anche se esente, al regime IVA; per effetto del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, la condanna è soggetta a imposta di registro in misura fissa. Gli interessi moratori, invece, non concorrono alla base imponibile IVA e sono pertanto soggetti all'imposta di registro proporzionale.

La decisione

La somma capitale e gli interessi convenzionali devono essere assoggettati a imposta di registro in misura fissa, senza distinzione tra le due componenti. Gli interessi moratori devono invece scontare l'imposta di registro proporzionale, normalmente nella misura del 3%, anche se riferiti a una somma capitale soggetta a IVA. Il testo non indica espressamente l'esito processuale concreto né il nominativo delle parti, ma enuncia questo principio di diritto.

Norme richiamate

  • Art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Quando l'operazione è soggetta all'IVA, anche se in regime di esenzione, la relativa condanna è normalmente assoggettata all'imposta di registro in misura fissa, evitando una duplicazione impositiva.

  • Nota II dell'art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa alle sentenze di condanna relative a operazioni soggette all'IVA, comprese quelle esenti.

  • Art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Esclude gli interessi moratori dalla base imponibile IVA; di conseguenza, la condanna al loro pagamento è soggetta all'imposta di registro proporzionale.

  • Art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Stabilisce, per gli interessi moratori non coperti dall'alternatività IVA-registro, l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, indicata nel testo nella misura del 3%.

Massime di principio

  • Per le condanne relative a finanziamenti bancari, capitale e interessi convenzionali seguono il regime dell'operazione finanziaria sottostante: se questa rientra nell'orbita IVA, anche in esenzione, l'imposta di registro è normalmente fissa.
  • Gli interessi moratori hanno natura distinta dagli interessi convenzionali: non essendo inclusi nella base imponibile IVA, sono generalmente soggetti a imposta di registro proporzionale.
  • La soggezione a IVA della somma capitale non comporta automaticamente lo stesso trattamento per gli interessi moratori; occorre esaminare separatamente ciascuna componente della condanna.
  • In presenza di una pronuncia giudiziale che liquidi più voci, la tassazione deve essere determinata scomponendo capitale, interessi convenzionali e interessi moratori, applicando a ciascuna voce il relativo regime fiscale.

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