Cassazione Civile, Sentenza n. 2923/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato al ricorrente in quanto aveva ritenuto non applicabile la sospensione del termine per impugnare prevista dall'istituto dell'accertamento con adesione, sostenendo che l'accertamento notificato alla società fosse divenuto definitivo. Il ricorrente deduceva che l'avviso notificato a lui, quale socio unico e liquidatore, in quanto atto volto a far valere la sua responsabilità ex art.36 DPR 602/1973 per debiti tributari della società costituisce un atto di accertamento che rientra nella disciplina della definizione agevolata (d.lgs. n.218/1997) e quindi determina la sospensione del termine di impugnazione per novanta giorni; ciò rendeva tempestivo il ricorso di primo grado (avviso notificato 27/01/2012; ricorso notificato 25/06/2012, ultimo giorno utile considerando la sospensione).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo: ha affermato che l'atto impositivo notificato al socio/liquidatore per far valere la responsabilità ex art.36 DPR 602/1973 ha natura accertativa e, pertanto, è applicabile l'istituto della definizione agevolata di cui al d.lgs. n.218/1997 con la conseguente sospensione per novanta giorni del termine di decadenza per proporre impugnazione. Ne consegue che il ricorso di primo grado era tempestivo. La sentenza impugnata della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame; inoltre la Corte ha disposto le spese del presente giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La norma disciplina la responsabilità del socio e del liquidatore per i debiti tributari della società; la Corte ha ritenuto che l'atto notificato ai soggetti responsabili ai sensi dell'art.36 abbia natura di atto accertativo quando indica le ragioni della pretesa e gli elementi probatori, e quindi può essere assoggettato alla procedura di adesione
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
art. 1, art. 6 (versione ratione temporis)
Art.1 delimita gli atti definibili (avvisi di accertamento relativi a imposte sui redditi e IVA); art.6 consente di proporre istanza di accertamento con adesione unitamente all'impugnazione e prevede la sospensione per 90 giorni del termine di decadenza per impugnare. La Corte ha esteso l'applicazione di tali disposizioni all'atto notificato al socio/liquidatore ai sensi dell'art.36 DPR 602/1973
Codice di procedura civile
art. 360, comma 1, n. 3; art. 380-bis, comma 1
Art.360 n.3 è richiamato come vizio di motivazione e falsa applicazione di norme come motivo di cassazione; art.380-bis.1 è la norma sul deposito di memorie integrative utilizzata nel processo
Giurisprudenza della Cassazione (precedenti citati)
Cass. n. 18397/2020; Cass. n. 20864/2020; Cass. n. 14570/2021; Cass. n. 22014/2020
I precedenti chiariscono i confini dell'istituto: la definizione con adesione non si applica a meri atti di liquidazione o a provvedimenti sanzionatori (18397/2020; 20864/2020), mentre è necessario un atto che abbia natura accertativa quando si contesta la responsabilità dei soci/liquidatori e l'atto contenga le ragioni e gli elementi della pretesa (14570/2021; 22014/2020). La Corte si è uniformata a tali principi per ritenere l'atto notificato al socio come accertativo
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma di natura processuale richiamata nella fase di svolgimento dell'udienza pubblica (disciplina procedimentale sulle udienze in periodo emergenziale); rilevante solo per la modalità di celebrazione dell'udienza
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione notifica al socio o al liquidatore un atto volto a far valere la loro responsabilità per i debiti tributari della società ai sensi dell'art.36 DPR 602/1973, tale atto va considerato di natura accertativa e può rientrare tra gli atti definibili con adesione ai sensi del d.lgs. n.218/1997; ciò consente di sospendere i termini di impugnazione per 90 giorni
- La definitività dell'avviso di accertamento nei confronti della società (per mancata impugnazione) non preclude l'applicazione dell'istituto della definizione agevolata quando l'atto è notificato separatamente al socio/liquidatore per la loro responsabilità personale
- Non rientrano nella procedura di adesione gli atti di mera liquidazione e gli atti irrogativi di sanzioni: occorre verificare che l'atto contenga effettive ragioni della pretesa e elementi che lo qualifichino come atto di accertamento
- In situazioni analoghe il contribuente destinatario di un atto per responsabilità sociale dovrebbe tempestivamente valutare e, se utile, proporre istanza di accertamento con adesione per ottenere la sospensione del termine di impugnazione
- Perché l'atto sia considerato accertativo è importante che dall'atto emergano chiaramente le ragioni della pretesa e gli elementi comprovanti l'incasso di somme o l'attribuzione di beni della società
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