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Legge

L.R. Umbria 26/2014

Ulteriore modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).

Normativa regionaleL.R. Umbria 26/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 26/2014 modifica la legge regionale n. 14/2010, restringendo l’ambito delle consultazioni alla lettera c) dell’art. 28: il riferimento alle consultazioni politiche, nazionali o amministrative è sostituito da quello alle sole consultazioni amministrative che coinvolgono oltre il 50% dei Comuni della Regione. La norma ha efficacia ordinaria e non contiene termini temporali specifici.

Modifica della disciplina umbra sulla consultazione regionale

Modifica della disciplina sulle consultazioni regionali

La legge regionale dell’Umbria 12 dicembre 2014, n. 26 interviene in modo puntuale sulla disciplina degli istituti di partecipazione contenuta nella legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14. L’intervento riguarda esclusivamente il presupposto che consente l’attivazione di una specifica forma di consultazione.

Contenuto della modifica

La disposizione sostituisce, nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale n. 14/2010, il riferimento originario alle consultazioni:

  • politiche,
  • nazionali,
  • amministrative, con un ambito più ristretto, riferito alle sole consultazioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell’insieme dei Comuni della Regione.

Effetti applicativi

La modifica comporta che, per la fattispecie richiamata dall’articolo 28, la rilevanza consultiva è limitata alle consultazioni amministrative aventi una diffusione territoriale particolarmente ampia, misurata sul numero dei Comuni umbri coinvolti. Non risultano previste ulteriori procedure, termini o regimi transitori nel testo della legge modificativa.

Ambito territoriale e temporale

La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Umbria. Non sono indicati limiti di durata o scadenze: si tratta di una modifica normativa strutturale della legge regionale n. 14/2010.

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