Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/123

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della CommissioneTesto rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32019R0123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce il quadro operativo e di governance delle funzioni di rete dell’ATM nel cielo unico europeo, sostituendo il precedente regolamento del 2011. Attribuisce al gestore della rete compiti centrali su progettazione della rete, gestione dei flussi di traffico, coordinamento delle frequenze e dei codici radar, supporto alle crisi e monitoraggio delle prestazioni. Introduce inoltre strumenti di pianificazione strategica e operativa, un consiglio di gestione della rete, una cellula europea per le crisi e meccanismi di consultazione con Stati membri e soggetti operativi interessati.

Norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete ATM del cielo unico europeo, inclusa la gestione delle crisi, con abrogazione del regolamento (UE) n. 677/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle funzioni di rete della gestione del traffico aereo nello spazio aereo della regione EUR dell’ICAO in cui gli Stati membri sono responsabili della fornitura dei servizi di traffico aereo; può applicarsi anche a parti delle regioni EUR, NAT, AFI e MID in cui partecipano paesi terzi responsabili della fornitura dei servizi. Coinvolge Stati membri, gestore della rete, EASA, utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea, gestori aeroportuali e coordinatori delle bande orarie aeroportuali. Disciplina la configurazione della rete delle rotte europee, l’ATFM, il coordinamento delle risorse limitate (radiofrequenze aeronautiche e codici transponder), la governance, il monitoraggio, la rendicontazione, la supervisione e la gestione delle crisi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123: funzioni della rete ATM e gestione delle crisi

Il regolamento stabilisce un quadro uniforme e dettagliato per l’attuazione delle funzioni di rete del cielo unico europeo, sostituendo il regolamento (UE) n. 677/2011. Esso mira a migliorare l’efficienza, l’interoperabilità, la connettività e la sicurezza della rete europea di gestione del traffico aereo, mantenendo al contempo impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo, le esigenze di difesa e l’uso flessibile dello spazio aereo.

Ambito di applicazione e struttura della rete

Il regolamento si applica alle funzioni di rete dell’EATMN nella regione EUR dell’ICAO e, in presenza di paesi terzi coinvolti, anche in altre regioni ICAO indicate dall’articolo 1. Le funzioni di rete disciplinate sono tre: configurazione della rete delle rotte europee, gestione del flusso di traffico aereo e coordinamento delle risorse limitate, cioè radiofrequenze aeronautiche e codici transponder radar. La rete include aeroporti, strutture di spazio aereo, interfacce, infrastrutture e capacità operative, che devono essere pianificate e monitorate in modo coerente con gli obiettivi prestazionali dell’Unione.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 introduce una serie di definizioni operative centrali per l’interpretazione del regolamento, tra cui: risorse limitate, soggetti operativi interessati, gestore della rete, sistema di prestazioni, processo decisionale cooperativo, crisi della rete, cooperazione civile-militare, rotta condizionale, punto di contatto nazionale e impatto sulla rete. Tali definizioni sono funzionali a delimitare ruoli, flussi informativi e processi decisionali tra Commissione, Stati membri, gestore della rete e operatori.

Nomina e status del gestore della rete

Il gestore della rete è nominato dalla Commissione mediante decisione che ne definisce condizioni e finanziamento. La durata della nomina è almeno pari a due periodi di riferimento del sistema di prestazioni. L’organismo designato deve dimostrare competenze, capacità, indipendenza e adeguata organizzazione; dopo la nomina deve essere certificato dall’Agenzia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, evitare conflitti di interesse, garantire la gestione sicura dei dati sensibili e operare mediante un amministratore responsabile. La Commissione ne monitora regolarmente l’operato e può revocarne la nomina in caso di inadempimento o di grave e persistente incapacità di raggiungere gli obiettivi prestazionali.

