Regolamento (UE) 2019/108
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/108 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo ingrediente alimentare estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento costituito dall’olio/estratto lipidico di krill antartico (Euphausia superba), colmando il divario tra le precedenti autorizzazioni sul tenore di fosfolipidi. Aggiorna conseguentemente l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Le nuove specifiche fissano, tra l’altro, un intervallo di fosfolipidi da almeno 35 % a meno del 60 %, mantenendo i requisiti su EPA, DHA, ossidazione, perossidi e umidità.
Modifica delle specifiche del nuovo alimento "olio di krill antartico estratto da Euphausia superba" e aggiornamento dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica al nuovo alimento "olio di krill antartico estratto da Euphausia superba" immesso sul mercato dell’Unione come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, nonché all’aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Rileva per gli operatori del settore alimentare che producono, commercializzano o utilizzano tale ingrediente e per le autorità che verificano la conformità delle specifiche autorizzate. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle specifiche dell’olio di krill antartico estratto da Euphausia superba
Il regolamento interviene nell’ambito della disciplina UE sui nuovi alimenti, prevista dal regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione, richiamando le autorizzazioni precedenti relative all’estratto lipidico di krill antartico e al suo uso negli integratori alimentari, modifica le specifiche del prodotto per coprire un intervallo di fosfolipidi che risultava non autorizzato tra le precedenti soglie del 35 %–50 % e del minimo 60 %.
Contesto normativo e motivazione
Il testo ricorda che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. L’elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, adottato in attuazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283. Ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento, la Commissione decide sull’autorizzazione e sull’aggiornamento dell’elenco.
La domanda di modifica è stata presentata da Aker BioMarine Antarctic A/S il 29 agosto 2018 e mira ad aumentare il tenore massimo di fosfolipidi da 50 % a meno del 60 %, così da ricomprendere il range attualmente escluso dalle autorizzazioni esistenti. La Commissione ritiene che non sia necessaria una nuova valutazione EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, poiché la modifica non incide negativamente sulle conclusioni di sicurezza già formulate: se un determinato livello di un componente è sicuro, livelli inferiori sono considerati sicuri.
Modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati
Con l’articolo 1, la voce relativa a "olio di krill antartico estratto da Euphausia superba" è modificata nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. Con l’articolo 2, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è aggiornato di conseguenza.
Specifiche autorizzate del nuovo alimento
L’allegato sostituisce integralmente la voce di specifica del prodotto nella tabella 2 del regolamento (UE) 2017/2470. Il nuovo alimento è descritto come estratto lipidico ottenuto da krill congelato tritato o da farina di krill essiccato tramite solvente di estrazione approvato ai sensi della direttiva 2009/32/CE. Il processo prevede la rimozione di proteine e materiale residuo mediante filtrazione e l’eliminazione di solventi residui e acqua per evaporazione.
Le specifiche fissate sono le seguenti:
- indice di saponificazione: ≤ 230 mg KOH/g;
- indice di perossido: ≤ 3 meq O2/kg di olio;
- stabilità ossidativa: obbligo di dimostrazione mediante un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale o internazionale, ad esempio AOAC;
- umidità e sostanze volatili: ≤ 3 % oppure 0,6 espresso come attività dell’acqua a 25 °C;
- fosfolipidi: da ≥ 35 % a < 60 %;
- acidi grassi trans: ≤ 1 %;
- EPA: ≥ 9 %;
- DHA: ≥ 5 %.
Effetti pratici per gli operatori
L’intervento normativo consente la commercializzazione nell’Unione del nuovo alimento con un contenuto di fosfolipidi compreso tra il 50 % e il 60 %, prima non coperto dalle autorizzazioni vigenti. Per gli operatori del settore alimentare ciò comporta la necessità di conformare formulazioni, controlli qualitativi e documentazione tecnica alle nuove specifiche autorizzate.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione della modifica delle specifiche
La Commissione modifica, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la voce relativa al nuovo alimento "olio di krill antartico estratto da Euphausia superba" inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. La modifica riguarda le specifiche del prodotto e risponde alla domanda presentata da Aker BioMarine Antarctic A/S il 29 agosto 2018.
Aggiornamento dell’elenco dell’Unione
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento, con sostituzione della voce relativa al nuovo alimento nella tabella 2 (Specifiche).
Nuove specifiche tecniche del prodotto
L’estratto lipidico del krill antartico è ottenuto da krill congelato tritato o da farina di krill essiccato mediante solvente di estrazione approvato ai sensi della direttiva 2009/32/CE; proteine e residui sono rimossi per filtrazione e i solventi/acqua residui per evaporazione. Le specifiche includono: indice di saponificazione ≤ 230 mg KOH/g; indice di perossido ≤ 3 meq O2/kg di olio; stabilità ossidativa dimostrata con metodo adeguato e riconosciuto; umidità e sostanze volatili ≤ 3 % o 0,6 come attività dell’acqua a 25 °C; fosfolipidi da ≥ 35 % a < 60 %; acidi grassi trans ≤ 1 %; EPA ≥ 9 %; DHA ≥ 5 %.
Valutazione di sicurezza e motivazione della modifica
La Commissione ritiene non necessaria una nuova valutazione dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, poiché livelli inferiori di un componente già valutato come sicuro sono anch’essi considerati sicuri. La modifica colma il divario esistente nel range di fosfolipidi tra le precedenti autorizzazioni (35 %–50 % e almeno 60 %).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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