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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01982/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia origina da un avviso di pagamento emesso da una società concessionaria della riscossione su incarico del consorzio di bonifica, per il contributo consortile dovuto per l’anno 2014. Il contribuente ha impugnato la pretesa sostenendo che, per quell’anno, non erano state eseguite opere di manutenzione consortile e che quindi mancava il beneficio diretto e specifico necessario per legittimare il contributo. In appello la Commissione tributaria regionale ha accolto solo in parte il ricorso, ritenendo illegittima la pretesa nella parte relativa al beneficio irriguo ma confermando il contributo ordinario. In cassazione il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’assenza di opere di manutenzione nel 2014, che a suo dire escludeva ogni beneficio per il fondo e rendeva infondata anche la debenza del contributo ordinario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che il fatto storico evocato dal ricorrente non era stato omesso dal giudice di merito, poiché la sentenza di appello lo aveva espressamente esaminato, valorizzando sia le contestazioni del contribuente sia la documentazione prodotta dal consorzio (schema dei lavori e consulenza agronomica) da cui risultava un beneficio specifico arrecato al fondo. La Corte ha inoltre escluso che il ricorso potesse essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove. Ha richiamato altresì il regime della c.d. doppia conforme, rilevando che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era comunque proponibile senza indicare specificamente le diverse rationes decidendi delle due sentenze di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o di ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il modo e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’osservanza degli oneri di deposito e specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per distinguere il fatto principale, costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, dal mero elemento istruttorio o argomentativo.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate specificamente le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    È richiamato come riproduzione del regime della doppia conforme e della conseguente preclusione al motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2012

    Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Integra la disciplina del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo quando il giudice di merito abbia realmente trascurato un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e idoneo, se esaminato, a determinare un esito diverso della lite.
  • Non è deducibile come omesso esame la semplice omessa considerazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sostituire l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la specifica indicazione delle diverse rationes decidendi delle due sentenze di merito, altrimenti è preclusa.
  • Per i contributi consortili, la contestazione del beneficio deve confrontarsi con l’accertamento di merito circa l’esistenza di opere o interventi idonei a procurare un vantaggio specifico al fondo contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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