Compiti centrali del gestore della rete

L’articolo 7 attribuisce al gestore della rete un ruolo di coordinamento centrale. Tra i compiti principali figurano: predisporre e aggiornare il piano strategico e il piano operativo della rete; sviluppare e fornire la configurazione integrata della rete delle rotte europee; coordinare l’ATFM mediante l’unità centrale; esercitare la funzione centrale di coordinamento delle radiofrequenze; coordinare l’assegnazione dei codici transponder radar; supportare la gestione delle crisi; coordinare le attività con ICAO e paesi terzi; sviluppare il programma di lavoro pluriennale e il relativo bilancio; monitorare le infrastrutture e i servizi comuni di supporto; raccogliere e consolidare i dati pertinenti; fornire supporto alla Commissione, all’Agenzia e all’organo di valutazione delle prestazioni.

Pianificazione strategica e operativa della rete

Il regolamento costruisce la governance della rete attorno a due strumenti. Il piano strategico della rete, fondato sul modello dell’allegato V, orienta lo sviluppo di lungo periodo, deve essere coerente con il piano generale ATM europeo e con il sistema di prestazioni, e va approvato dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri. Il piano operativo, basato sull’allegato VI, traduce il piano strategico in misure concrete a breve e medio termine, copre gli anni civili del periodo di riferimento e deve essere approvato dal consiglio di gestione della rete. Esso include requisiti prestazionali, azioni operative, previsioni di traffico, capacità, eventi speciali, esigenze militari e misure di mitigazione.

Misure correttive e attuazione delle prestazioni

Quando gli obiettivi prestazionali concordati non sono raggiunti o le azioni operative non sono attuate, il gestore propone misure correttive dopo consultazione degli operatori interessati e approvazione del consiglio di gestione della rete. Gli operatori coinvolti devono applicare le misure o motivare il mancato recepimento. Il gestore mantiene un registro delle azioni non attuate e dei relativi motivi, informandone la Commissione. Il regolamento collega così l’assetto cooperativo a un meccanismo di responsabilizzazione e tracciabilità degli scostamenti.

Consultazione, accordi di lavoro e processo decisionale cooperativo

Il processo decisionale cooperativo è l’asse portante del regolamento. Esso comprende un processo di consultazione regolare con Stati membri e soggetti operativi interessati, oltre ad accordi di lavoro dettagliati e processi operativi. La consultazione riguarda piani, relazioni, progressi e questioni operative; gli Stati membri intervengono anche per gli aspetti regolatori. Se le posizioni degli operatori non sono adeguatamente considerate, la questione può essere riesaminata dal gestore e, se necessario, rimessa al consiglio di gestione della rete.

Governance: consiglio di gestione della rete

Il consiglio di gestione della rete è l’organo di indirizzo e controllo del sistema. Convalida il piano strategico, approva il piano operativo, le misure correttive, il programma di lavoro, il bilancio annuale, il piano di prestazioni e i documenti di consultazione; monitora l’attuazione dei piani e gestisce le questioni irrisolte tra le parti. La composizione è volutamente bilanciata tra componenti civili e militari, con membri con diritto di voto e membri senza diritto di voto, inclusi Commissione, gestore della rete, Eurocontrol e rappresentanti dei paesi associati. Il consiglio si riunisce almeno tre volte l’anno e dispone di gruppi di lavoro, in particolare un gruppo operativo.

Gestione delle crisi della rete

Il regolamento dedica un capo specifico alla crisi di rete. La cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi (EACCC) supporta la risposta alle crisi e riunisce rappresentanti degli Stati membri, della Commissione, dell’Agenzia, di Eurocontrol, del gestore della rete, del settore militare, dei fornitori di servizi, dei gestori aeroportuali e degli utenti dello spazio aereo. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale. Il gestore della rete, con il sostegno dell’EACCC se necessario, coordina le risposte, sostiene i piani di emergenza nazionali, monitora la rete 24 ore su 24, diffonde informazioni coerenti e tempestive, propone misure di mitigazione, organizza esercitazioni di crisi e gestisce un programma di lavoro e un registro dei rischi.

