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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8875 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.A. contestava l'atto di irrogazione della sanzione prevista dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 5, per l'impiego di due lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione. In particolare, sosteneva che l'avviso del 19 aprile 2006 fosse nullo per difetto di motivazione, poiché, dopo la presentazione di deduzioni difensive, l'Ufficio aveva ridotto le sanzioni senza spiegare le ragioni del mancato accoglimento delle ulteriori deduzioni, in violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 7.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato quale concreto pregiudizio al diritto di difesa fosse derivato dalla presunta carenza motivazionale e non aveva trascritto integralmente né l'atto di irrogazione né le deduzioni difensive. Pertanto, non era possibile verificare, sulla base del solo ricorso, se l'atto contenesse effettivamente l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della sanzione. G.A. è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in 2.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 5

    Prevede la sanzione per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 7

    In caso di presentazione di deduzioni difensive, l'atto di contestazione o di irrogazione deve tenere conto delle deduzioni e motivare le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento, a pena di nullità secondo la prospettazione del ricorrente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • Art. 366 c.p.c.

    Impone il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione. Chi denuncia un vizio dell'atto amministrativo deve riportare gli elementi necessari a consentire alla Corte la verifica della censura direttamente dal ricorso.

  • Cass. n. 9536 del 19 aprile 2013 e Cass. n. 8312 del 4 aprile 2013

    Richiamano il principio secondo cui la legittimità dell'atto amministrativo dipende anche dalla motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche posti a fondamento della pretesa.

Massime di principio

  • Quando si contesta in cassazione la motivazione di un atto amministrativo o tributario, è necessario trascrivere o riprodurre nel ricorso le parti rilevanti dell'atto e delle deduzioni difensive; il semplice richiamo generico alla loro esistenza può rendere il motivo inammissibile o comunque non verificabile.
  • La carenza di motivazione deve essere collegata a un concreto pregiudizio per il diritto di difesa. Se il contribuente ha potuto contestare compiutamente nel merito la pretesa, la censura formale può risultare non decisiva, soprattutto se non viene spiegato quale difesa sia stata concretamente impedita.
  • La presentazione di deduzioni difensive impone all'Amministrazione di valutarle e, ove non le accolga, di esporre le ragioni del rigetto nell'atto finale o comunque nell'atto che definisce la pretesa. Tuttavia, la violazione deve essere dimostrata mediante l'esame comparato dell'atto e delle deduzioni.
  • La riduzione della sanzione da parte dell'Ufficio non elimina automaticamente l'obbligo di motivazione, ma può incidere sulla valutazione dell'effettiva lesione del diritto di difesa e sulla possibilità di contestare utilmente l'atto.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre la doglianza già formulata nei gradi di merito: occorre indicare con precisione la norma violata, il contenuto degli atti rilevanti, il concreto pregiudizio subito e il nesso tra tale violazione e la decisione impugnata.

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