Sentenza del 23/10/2018 n. 9097 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
36/2018. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA REGISTRO - Presupposto - Sentenze ed altri atti giudiziari - Decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta tassazione del decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore. Il ricorrente sosteneva che l'atto dovesse essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, richiamando la lett. g) dell'art. 8 della tariffa, parte prima, relativa agli atti di omologazione. L'Amministrazione riteneva invece applicabile l'imposta proporzionale prevista dalla lett. a), poiché il decreto produce effetti immediatamente traslativi dei beni fallimentari in favore del terzo assuntore. È stata inoltre esaminata la rilevanza della rettifica effettuata dall'Ufficio in corso di giudizio circa il riferimento alla lettera della tariffa inizialmente indicata.
La decisione
La domanda del contribuente è stata respinta. Il decreto di omologa è stato ritenuto soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, in quanto il provvedimento determina il trasferimento dei beni fallimentari al terzo assuntore. Il riferimento generico agli atti di omologazione contenuto nella lett. g) non prevale sulla causa concreta e sugli effetti effettivamente prodotti dall'atto. La rettifica dell'Ufficio relativa alla lettera tariffaria non è stata considerata novativa, poiché non ha modificato i presupposti sostanziali né la motivazione dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 20 del d.p.r. n. 131 del 1986
L'imposta di registro deve essere applicata considerando la natura, gli effetti giuridici e la causa reale dell'atto, non soltanto la sua denominazione formale.
Art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986
Si applica l'imposta di registro in misura proporzionale agli atti giudiziari che producono effetti traslativi, come il decreto di omologa del concordato fallimentare con trasferimento dei beni al terzo assuntore.
Art. 8, lett. g), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986
Il generico riferimento agli atti di omologazione non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta in misura fissa quando l'atto, nella sostanza, produce effetti traslativi immediati.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro conta la causa concreta dell'atto e l'effetto giuridico realmente prodotto, non la sua sola denominazione formale.
- Quando un provvedimento giudiziario trasferisce immediatamente beni o diritti, può essere soggetto a imposta proporzionale anche se formalmente qualificato come decreto di omologa.
- Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, l'acquisto dei beni fallimentari costituisce un effetto traslativo rilevante ai fini dell'imposta di registro.
- Il richiamo generico a una voce tariffaria relativa agli atti di omologazione non esclude l'applicazione della voce prevista per gli atti traslativi, se quest'ultima riflette meglio la sostanza dell'operazione.
- La correzione in corso di giudizio della lettera della tariffa indicata dall'Ufficio non determina necessariamente un nuovo atto impositivo, se restano invariati i fatti, i presupposti e la motivazione sostanziale della pretesa.
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