Consultazione degli Stati membri, monitoraggio e supervisione

La Commissione consulta gli Stati membri sulle questioni strategiche della rete, tra cui prestazioni complessive, misure correttive, nomine, piani, bilancio, relazione annuale, regolamento EACCC e monitoraggio di infrastrutture ATM/CNS e servizi comuni. Il gestore deve predisporre un monitoraggio continuo delle prestazioni operative, dell’efficacia del processo cooperativo e della qualità dei servizi forniti. Annualmente presenta una relazione a Commissione, consiglio di gestione e Agenzia. La Commissione esercita inoltre una supervisione formale sul rispetto del regolamento e di altri atti UE pertinenti.

Rapporti con i paesi terzi e finanziamento

Il regolamento apre la partecipazione ai paesi terzi in conformità al diritto dell’Unione e agli accordi conclusi con l’Unione. Sono inoltre possibili accordi di cooperazione con fornitori di servizi di navigazione aerea di altri paesi ICAO per garantire interoperabilità, connettività e scambio dati. Sul piano finanziario, i compiti del gestore della rete sono finanziati dagli Stati membri tramite tariffe di navigazione aerea. Il bilancio del gestore deve essere trasparente, coerente con il piano di prestazioni e con il programma di lavoro, e separato dalle altre attività dell’organismo se esso svolge anche funzioni diverse.

Contenuto tecnico degli allegati

Gli allegati disciplinano in modo molto dettagliato le singole funzioni. L’allegato I regola la configurazione della rete delle rotte europee, i principi di configurazione dello spazio aereo, la revisione continua e il monitoraggio post-operativo. L’allegato II disciplina l’ATFM in tutte le sue fasi, i soggetti coinvolti, le misure di gestione, i rapporti con gli slot aeroportuali, i piani di emergenza e il monitoraggio annuale. L’allegato III riguarda la funzione radiofrequenza, imponendo la designazione di gestori nazionali, il registro centrale, le procedure di coordinamento, la valutazione delle richieste e il monitoraggio delle assegnazioni. L’allegato IV disciplina i codici transponder SSR e i codici interrogatore modo S, prevedendo sistemi centralizzati, audit, elenchi aggiornati e regole di consultazione con Stati membri e paesi terzi. Gli allegati V e VI forniscono infine i modelli rispettivamente del piano strategico e del piano operativo della rete, con sezioni su contesto, obiettivi, pianificazione, rischi, raccomandazioni, previsioni di traffico, capacità aeroportuale, ACC, eventi speciali e requisiti militari.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1º gennaio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto, funzioni di rete e ambito soggettivo/territoriale

L’articolo 1 stabilisce norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni di rete di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 e norme per la gestione delle crisi della rete. Le funzioni disciplinate sono: configurazione della rete delle rotte europee (ERND), gestione del flusso di traffico aereo (ATFM) e coordinamento delle risorse limitate, ossia radiofrequenze nelle bande aeronautiche e codici dei transponder radar. L’ambito soggettivo include Stati membri, gestore della rete, Agenzia, utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea, gestori aeroportuali e coordinatori delle bande orarie aeroportuali. L’ambito territoriale principale è la regione EUR ICAO, con possibile estensione alle regioni EUR, NAT, AFI e MID per i paesi terzi di cui all’articolo 24, paragrafo 1.

Definizioni e componenti della rete

L’articolo 2 rinvia alle definizioni dei regolamenti quadro sul cielo unico e introduce nozioni chiave come risorse limitate, gestore aeroportuale, coordinatore delle bande orarie, soggetti operativi interessati, gestione cooperativa delle decisioni, crisi della rete, uso flessibile dello spazio aereo, rotta condizionale e impatto sulla rete. L’articolo 3 chiarisce che la rete comprende aeroporti, strutture dello spazio aereo, interfacce, infrastrutture e capacità operative dell’EATMN, da pianificare e monitorare in coerenza con il piano strategico e con il piano operativo della rete.

Nomina, requisiti e revoca del gestore della rete

L’articolo 4 prevede che il gestore della rete sia nominato con decisione della Commissione, comprensiva di termini, condizioni e finanziamento. La nomina dura almeno due periodi di riferimento del sistema di prestazioni. L’organismo candidato deve dimostrare competenze, capacità, obiettivi, approccio operativo e indipendenza delle eventuali attività ulteriori. Una volta nominato, il gestore deve essere certificato dall’Agenzia, mantenere capacità operative e tecniche, evitare conflitti di interesse, rispettare la normativa UE, gestire in sicurezza dati sensibili ed essere rappresentato da un amministratore responsabile. L’articolo 6 prevede la revoca per mancato rispetto dei requisiti o per grave e persistente incapacità di raggiungere gli obiettivi prestazionali, imponendo al gestore misure di continuità del servizio.

Compiti del gestore della rete

L’articolo 7 attribuisce al gestore compiti centrali di pianificazione, coordinamento, esecuzione e supporto: predisposizione dei piani strategico e operativo, configurazione integrata della rete delle rotte europee, coordinamento ATFM tramite unità centrale, coordinamento radiofrequenze con registro centrale, assegnazione dei codici transponder radar, gestione delle crisi, coordinamento con ICAO e paesi terzi, programma di lavoro pluriennale e bilancio, sistema di allerta per il monitoraggio dei divieti operativi ai vettori aerei e supporto all’ICAO. Inoltre deve contribuire al sistema di prestazioni, predisporre e attuare il piano di prestazioni della rete, promuovere azioni operative cooperative, supportare coordinamento transfrontaliero, valutare rischi di sicurezza, assistere nell’uso flessibile dello spazio aereo e raccogliere, consolidare e fornire dati alla Commissione, all’Agenzia e all’organo di valutazione delle prestazioni.

Piano strategico e piano operativo della rete

Gli articoli 8 e 9 disciplinano i due strumenti fondamentali di pianificazione. Il piano strategico, basato sul modello dell’allegato V, orienta lo sviluppo di lungo periodo, è coerente con il piano generale ATM, copre il periodo di nomina del gestore e va aggiornato almeno 12 mesi prima di ogni periodo di riferimento; è convalidato dal consiglio e approvato dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri. Il piano operativo, basato sull’allegato VI, attua il piano strategico a breve e medio termine, copre anni civili e periodi annuali, contiene requisiti prestazionali e azioni operative e deve essere approvato dal consiglio di gestione della rete; va aggiornato almeno ogni sei mesi. I fornitori di servizi di navigazione aerea e i gestori aeroportuali devono allineare i propri piani al piano operativo della rete.

Misure correttive e responsabilità degli operatori

L’articolo 10 disciplina le misure correttive quando non sono raggiunti i livelli di prestazione concordati o non sono attuate le azioni operative. Il gestore propone misure, previa consultazione degli operatori interessati, esame del gruppo operativo e approvazione del consiglio di gestione della rete. Gli Stati membri e le autorità di vigilanza devono essere informati; gli Stati membri comunicano senza ritardo eventuali ostacoli o incoerenze con i piani di prestazione. Il gestore mantiene un registro delle azioni e misure non attuate e dei motivi dell’inadempienza.

Processo decisionale cooperativo, consultazione e accordi di lavoro

Gli articoli 15, 16 e 17 istituiscono il processo decisionale cooperativo, fondato su consultazione regolare e su accordi di lavoro dettagliati e processi operativi. La consultazione riguarda piani, progressi, relazioni e questioni operative; gli Stati membri partecipano quando necessario per i profili regolatori. Se i pareri degli operatori non sono adeguatamente considerati, la questione è riesaminata dal gestore e, se necessario, deferita al consiglio. Gli accordi di lavoro coinvolgono anche paesi terzi e devono rispettare la separazione tra fornitura dei servizi e aspetti normativi.

