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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/109

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/109 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’estensione dell’uso dell’olio derivato da Schizochytrium sp. quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’autorizzazione riguarda specifiche categorie di prodotti e aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Vengono fissati livelli massimi di DHA e un requisito di etichettatura specifico per i prodotti che contengono tale ingrediente.

Autorizza l’estensione d’uso dell’olio derivato da Schizochytrium sp. come nuovo alimento e aggiorna l’elenco اتح dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione alimenti contenenti olio derivato da Schizochytrium sp., ai prodotti alimentari nelle categorie elencate nell’allegato e, indirettamente, alle autorità competenti incaricate dei controlli e dell’applicazione del regolamento sui nuovi alimenti. L’applicazione è territoriale in tutto il mercato dell’Unione europea ed è rilevante anche ai fini SEE. Sono interessate le condizioni d’uso, i limiti massimi di DHA e i requisiti di etichettatura; restano esclusi gli usi non ricompresi nelle categorie autorizzate o non conformi ai livelli massimi fissati.

Estensione d’uso dell’olio derivato da Schizochytrium sp. quale nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/109 della Commissione autorizza un’estensione dell’uso dell’olio derivato da Schizochytrium sp. come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. La Commissione richiama il fatto che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato e che, nel caso di specie, l’estensione non comporta nuove criticità di sicurezza né richiede un nuovo parere EFSA, poiché non è suscettibile di avere effetti sulla salute umana.

Contesto normativo e precedente autorizzazione

L’olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. era già stato autorizzato in passato come nuovo ingrediente alimentare dalla decisione di esecuzione 2014/463/UE ai sensi del previgente regolamento (CE) n. 258/97. Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 aveva già esteso l’autorizzazione del medesimo olio alle puree di frutta/verdura. La nuova misura si inserisce in questo quadro come ulteriore aggiornamento delle condizioni d’uso.

Valutazione della domanda e base giuridica

Il 10 settembre 2018 DSM Nutritional Products Europe ha presentato una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento, chiedendo di estendere l’impiego dell’olio derivato da Schizochytrium sp. alle puree di frutta e di verdura. La Commissione ha ritenuto che l’estensione proposta non modificasse le considerazioni di sicurezza già alla base dell’autorizzazione e fosse conforme all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Per tale motivo ha adottato direttamente il regolamento di esecuzione, senza chiedere un nuovo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3.

Modifica dell’elenco dell’Unione e condizioni di impiego

L’articolo 1 dispone la modifica della voce relativa all’olio derivato da Schizochytrium sp. nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato sostituisce la voce nella tabella 1 e disciplina le categorie di alimenti autorizzate insieme ai rispettivi limiti massimi di DHA. Tra le categorie indicate figurano, tra le altre:

  • prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte, con limite di 200 mg/100 g oppure, per i prodotti caseari, 600 mg/100 g;
  • prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande, con lo stesso schema di limite;
  • grassi spalmabili e condimenti, 600 mg/100 g;
  • cereali da prima colazione, 500 mg/100 g;
  • integratori alimentari, con 250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale e 450 mg di DHA/giorno per le donne in gravidanza e allattamento;
  • sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e sostituti di un pasto per il controllo del peso, 250 mg/pasto;
  • bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, 200 mg/100 g;
  • prodotti di panetteria, 200 mg/100 g;
  • barrette ai cereali, 500 mg/100 g;
  • grassi da cucina, 360 mg/100 g;
  • bevande analcoliche, compresi prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e bevande a base di latte, 80 mg/100 ml;
  • purea di frutta/verdura, 100 mg/100 g.

Requisito di etichettatura

Il regolamento introduce un obbligo specifico di denominazione in etichetta per i prodotti alimentari che contengono l’ingrediente autorizzato. La dicitura da utilizzare è «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.». Tale requisito è previsto nell’allegato come requisito specifico aggiuntivo in materia di etichettatura.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincola integralmente gli operatori e le autorità nazionali competenti.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’estensione d’uso

La Commissione modifica la voce relativa all’olio derivato da Schizochytrium sp. nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, estendendone l’uso alle categorie indicate nell’allegato. L’intervento è adottato ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.

Condizioni d’uso e livelli massimi di DHA

L’allegato sostituisce la voce dell’olio derivato da Schizochytrium sp. nella tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e stabilisce i livelli massimi di DHA per ciascuna categoria alimentare autorizzata, tra cui prodotti lattiero-caseari, sostituti lattiero-caseari, grassi spalmabili e condimenti, cereali da prima colazione, integratori alimentari, sostituti di pasti per il controllo del peso, bevande a base di latte per la prima infanzia, prodotti da forno, barrette ai cereali, grassi da cucina, bevande analcoliche e purea di frutta/verdura. Per alcuni alimenti la tabella richiama condizioni specifiche o l’esigenza di conformità alle particolari esigenze nutrizionali del gruppo di destinatari.

Etichettatura obbligatoria

I prodotti alimentari che contengono l’ingrediente devono riportare in ეტichetta la denominazione specifica del nuovo alimento: «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.».

Aggiornamento dell’elenco dell’Unione

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento, con conseguente aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentaremercato interno

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