Cassazione Penale, Sentenza n. 27423/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per furto aggravato e ricettazione e con pena rideterminata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari. Ha dedotto, da un lato, un vizio di motivazione sulla pena detentiva finale, sostenendo che la motivazione richiamasse due anni di reclusione mentre il dispositivo indicava due anni e otto mesi; dall'altro, ha censurato il diniego della detenzione domiciliare sostitutiva, ritenendo illegittimo il riferimento al fatto che la richiesta non fosse stata formulata in primo grado e denunciando una motivazione apparente, basata in modo generico sui precedenti penali senza una concreta valutazione della sua capacità di rispettare le prescrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando la discrepanza tra motivazione e dispositivo come mero refuso materiale, poiché dal computo della pena risultava chiaramente la condanna a due anni e otto mesi di reclusione. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati, osservando che la richiesta di pene sostitutive può essere proposta anche in appello e che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva erroneamente escluso la domanda per la sola mancata formulazione in primo grado, senza svolgere una motivazione specifica e concreta sui presupposti ostativi, limitandosi a richiami generici ai precedenti penali. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente all'applicazione delle pene sostitutive, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio su tale punto; il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
viene richiamato solo per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso, senza incidere sul merito della decisione.
art. 598-bis c.p.p.
l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689
la Corte afferma che, nel giudizio di appello regolato da tale norma, il consenso alla sostituzione della pena può essere espresso sino a quindici giorni prima dell'udienza e la richiesta di pene sostitutive non è preclusa dal fatto che non sia stata formulata in primo grado.
art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689
è richiamato come norma che individua le pene sostitutive applicabili alla pena detentiva breve.
Massime di principio
- La divergenza tra motivazione e dispositivo sulla durata della pena, quando dal complessivo contenuto della decisione emerga univocamente il quantum effettivamente irrogato, può integrare un mero errore materiale e non un vizio decisorio sulla commisurazione della pena.
- Nel giudizio di appello la domanda di applicazione di pene sostitutive può essere proposta per la prima volta, se la disciplina processuale applicabile non lo vieta e se il consenso dell'imputato è tempestivamente espresso nei termini previsti dalla legge.
- Il diniego delle pene sostitutive non può fondarsi su formule generiche o assertive: il giudice deve rendere una motivazione specifica, puntuale e concreta sulla prognosi negativa in ordine alla rieducazione, al rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni.
- I precedenti penali dell'imputato possono giustificare il rigetto della richiesta di pena sostitutiva solo se, valutati in modo analitico, evidenzino elementi davvero incompatibili con la finalità della misura; il mero richiamo ai precedenti, senza ulteriore approfondimento, è insufficiente.
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