Consiglio di gestione della rete

L’articolo 18 istituisce il consiglio di gestione della rete, organo di governance responsabile di convalidare il piano strategico, approvare i piani operativi, approvare le misure correttive, i processi di consultazione, gli accordi di lavoro, il regolamento interno dell’EACCC, il bilancio annuale, il programma di lavoro e il piano di prestazioni della rete, oltre a monitorare l’attuazione e gestire le questioni irrisolte. La composizione prevede membri con diritto di voto rappresentativi di fornitori di servizi di navigazione aerea, utenti civili, gestori aeroportuali e settore militare, più membri senza voto, tra cui Commissione, gestore della rete, paesi associati, Eurocontrol e altri. Le decisioni su molte materie sono adottate a maggioranza semplice.

Gestione delle crisi della rete

Gli articoli 19 e 20 istituiscono l’EACCC e disciplinano il supporto alla gestione delle crisi. L’EACCC fornisce coordinamento delle risposte alle crisi e include membri permanenti di Stati membri, Commissione, Agenzia, Eurocontrol, gestore della rete, settore militare, fornitori di servizi di navigazione aerea, gestori aeroportuali e utenti dello spazio aereo. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale. Il gestore della rete coordina le risposte, sostiene i piani di emergenza, monitora 24 ore su 24 la situazione, gestisce e comunica le informazioni, propone misure di attenuazione, promuove esercitazioni di crisi e gestisce programma di lavoro e registro dei rischi.

Consultazione degli Stati membri, monitoraggio, rendicontazione e supervisione

Gli articoli 21, 22 e 23 prevedono l’informazione regolare degli Stati membri e la consultazione su questioni strategiche, tra cui prestazioni della rete, misure correttive, nomine, piani, bilancio, relazione annuale, regolamento EACCC, accordi di consultazione e monitoraggi infrastrutturali. Il gestore effettua un monitoraggio continuo di prestazioni, misure adottate, efficacia del processo cooperativo e qualità dei servizi, e presenta una relazione annuale a Commissione, consiglio e Agenzia. La Commissione esercita la supervisione del gestore in relazione al rispetto del regolamento e di altri atti UE pertinenti.

Rapporti con i paesi terzi e finanziamento

L’articolo 24 consente la partecipazione dei paesi terzi ai lavori del gestore della rete in conformità al diritto UE e agli accordi con l’Unione; i paesi associati e i loro soggetti operativi possono contribuire alle attività. Sono possibili accordi di cooperazione con fornitori di servizi di navigazione aerea di altri paesi delle regioni ICAO interessate o di ulteriori regioni, per interoperabilità, connettività e scambio dati. L’articolo 25 stabilisce che gli Stati membri finanzino i compiti del gestore tramite tariffe di navigazione aerea; il gestore deve definire i costi con chiarezza e trasparenza e predisporre un bilancio coerente con gli obiettivi prestazionali e il programma di lavoro, separato se svolge altre attività.

Abrogazione ed entrata in applicazione

L’articolo 26 abroga il regolamento (UE) n. 677/2011. L’articolo 27 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 1º gennaio 2020.

Contenuti tecnici degli allegati

Gli allegati specificano in dettaglio: ERND, con principi di configurazione dello spazio aereo, revisione del piano di miglioramento della rete e monitoraggio post-operativo; ATFM, con fasi strategiche/pretattiche/tattiche/post-operazioni, soggetti coinvolti, misure, gestione delle bande orarie, piani di emergenza, monitoraggio annuale e archiviazione dei dati; funzione di radiofrequenza, con gestori nazionali delle frequenze, registro centrale, coordinamento e criteri di assegnazione, consultazione e dati; funzione dei codici transponder SSR e dei codici interrogatore modo S, con sistemi centralizzati, elenchi aggiornati, audit, gestione dei conflitti e consultazione con Stati membri e paesi terzi; modelli di contenuto del piano strategico e operativo della rete, comprensivi di analisi del contesto, obiettivi, rischi, raccomandazioni, previsioni di traffico, capacità aeroportuale e ACC.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereicielo unico europeogestione del traffico aereocooperazione civile-militarespettro radio e frequenze aeronautiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.