L.R. Umbria 25/2014
Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per l’Umbria, la trasformazione delle IPAB con sede nel territorio regionale in ASP o in persone giuridiche di diritto privato, oppure la loro estinzione nei casi previsti. Stabilisce procedimento, statuti, organi e controlli delle ASP, regole per il personale e il patrimonio, e modifica la l.r. 26/2009 sul sistema dei servizi sociali. Contiene termini di prima applicazione riferiti al 2015 e 2016, ormai superati.
Riordino delle IPAB umbre e disciplina delle ASP
Riordino delle IPAB e disciplina delle ASP in Umbria
La legge regionale umbra disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale nel territorio regionale e regola l’organizzazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) che ne derivano. Il provvedimento coordina inoltre alcune disposizioni della normativa regionale sui servizi sociali.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica alle IPAB umbre, comprese quelle riunite, raggruppate o consorziate, che operano nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e scolastici, nonché a quelle che erogano contributi economici per tali interventi. Il riordino avviene nel rispetto di statuti e tavole di fondazione e mira a favorire il coinvolgimento della comunità locale e del non profit nella programmazione e gestione dei servizi.
Forme del riordino
Il riordino delle IPAB può avvenire in tre modi:
- trasformazione in ASP;
- trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro;
- estinzione, quando la trasformazione non sia possibile.
La trasformazione in ASP è esclusa quando la dimensione dell’ente non giustifica la natura pubblica, il patrimonio o il bilancio sono insufficienti, l’ente è inattivo da almeno due anni oppure le finalità statutarie risultano esaurite o non più conseguibili.
Procedimento di trasformazione
La Giunta regionale stabilisce i criteri di trasformazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La struttura regionale competente richiede poi all’organo di governo dell’IPAB una serie di adempimenti, tra cui la decisione sulla trasformazione, la ricognizione di attività, patrimonio, personale e rapporti giuridici, nonché la proposta di nuovo statuto e, se necessario, del piano operativo di risanamento.
I termini procedimentali sono scanditi da richieste, pareri comunali obbligatori e vincolanti e dall’eventuale intervento della Conferenza di servizi. In caso di inerzia dell’IPAB, la Regione può diffidare l’ente e, decorso inutilmente il termine, nominare un commissario ad acta.
Statuto delle ASP
Lo statuto delle ASP deve mantenere le finalità originarie ed essere coerente con le tavole di fondazione. Deve disciplinare in particolare:
- finalità istituzionali e ambito di intervento;
- composizione degli organi con eventuale presenza di soggetti privati, soci e rappresentanti comunali;
- organizzazione e gestione, inclusa la funzione di direzione;
- nomina, durata, revoca, decadenza, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi;
- requisiti per ricoprire le cariche.
Risanamento, fusione ed estinzione
Le IPAB possono adottare piani di risanamento, razionalizzazione o modifica delle finalità statutarie, anche tramite convenzionamento o fusione, per superare le condizioni ostative alla trasformazione. La Regione approva il piano e, se necessario, attiva la Conferenza di servizi o nomina un commissario ad acta.
L’estinzione è disposta quando il risanamento è impossibile o quando ricorrono le condizioni che rendono impossibile la trasformazione. Il patrimonio è destinato secondo lo statuto o, in mancanza, al comune sede dell’ente con vincolo sociale.
Disciplina delle ASP
Le ASP sono enti pubblici non economici con autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Devono perseguire finalità socio-assistenziali, socio-sanitarie, socio-educative e scolastiche, operando secondo criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità.
Sono previsti come organi il Presidente e il Consiglio di amministrazione; per le ASP di origine associativa lo statuto può prevedere anche l’assemblea dei soci. Il Presidente rappresenta legalmente l’ente, mentre il Consiglio approva statuto, regolamenti, piani, bilanci, convenzioni, partecipazioni e nomine principali. Il Direttore gestisce l’attività amministrativa e può essere condiviso tra più ASP mediante convenzione.
Disciplina delle persone giuridiche di diritto privato
Le IPAB trasformate in persone giuridiche private devono mantenere le finalità originarie. Lo statuto può prevedere l’adesione di altri soggetti che contribuiscano con risorse finanziarie, umane e strumentali, da rappresentare in un’assemblea di partecipazione con funzioni di proposta e vigilanza. L’organo di governo deve comprendere i soggetti previsti dagli atti originari.
Personale, bilancio e rapporti giuridici
Le IPAB trasformate subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e conservano diritti e obblighi anteriori alla trasformazione. La riforma non estingue i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della legge; restano salvi posizione giuridica, trattamento economico e anzianità, mentre i contratti a termine restano fino alla scadenza.
Le ASP applicano principi del codice civile, devono garantire il pareggio di bilancio e adottare bilancio economico pluriennale e bilancio preventivo economico annuale. Tali obblighi si applicano alle IPAB trasformate dall’anno successivo alla trasformazione.
Vigilanza, controllo e poteri sostitutivi
La struttura regionale competente esercita vigilanza e controllo sulle ASP sulle attività e sui risultati di gestione. Le ASP trasmettono annualmente bilanci e relazione sulla gestione. È previsto un controllo preventivo sugli atti di disposizione immobiliare e su statuto e regolamenti.
Per le persone giuridiche di diritto privato la vigilanza regionale riguarda soprattutto gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali su beni vincolati alle finalità istituzionali.
In caso di gravi violazioni, irregolarità gestionali o dissesto economico-finanziario, la Regione può diffidare, sciogliere gli organi e nominare un commissario ad acta; se le finalità statutarie non sono più perseguibili, può disporre l’estinzione e la liquidazione dell’ente.
Relazioni di monitoraggio e tempi di prima applicazione
La Giunta regionale doveva presentare una prima ricognizione delle IPAB entro 6 mesi e una relazione più ampia entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, oltre a una verifica generale dopo 3 anni. Per l’anno 2015 era prevista una disciplina transitoria del Fondo sociale regionale secondo il testo previgente della l.r. 26/2009.
Modifiche alla disciplina dei servizi sociali
La legge modifica la l.r. 26/2009 sul sistema integrato dei servizi sociali, incentivando convenzioni dei Comuni con cooperative sociali di tipo B per forniture di beni e servizi non socio-sanitari né educativi sotto soglia UE. Dal 2016 una quota del Fondo sociale regionale è destinata a tali finalità, con criteri di riparto, requisiti di accesso dei Comuni e controlli definiti dalla Giunta.
Norme finali e abrogazioni
Le IPAB a carattere interregionale con sede legale in Umbria devono trasformarsi secondo la legge, mantenendo il carattere interregionale previa intesa con le altre Regioni interessate. Sono inoltre abrogate alcune vecchie leggi regionali sulla beneficenza pubblica e lo scioglimento delle IPAB, nonché una disposizione della l.r. 11/1995 sulle nomine regionali.
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