Regolamento (UE) 2019/110
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/110 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio di semi di Allanblackia quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’estensione d’uso dell’olio di semi di Allanblackia quale nuovo alimento, aggiornando di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’autorizzazione riguarda due categorie di alimenti, con un tenore massimo di 30 g/100 g, e impone la denominazione specifica da riportare in ეტichetta. Sono inoltre aggiornate le specifiche tecniche del prodotto, inclusi i parametri di composizione e di qualità.
Autorizzazione dell’estensione d’uso dell’olio di semi di Allanblackia come nuovo alimento e aggiornamento delle relative condizioni d’uso, etichettatura e specifiche nell’elenco اتح del regolamento (UE) 2017/2470.
Ambito di applicazione
Si applica all’olio di semi di Allanblackia, come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, limitatamente agli usi autorizzati nell’Unione europea. L’estensione riguarda le margarine e creme spalmabili a base di panna e le miscele di oli vegetali e latte rientranti nella categoria dei prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande, con un livello massimo di 30 g/100 g per ciascuna categoria. L’atto modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ed è direttamente applicabile negli Stati membri; per le miscele di oli vegetali e latte sono esclusi gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva come definiti nel regolamento (UE) n. 1308/2013.
Autorizzazione dell’estensione d’uso dell’olio di semi di Allanblackia come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/110 della Commissione interviene nell’ambito della disciplina sui nuovi alimenti prevista dal regolamento (UE) 2015/2283. La finalità è autorizzare l’estensione dell’uso dell’olio di semi di Allanblackia e aggiornare l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, tenendo conto del parere scientifico dell’EFSA e della precedente autorizzazione rilasciata nel 2008 per usi più limitati.
Contesto normativo e iter di valutazione
Il regolamento ricorda che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. L’elenco è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La Commissione, in applicazione dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, ha esaminato una domanda presentata da Unilever NV/Unilever PLC il 22 settembre 2014 alle autorità olandesi ai sensi del previgente regolamento (CE) n. 258/97.
La domanda riguardava:
- l’estensione dell’uso a una nuova categoria di alimenti, in particolare le miscele di oli vegetali e latte;
- l’aumento dei livelli massimi di uso per le categorie già autorizzate;
- la modifica di alcune specifiche tecniche del prodotto.
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata consultata il 25 aprile 2018 e ha adottato il 27 giugno 2018 un parere scientifico favorevole sulla sicurezza dell’olio di semi di Allanblackia per gli usi estesi richiesti. Il regolamento sottolinea che il parere è conforme ai requisiti dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283 e che le misure adottate sono coerenti con il parere del comitato permanente competente.
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda esclusivamente l’olio di semi di Allanblackia come nuovo alimento. Gli usi consentiti sono due:
- margarine e creme spalmabili a base di panna;
- miscele di oli vegetali e latte rientranti nella categoria dei prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande.
Per entrambe le categorie il livello massimo autorizzato è pari a 30 g/100 g. Per le miscele di oli vegetali e latte è specificato che restano esclusi gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva, come definiti nell’allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Requisiti di etichettatura
Il regolamento introduce un obbligo specifico di denominazione in etichetta: i prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento devono riportare la dicitura “olio di semi di Allanblackia”.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato sostituisce integralmente la voce relativa all’olio di semi di Allanblackia nella tabella delle specifiche del regolamento (UE) 2017/2470. Il nuovo alimento è descritto come ottenuto dai semi di Allanblackia delle specie:
- A. floribunda, sinonimo di A. parviflora;
- A. stuhlmannii.
Le specifiche riportano inoltre i seguenti parametri principali:
- composizione in acidi grassi: somma di acido laurico, miristico e palmitico (C12:0 — C14:0 — C16:0) inferiore al 4,0%; acido stearico 45-58%; acido oleico 40-51%; acidi grassi polinsaturi inferiori al 2%;
- caratteristiche di qualità: acidi grassi liberi massimo 0,1% degli acidi grassi totali; acidi grassi trans massimo 1,0%; indice di perossido massimo 1,0 meq/kg; sostanze insaponificabili massimo 1,0% p/p; indice di saponificazione 185-198 mg KOH/g.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e aggiornamento dell’elenco dell’Unione
La voce relativa all’“olio di semi di Allanblackia” nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, è modificata secondo l’allegato del regolamento. L’atto dà attuazione all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e aggiorna formalmente l’elenco europeo.
Condizioni d’uso autorizzate
L’olio di semi di Allanblackia può essere impiegato nelle margarine e creme spalmabili a base di panna e nelle miscele di oli vegetali e latte (prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande), fino a un livello massimo di 30 g/100 g. Per le miscele di oli vegetali e latte sono esclusi gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva.
Requisito di etichettatura
La denominazione del nuovo alimento che deve figurare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “olio di semi di Allanblackia”.
Specifiche del nuovo alimento
Sono sostituite le specifiche dell’olio di semi di Allanblackia. Il prodotto è definito come ottenuto dai semi di Allanblackia delle specie A. floribunda (sinonimo di A. parviflora) e A. stuhlmannii. Sono indicati limiti compositivi e di qualità, tra cui: somma degli acidi laurico, miristico e palmitico (C12:0 — C14:0 — C16:0) inferiore a 4,0%; acido stearico 45-58%; acido oleico 40-51%; acidi grassi polinsaturi inferiori al 2%; acidi grassi liberi massimo 0,1% degli acidi grassi totali; acidi grassi trans massimo 1,0%; indice di perossido massimo 1,0 meq/kg; sostanze insaponificabili massimo 1,0% p/p; indice di saponificazione 185-198 mg KOH/g.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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