Sentenza del 20/06/2019 n. 16556 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia Sud ha impugnato la sentenza della CTR di Roma che aveva confermato l'accoglimento dell'impugnazione del contribuente contro il preavviso di fermo amministrativo. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo di aver dimostrato la regolarità della notifica delle cartelle mediante la produzione della matrice di una cartella e degli avvisi di ricevimento delle altre. Con il secondo motivo ha contestato l'annullamento del preavviso di fermo per asserita carenza di motivazione circa la scelta del fermo amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di autosufficienza ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché Equitalia non aveva indicato con precisione le modalità di notifica delle cartelle, non aveva riprodotto adeguatamente il contenuto dei documenti rilevanti e non aveva chiarito a quale firma si riferisse la contestata mancanza. Tali elementi erano necessari per verificare quali documenti dovessero essere prodotti in base alla modalità di notifica utilizzata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione non esaminata dal giudice d'appello, in quanto assorbita. Il preavviso di fermo è quindi rimasto annullato. Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.900,00 oltre accessori e spese generali, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
La disposizione è stata richiamata da Equitalia per sostenere la regolarità della documentazione relativa alle cartelle e alle notifiche. La Corte, tuttavia, non ha accolto la censura, ritenendo il motivo non autosufficiente.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo preciso gli atti e i documenti utilizzati, il loro contenuto rilevante e il luogo della loro produzione, così da consentire alla Corte di verificare la fondatezza delle censure senza dover consultare autonomamente il fascicolo di merito.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Il concessionario deve conservare e, in caso di contestazione, produrre la documentazione idonea a dimostrare la notifica della cartella. In caso di notifica tramite ufficiale giudiziario o messo occorrono la cartella o copia, insieme alla relata di notifica; in caso di notifica postale occorrono la ricevuta di ritorno e l'estratto di ruolo relativo alla pretesa.
D.P.R. n. 602/1973, art. 86
La norma disciplina il fermo amministrativo dei beni mobili registrati. La relativa censura non è stata esaminata nel merito perché la questione era stata ritenuta assorbita dal giudice d'appello.
Codice di procedura civile, art. 370
La disposizione è stata richiamata in relazione alla costituzione dell'Agenzia delle entrate nel giudizio di cassazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando si contesta la notifica di cartelle esattoriali, l'ente di riscossione deve produrre documentazione coerente con la modalità concretamente utilizzata: relata e copia della cartella per la notifica tramite messo o ufficiale giudiziario; ricevuta di ritorno ed estratto di ruolo per la notifica postale.
- La semplice produzione delle cartelle o di documenti non chiaramente collegati tra loro può non essere sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica, soprattutto se non è possibile verificare la corrispondenza tra l'atto notificato e la relativa ricevuta o relata.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale indicare con precisione gli atti, i documenti, il loro contenuto rilevante e il luogo della loro produzione. La mancata autosufficienza comporta l'inammissibilità del motivo senza esame del merito.
- Se il ricorrente non chiarisce quale firma manchi o quale soggetto avrebbe dovuto sottoscrivere l'atto, la censura sulla validità della notifica può risultare indeterminata e quindi inammissibile.
- Una questione non esaminata dal giudice d'appello perché assorbita non può essere utilmente contestata per la prima volta in cassazione, salvo prima ottenere la riapertura dell'esame da parte del giudice competente.
- L'inammissibilità del ricorso lascia ferma la decisione favorevole al contribuente e comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 42 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 521 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 799 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 934 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 1243 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 1857 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →