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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/103

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione, del 23 gennaio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda il chiarimento, l'armonizzazione e la semplificazione, nonché il rafforzamento, di determinate misure specifiche di sicurezza area (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per aggiornare e precisare diverse misure di sicurezza aerea. Le modifiche incidono su controlli dei precedenti del personale, requisiti dei tesserini aeroportuali, uso di tecnologie di screening, trattamento di passeggeri, bagagli e merci in transito, nonché sugli standard minimi per dispositivi di sicurezza come SMD, SED ed EVD. Vengono inoltre rafforzati i profili formativi e di cultura della sicurezza, con attenzione alla minaccia interna e alla radicalizzazione.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 in materia di sicurezza dell’aviazione civile, con chiarimenti, armonizzazioni, semplificazioni e rafforzamento di misure specifiche di security aeroportuale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione europea, in particolare alle misure di attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 e al relativo allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Riguarda aeroporti, aeromobili, passeggeri, membri dell’equipaggio, bagagli, merci, posta, forniture aeroportuali e personale che svolge attività di screening, controllo accessi e altri controlli di sicurezza. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; alcune modifiche si applicano dal 31 dicembre 2020 e altre dal 1o febbraio 2019. Sono previste specifiche regole per paesi terzi e per alcuni paesi e territori considerati equivalenti ai fini della sicurezza del bagaglio da stiva.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/103: modifica del regolamento (UE) 2015/1998 in materia di sicurezza aerea

Il regolamento aggiorna le disposizioni di attuazione delle norme comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenute nel regolamento (CE) n. 300/2008. La Commissione richiama l’esperienza applicativa del regolamento (UE) 2015/1998, l’evoluzione delle minacce e delle tecnologie di sicurezza, nonché l’esigenza di chiarire, armonizzare e semplificare alcune misure operative.

Ambito e finalità della modifica

L’intervento riguarda l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e incide su controlli in aeroporto, screening di passeggeri, bagagli, merci e posta, requisiti per il personale e specifiche tecniche di alcuni dispositivi di sicurezza. Le modifiche hanno anche l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza, con attenzione alla minaccia interna e alla radicalizzazione.

Sicurezza delle aree critiche e accessi non autorizzati

Il punto 1.1.3.4 viene riscritto per chiarire quando debba essere effettuata tempestivamente un’ispezione di sicurezza delle parti critiche di un aeromobile che potrebbero essere state contaminate. La misura opera quando vi abbiano avuto accesso persone non sottoposte a screening, oppure passeggeri e membri dell’equipaggio provenienti da taluni paesi terzi o da aeroporti dell’Unione in cui lo Stato membro interessato abbia applicato deroghe al regolamento (UE) n. 1254/2009. La regola non si applica se l’aeromobile viene sottoposto a ispezione di sicurezza e, per le lettere b) e c), riguarda solo le parti critiche utilizzate per bagaglio da stiva già sottoposto a screening e/o passeggeri in partenza già sottoposti a screening.

Tesserini identificativi, pass aeroportuali e accessi veicolari

Il nuovo punto 1.2.3 disciplina il rilascio e l’uso dei tesserini identificativi dei membri dell’equipaggio e dei tesserini di ingresso in aeroporto. Essi possono essere rilasciati solo a chi abbia una necessità operativa e abbia superato il controllo rafforzato dei precedenti personali; la validità massima è di cinque anni. Il tesserino va disattivato o ritirato se il controllo non è superato e deve essere indossato visibilmente nelle aree sterili; la mancata esposizione può comportare fermo e, se del caso, segnalazione. È inoltre previsto l’obbligo di restituzione in caso di richiesta dell’autorità competente o del soggetto emittente, cessazione del rapporto, cambio datore di lavoro, mutamento della necessità di accesso, scadenza o ritiro. Smarrimento, furto o mancata restituzione devono essere immediatamente comunicati; per i tesserini elettronici è prevista l’immediata disattivazione.

Il punto 1.2.6.3 viene poi aggiornato per imporre che il lasciapassare elettronico del veicolo sia collegato al soggetto o alla società registrati mediante una banca dati sicura e sia leggibile elettronicamente anche nelle aree lato volo.

Tecnologie di screening e loro utilizzo

Il regolamento aggiorna l’elenco e l’uso dei dispositivi di screening nel capitolo 1 e nel capitolo 4. Sono richiamati dispositivi ETD combinati con HHMD, introdotti i dispositivi SMD e SED e precisato che SMD e SED possono essere utilizzati solo come modalità supplementare di screening. I cani antiesplosivo, i dispositivi ETD e gli ETD in combinazione con SED sono ammessi solo come modalità supplementare o in alternanza imprevedibile con ispezioni manuali e altri strumenti di controllo.

Nel capitolo 4 si chiarisce inoltre che i passeggeri e il bagaglio a mano provenienti da determinati transiti diretti sono considerati come in arrivo da paese terzo, salvo prova di screening già effettuato. Per i LAG, l’esenzione dallo screening con sistemi LEDS è consentita solo se si tratta di contenitori individuali fino a 100 ml, inseriti in un sacchetto trasparente richiudibile da massimo 1 litro, completamente chiuso.

Bagaglio da stiva, paesi equivalenti e transiti

Nel capitolo 5, oltre a chiarire il trattamento del bagaglio da stiva proveniente da transiti diretti o da aeroporti dell’Unione in deroga, l’appendice 5-A viene sostituita con l’elenco dei paesi terzi e dei territori considerati equivalenti ai fini delle norme di sicurezza del bagaglio da stiva. L’elenco include Canada, alcune isole e territori della Corona britannica, Montenegro, Singapore, Israele e Stati Uniti.

La Commissione deve informare immediatamente gli Stati membri se dispone di informazioni che dimostrino che le norme di sicurezza applicate in tali paesi o territori non sono più equivalenti oppure che l’equivalenza è stata ripristinata grazie a misure correttive o compensative.

Merci e posta: continuità documentale e trattamento delle spedizioni non conformi

Nel capitolo 6 si interviene sui documenti di accompagnamento delle spedizioni aeree. Per le spedizioni consolidate, l’ACC3 o il RA3 che le ha effettuate deve conservare i dati di ciascuna spedizione almeno fino all’orario previsto di arrivo nel primo aeroporto UE o per 24 ore, se tale termine è più lungo. Sono poi introdotte regole specifiche per le spedizioni in transito diretto o indiretto: se la documentazione non è conforme, le spedizioni sono trattate secondo il capitolo 6.7 o 6.2 prima del volo successivo, a seconda del paese di provenienza. Per le spedizioni provenienti da paesi dell’appendice 6-F, i documenti devono comunque essere almeno conformi allo schema ICAO di Dichiarazione di sicurezza della spedizione.

Affidabilità del personale, radicalizzazione e minaccia interna

Il nuovo punto 11.0.8 definisce la radicalizzazione come un processo di socializzazione all’estremismo che porta ad abbracciare idee e opinioni potenzialmente idonee a condurre ad atti terroristici. Il punto 11.0.9 stabilisce che, nella valutazione dell’affidabilità della persona, gli Stati membri considerano almeno i reati di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2016/681 e i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541, questi ultimi qualificati espressamente come reati che comportano interdizione.

Controlli dei precedenti personali e selezione del personale

Il nuovo punto 11.1 introduce una disciplina molto più dettagliata dei controlli dei precedenti personali. Chi opera o è responsabile di screening, controlli accesso o altri controlli di sicurezza in area sterile deve aver superato il controllo rafforzato; chi svolge le medesime funzioni in aree non sterili o ha accesso senza scorta a determinate categorie di merci e materiali può essere soggetto a controllo rafforzato o standard, secondo la decisione dell’autorità competente.

Il controllo rafforzato deve almeno: accertare l’identità, verificare precedenti penali negli Stati di residenza negli ultimi cinque anni, verificare attività professionale, studi e interruzioni negli ultimi cinque anni e acquisire dati di intelligence e altre informazioni pertinenti. Il controllo standard richiede almeno identità, precedenti penali e verifica di attività professionale/studi/interruzioni negli ultimi cinque anni. I controlli devono essere completati prima della formazione iniziale che consente accesso a informazioni sensibili, e, se necessario, prima dell’autorizzazione a svolgere i controlli di sicurezza.

Il controllo è considerato non superato se mancano elementi essenziali o se, in qualsiasi momento, non garantisce l’affidabilità richiesta. Gli Stati membri devono predisporre meccanismi efficaci per la condivisione delle informazioni a livello nazionale e con gli altri Stati membri. Inoltre, i controlli devono essere sottoposti a revisione continua con notifica tempestiva di eventi rilevanti oppure essere ripetuti a intervalli regolari: non oltre 12 mesi per i controlli rafforzati e non oltre 3 anni per i controlli standard.

La selezione del personale deve includere almeno domanda scritta e colloquio, con valutazione iniziale delle capacità e attitudini. Le persone selezionate devono avere idoneità mentale e fisica e tali requisiti vanno valutati durante la selezione e prima del termine dell’eventuale periodo di prova. La documentazione della selezione, inclusi i risultati delle prove, va conservata per tutta la durata del contratto.

Il regolamento richiede inoltre che i programmi di sicurezza degli operatori prevedano una strategia interna e misure correlate per affrontare la minaccia interna e rafforzare la sensibilizzazione del personale e la cultura della sicurezza.

Regime transitorio dei precedenti personali

I controlli dei precedenti completati con successo entro il 31 dicembre 2020 restano validi fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 30 giugno 2023. I controlli preliminari all’assunzione sono soppressi entro il 31 luglio 2019; chi li ha già completati deve essere sottoposto a un controllo dei precedenti al più tardi entro il 30 giugno 2020.

Formazione, certificazione e cultura della sicurezza

Sono aggiornati molti profili formativi del capitolo 11.2, in particolare con l’inserimento della conoscenza degli elementi che contribuiscono a una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell’aviazione, incluse minacce interne e radicalizzazione. Questa impostazione viene estesa a diverse categorie di personale.

Per gli addetti che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi EDS è prevista una nuova certificazione almeno ogni 3 anni. La certificazione iniziale deve includere un test standard di interpretazione delle immagini; la procedura di nuova certificazione deve includere sia il test sia una valutazione delle prestazioni operative. La valutazione delle prestazioni dei singoli addetti va effettuata ogni 6 mesi, con trasmissione dei risultati all’interessato, loro registrazione e utilizzo per individuare carenze e orientare formazione e prove future; tali risultati possono essere presi in considerazione anche per rinnovi di certificazione o approvazione.

Requisiti tecnici per dispositivi di sicurezza

Il capitolo 12 è integrato da regole generali secondo cui, quando sono combinati dispositivi di sicurezza di tipo diverso, ciascuno deve soddisfare le specifiche e gli standard richiesti sia singolarmente sia in combinazione. Inoltre, i dispositivi devono essere posizionati, installati e mantenuti secondo le istruzioni del fabbricante.

Per la proiezione delle immagini CTI con sistemi EDS utilizzati esclusivamente per il bagaglio da stiva, il relativo requisito si applica solo dal 1o settembre 2020. È anche stabilito che lo standard 2.1 si applica agli scanner di sicurezza installati dal 1o gennaio 2021.

Dispositivi per le calzature e per i vapori esplosivi

Il nuovo capitolo 12.12 disciplina i dispositivi SMD e SED. Gli SMD devono rilevare e segnalare, con allarme, la presenza di oggetti metallici specificati; gli SED devono rilevare e segnalare la presenza di esplosivi specificati. La capacità di rilevazione deve essere indipendente dalla posizione e dall’orientamento dell’oggetto o dell’esplosivo. I dispositivi devono essere collocati su base solida, avere indicatore visivo di funzionamento e parametri di rilevazione protetti contro accessi non autorizzati. Devono inoltre emettere allarmi visivi e acustici percepibili entro 1 metro.

Per gli SMD sono previsti due standard: quelli usati esclusivamente per persone diverse dai passeggeri devono rispettare almeno lo standard 1, quelli per i passeggeri lo standard 2. Tutti gli SMD devono essere in grado di determinare la causa degli allarmi generati da un WTMD nella zona compresa tra la superficie di sostegno della calzatura e almeno 35 cm al di sopra di essa. I dettagli tecnici sono rinviati alla decisione di esecuzione C(2015) 8005.

Il nuovo capitolo 12.14 riguarda i dispositivi EVD: quelli usati per screening di bagaglio da stiva o merci devono rispettare almeno lo standard 1, mentre quelli utilizzati per persone o bagaglio a mano devono rispettare almeno lo standard 3. Anche qui i dettagli tecnici sono rinviati alla decisione di esecuzione C(2015) 8005.

Decorrenza e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2019, ma alcune disposizioni hanno applicazione differita al 31 dicembre 2020. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e costituisce una modifica puntuale del quadro tecnico-operativo di sicurezza aerea previsto dal regolamento (UE) 2015/1998.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento 2015/1998

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sia modificato secondo l’allegato del nuovo regolamento, che contiene gli aggiornamenti puntuali alle misure di security.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il 1o febbraio 2019. Tuttavia, i punti 2, 20, 25, 26, da 28 a 38, 44 e 45 dell’allegato si applicano dal 31 dicembre 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Sicurezza delle parti critiche degli aeromobili

È riformulato il punto 1.1.3.4: le parti critiche contaminate o potenzialmente contaminate devono essere ispezionate al più presto quando vi abbiano avuto accesso persone non sottoposte a screening, oppure passeggeri/membri dell’equipaggio provenienti da taluni paesi terzi o da aeroporti UE in deroga alle norme comuni. La disposizione non si applica se l’aeromobile è sottoposto a ispezione di sicurezza e opera solo per specifiche parti critiche legate a bagaglio da stiva o passeggeri già sottoposti a screening.

Tesserini identificativi e tesserini di ingresso in aeroporto

Il nuovo punto 1.2.3 stabilisce che i tesserini per membri dell’equipaggio e i pass aeroportuali possono essere rilasciati solo a persone con esigenza operativa che abbiano superato il controllo rafforzato dei precedenti personali. I tesserini valgono massimo cinque anni, devono essere disattivati o ritirati se il controllo non è superato, vanno indossati visibilmente nelle aree sterili e devono essere restituiti in vari casi (cessazione del rapporto, cambio datore di lavoro, cessata necessità, scadenza o ritiro). Smarrimento, furto o mancata restituzione devono essere notificati immediatamente.

Banca dati per i lasciapassare elettronici per veicoli

Il punto 1.2.6.3 viene modificato per richiedere che il lasciapassare elettronico del veicolo sia collegato al vettore o all’utente tramite una banca dati sicura di registrazione e che sia leggibile elettronicamente anche nelle aree lato volo.

Nuovi mezzi di screening e uso supplementare

Sono aggiornati i mezzi ammessi per lo screening con l’introduzione o il richiamo di dispositivi ETD, SMD, SED, HHMD ed EVD. I dispositivi SMD e SED possono essere usati solo come modalità supplementare di screening; analogamente i cani antiesplosivo, gli ETD e gli ETD in combinazione con SED sono ammessi solo in via supplementare o in alternanza imprevedibile con altri controlli.

Trattamento dei passeggeri e del bagaglio in transito

I punti 4.0.3 e 4.0.6 chiariscono che passeggeri e bagaglio a mano in arrivo tramite transito diretto, da paesi terzi o da aeroporti UE in deroga, sono considerati in arrivo da un paese terzo salvo conferma di screening già effettuato. Regole analoghe sono introdotte per il bagaglio da stiva ai punti 5.0.3 e 5.0.6.

Liquidi, aerosol e gel

Il punto 4.1.3.1 è riscritto: i LAG trasportati dai passeggeri possono beneficiare dell’esenzione dallo screening con sistemi LEDS all’ingresso nell’area sterile se sono in contenitori individuali da massimo 100 ml, inseriti in un sacchetto trasparente richiudibile da massimo 1 litro, chiuso e contenente comodamente il materiale. Il punto 4.1.3.2 è soppresso.

Bagaglio da stiva e paesi considerati equivalenti

L’appendice 5-A è sostituita e elenca i paesi terzi, nonché alcuni paesi e territori ai sensi dell’articolo 355 TFUE, per i quali si presume l’equivalenza delle norme di sicurezza del bagaglio da stiva: Canada, Isole Fær Øer (aeroporto di Vagar), Groenlandia (aeroporto di Kangerlussuaq), Guernsey, Isola di Man, Jersey, Montenegro, Singapore (aeroporto Changi), Israele (Ben Gurion) e Stati Uniti. La Commissione deve informare gli Stati membri se dispone di informazioni che fanno dubitare dell’equivalenza o che ne attestano il ripristino.

Merci e posta: documenti di accompagnamento e transito

Nel capitolo 6 sono aggiornate le regole di registrazione delle informazioni e dei documenti di accompagnamento. Per spedizioni consolidate, l’ACC3 o il RA3 conserva i dati di ogni singola spedizione almeno fino all’orario previsto di arrivo al primo aeroporto UE o per 24 ore, se più lungo. Le spedizioni in transito diretto o indiretto con documentazione non conforme sono trattate, a seconda del paese di provenienza, secondo il capitolo 6.7 o 6.2 prima del volo successivo. Per alcuni paesi è richiesta almeno la conformità allo schema ICAO di Dichiarazione di sicurezza della spedizione.

Definizione di radicalizzazione e criteri di affidabilità

Sono introdotte la definizione di "radicalizzazione" come socializzazione all’estremismo idonea a condurre ad atti terroristici e la regola secondo cui, nella valutazione dell’affidabilità, gli Stati membri considerano almeno i reati elencati nell’allegato II della direttiva (UE) 2016/681 e i reati di terrorismo della direttiva (UE) 2017/541, considerati reati che comportano interdizione.

Controlli dei precedenti personali e selezione del personale

Il nuovo punto 11.1 disciplina in modo dettagliato controlli rafforzati e standard dei precedenti personali. Chi svolge o supervisiona screening e controlli in area sterile deve aver superato il controllo rafforzato; chi opera in altre aree o ha accesso a merci, posta, forniture o materiali del vettore può essere soggetto a controllo rafforzato o standard. Sono fissati contenuti minimi dei controlli, tempi di completamento, meccanismi di condivisione delle informazioni, revisione continua o ripetizione periodica, requisiti di selezione (modulo, colloquio, capacità fisiche e mentali) e obblighi di conservazione documentale.

Validità dei controlli e regime transitorio

I controlli dei precedenti completati con successo entro il 31 dicembre 2020 restano validi fino alla scadenza o comunque non oltre il 30 giugno 2023. I controlli preliminari all’assunzione sono soppressi entro il 31 luglio 2019 e chi li ha già completati deve essere sottoposto a controllo dei precedenti entro il 30 giugno 2020.

Formazione e cultura della sicurezza

Sono rafforzati i contenuti formativi del capitolo 11.2: in più punti si richiede conoscenza degli elementi che contribuiscono a una solida e resiliente cultura della sicurezza, incluse minacce interne e radicalizzazione. È inoltre previsto che i programmi di sicurezza degli operatori contengano una strategia interna adeguata per sensibilizzare il personale.

Certificazione degli addetti allo screening e test di interpretazione immagini

Per chi utilizza apparecchiature a raggi X o sistemi EDS è richiesta una nuova certificazione almeno ogni 3 anni. In sede iniziale e di rinnovo è previsto un test standard di interpretazione delle immagini, insieme a una valutazione delle prestazioni operative. La valutazione delle prestazioni dei singoli addetti va effettuata ogni 6 mesi, con registrazione e utilizzo dei risultati per correggere le carenze formative.

Requisiti tecnici per dispositivi di sicurezza

Sono introdotte regole generali per dispositivi combinati e per installazione/manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante. È precisato che, se si utilizza la proiezione immagini CTI con sistemi EDS per il solo bagaglio da stiva, il relativo requisito si applica dal 1o settembre 2020. Gli scanner di sicurezza installati dal 1o gennaio 2021 devono soddisfare lo standard 2.1.

Dispositivi SMD e SED

Il nuovo capitolo 12.12 definisce i dispositivi per la rilevazione dei metalli nelle calzature e quelli per il rilevamento di esplosivi nelle calzature, stabilendo requisiti generali di rilevazione, stabilità, indicazione visiva di funzionamento, protezione dei parametri e segnali d’allarme. Gli SMD destinati allo screening di persone diverse dai passeggeri devono rispettare almeno lo standard 1, quelli per i passeggeri lo standard 2; tutti gli SMD devono saper determinare la causa degli allarmi generati da un WTMD nella zona della calzatura. I requisiti dettagliati sono rinviati alla decisione di esecuzione C(2015) 8005.

Dispositivi EVD

È inserito il capitolo 12.14 sui dispositivi per il rilevamento di vapori esplosivi. Gli EVD usati per il bagaglio da stiva o le merci devono soddisfare almeno lo standard 1; quelli usati per persone o bagaglio a mano almeno lo standard 3. Anche in questo caso i requisiti dettagliati sono rinviati alla decisione di esecuzione C(2015) 8005.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dell’aviazione civilesicurezza aeroportualecontrolli sui precedenti personaliformazione del personalesicurezza di merci e bagagli

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