Ordinanza n. 11356/2026 - Roma, Sezione 1B
per la condanna del resistente Ministero della Difesa per responsabilità contrattuale ex art 2087 cc, a risarcire iure hereditatis in favore dei ricorrenti eredi del de cuius -OMISSIS-, Appuntato scelto dei Carabinieri, tutti i danni alla salute patiti dal suddetto conseguenti all'esposizione continuata dello stesso alle microparticelle di uranio impoverito ed altre noxae patogene, durante la Missione di Pace IPO-EUROFOR-INTEGRATED POLICE UNIT tenutasi dal 3 marzo 2006 all'8 settembre 2006 in Bosnia Erzegovina, nella quale lo stesso ha operato alle dipendenze dell'Amministrazione della difesa , comprendenti : 1) L' inabilità temporanea relativa 50% per il periodo intercorso tra il maggio 2018 (epoca della diagnosi) ed il giugno 2018 (inizio della chemioterapia) ; 2) L'inabilità temporanea assoluta 100% per il periodo intercorso tra il giugno 2018 (inizio della chemioterapia) ed il gennaio 2019 (epoca del decesso), ed il conseguente 3) il danno biologico nella forma del: 3a) il danno terminale , quale biologico temporaneo per incapacità di -OMISSIS- di attendere alle comuni attività quotidiane ed allo svolgimento delle relazioni sociali per un tempo limitato, in quanto destinato a cessare, in considerazione della natura letale della lesione, con l'exitus, ossia con la definitiva estinzione della persona fisica dello stesso, da commisurare all'inabilità temporanea, adeguando la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte del de cuius e pertanto suscettibile di equo aumento del 50% a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale subito, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata alla data della diagnosi della malattia (15/05/2018 v. doc. 10,11,12,13,14 di parte ricorrente) e via via rivalutata sino al saldo” unitamente al 3b) il danno biologico morale terminale, derivante dalla stessa invalidità temporanea assoluta subita dal de cuius consistente nella sofferenza patita da -OMISSIS- che lucidamente e coscientemente ha assistito allo spegnersi della propria vita, considerato il rapido aggravarsi delle condizioni generali di salute che hanno richiesto ripetuti ed urgenti ricoveri ospedalieri conclusi con il decesso dello stesso avvenuto il 09.01.2019, con personalizzazione massima nella sua entità ed intensità tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cassazione sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22228; Cassazione sez. III, 8 luglio 2014, n. 15491), 4) il danno catastrofale, consistente nello stato di sofferenza spirituale per intima paura o patema d'animo sopportato da -OMISSIS- nell'assistere alla progressiva distruzione della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita, stante la prova della cosciente e lucida percezione, da parte del soggetto leso, dell'ineluttabilità della propria fine (Cass., Sez. 3, n. 7126 del 21 marzo 2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24marzo 2011).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comportamenti e condotte del Ministero della Difesa asseritamente lesivi della salute dell'ex militare, con domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis
Esito
La controversia
Gli eredi di un ex Appuntato scelto dei Carabinieri, deceduto nel gennaio 2019, hanno chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni alla salute e degli ulteriori danni non patrimoniali patiti dal de cuius, che assumevano derivati dall'esposizione a microparticelle di uranio impoverito e ad altre noxae patogene durante una missione di pace in Bosnia Erzegovina svolta nel 2006. La domanda era prospettata sia con riferimento alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., sia, secondo quanto rilevato dal Collegio, eventualmente al paradigma aquiliano ex art. 2043 c.c., e comprendeva invalidità temporanea, danno biologico terminale, danno morale terminale e danno catastrofale. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, previa prospettazione alle parti, un possibile difetto di competenza territoriale, poiché il rapporto di pubblico impiego era cessato al momento della proposizione del ricorso e il militare, al momento dell'insorgenza della patologia e del decesso, nonché gli eredi al momento del ricorso, risiedevano nel Comune di Treviso.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato come competente il TAR Veneto. Il Collegio ha escluso l'applicazione del foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a., poiché il rapporto di impiego era cessato al momento del radicamento della controversia. Ha quindi applicato il criterio generale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., relativo agli effetti diretti territorialmente limitati della condotta amministrativa. La controversia riguarda il complessivo agire del Ministero quale datore di lavoro e il danno-evento, costituito dalla lesione dell'integrità psicofisica, si concentra presso il luogo di residenza del danneggiato, anche quando la patologia sia lungolatente rispetto alla condotta causativa. Nel caso concreto gli effetti dannosi erano localizzati nel Veneto, dove il militare risiedeva all'emersione della patologia e al decesso e dove risiedevano gli eredi. La causa dovrà essere riassunta dinanzi al TAR Veneto a cura dei ricorrenti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Il criterio della sede e quello dell'efficacia spaziale sono complementari; il criterio della sede cede a quello dell'efficacia quando gli effetti diretti della condotta sono limitati alla circoscrizione di un diverso TAR. Nel caso di una domanda risarcitoria per danni alla salute derivanti da condotte del datore pubblico, l'effetto-danno si localizza presso la residenza del danneggiato quando il rapporto di impiego sia cessato.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Il foro speciale del pubblico impiego opera nelle controversie riguardanti i pubblici dipendenti soltanto quando il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso al momento della proposizione del giudizio.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Dichiarata l'incompetenza territoriale, il processo può proseguire davanti al giudice indicato mediante riassunzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
art. 2087 c.c.
La domanda risarcitoria era qualificata dai ricorrenti come responsabilità contrattuale del datore di lavoro per omessa tutela delle condizioni di salute del dipendente; la qualificazione sostanziale della responsabilità non incide, nel caso deciso, sul criterio di competenza territoriale applicabile.
art. 2043 c.c.
Il criterio di localizzazione dell'effetto-danno è stato ritenuto applicabile anche ove la domanda sia ricondotta al paradigma della responsabilità aquiliana.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, il foro speciale previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. si applica se il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso al momento della proposizione del ricorso; se il rapporto è cessato, si applica il criterio generale dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
- Nelle domande risarcitorie relative a danni alla salute derivanti da comportamenti dell'amministrazione-datore di lavoro, quando il rapporto di impiego sia cessato, la res controversa può essere localizzata nel luogo di residenza del danneggiato, quale sede in cui si concentra l'effetto-danno costituito dalla lesione dell'integrità psicofisica, anche se la condotta causativa è stata realizzata altrove e la patologia è emersa dopo un lungo periodo.
- Il criterio dell'efficacia spaziale di cui all'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. si applica anche alle controversie aventi ad oggetto comportamenti della pubblica amministrazione e non soltanto ai giudizi impugnatori.
- La qualificazione della domanda risarcitoria come responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. oppure come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. non modifica, ai fini della competenza territoriale, la rilevanza del luogo in cui si concentra il danno-evento alla salute.
- La competenza territoriale dei TAR è inderogabile e deve essere individuata secondo criteri predeterminati; non è rimessa alla scelta delle parti né può essere accentrata presso il TAR Lazio per il solo fatto che l'amministrazione resistente abbia sede a Roma.
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