Cassazione Civile, Ordinanza n. 27720/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a imposta di registro, deducendo la nullità della notifica eseguita a mezzo posta, la carenza di motivazione dell'atto, l'omessa notifica della cartella presupposta e la mancata notifica dell'avviso bonario. In cassazione ha proposto un unico motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella di pagamento fosse stata notificata da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., soggetto privo del potere di notifica, con conseguente inesistenza giuridica della notificazione; ha inoltre dedotto che, essendo la cartella stata recapitata al portiere dello stabile mediante raccomandata a/r, sarebbe stata necessaria la raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. La Corte rileva che la CTR aveva invece ritenuto rituale la notifica della cartella ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, mediante raccomandata a/r recapitata al destinatario, con conseguente preclusione di contestare l'atto presupposto non tempestivamente impugnato tramite l'atto successivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È stata ritenuta inammissibile la censura relativa alla dedotta inesistenza della notificazione per difetto di potere del notificante, poiché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato se e quando l'avesse tempestivamente sollevata nei gradi di merito. È stata poi ritenuta infondata la doglianza sulla necessità della raccomandata informativa: in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella eseguita direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è regolata dalle norme sul servizio postale ordinario e non dalla legge n. 890/1982, sicché non occorre una successiva raccomandata informativa. La Corte richiama anche il principio secondo cui, nella notificazione diretta semplificata, la tutela del contribuente è assicurata dalla possibilità di chiedere la rimessione in termini ove dimostri di non avere avuto conoscenza dell'atto per causa non imputabile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
La notificazione della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto da parte dell'agente della riscossione di raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890/1982, senza necessità di raccomandata informativa successiva.
Non è necessaria la seconda raccomandata prevista da tale norma quando la notifica della cartella avvenga con il meccanismo semplificato dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e non secondo le forme ordinarie richiamate dall'art. 139 c.p.c.
Non si applica alla notificazione diretta della cartella esattoriale effettuata dall'agente della riscossione mediante raccomandata a/r.
Trova applicazione solo nelle ipotesi di irreperibilità relativa nei termini richiamati dalla disciplina tributaria; nel caso deciso, la consegna al portiere non è stata considerata una fattispecie che imponesse gli adempimenti tipici dell'art. 140 c.p.c.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base del coordinamento con l'art. 140 c.p.c. nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario.
La Corte richiama la possibilità per il contribuente di chiedere la rimessione in termini se dimostra di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa non imputabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge invocata dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 813, l. n. 145/2018
Richiamato come norma priva di efficacia retroattiva rispetto alla disciplina applicabile alla notifica della cartella.
Massime di principio
- In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella eseguita direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è una forma semplificata di notificazione regolata dalle norme del servizio postale ordinario, non dalla disciplina della notificazione a mezzo posta della l. n. 890/1982.
- Quando opera il meccanismo notificatorio semplificato dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, non è necessaria una successiva raccomandata informativa, salvo le diverse ipotesi tipiche di irreperibilità relative espressamente ricostruite dalla disciplina applicabile.
- La censura di legittimità che deduca un vizio non esaminato dalla sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente in quale fase e con quale atto lo abbia tempestivamente proposto nel giudizio di merito.
- La parte che contesti la ritualità della notificazione deve misurarsi con la disciplina speciale della riscossione e non può estendere automaticamente alla cartella esattoriale le forme più garantiste previste per altre notificazioni.
- La tutela del contribuente contro gli effetti della notifica semplificata è assicurata, ove ne ricorrano i presupposti, dalla possibilità di chiedere la rimessione in termini dimostrando la mancata conoscenza non imputabile dell'atto.
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