Sentenza del 20/06/2019 n. 16557 - Corte di Cassazione
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Prova documentale - Disconoscimento ex art. 2719 c.c. - Modalità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'avviso di vendita e l'iscrizione ipotecaria derivanti dal mancato pagamento di quattro cartelle relative a tributi erariali, contributi previdenziali e violazioni del Codice della strada, deducendo principalmente l'omessa notifica delle cartelle, dell'intimazione di pagamento e dell'iscrizione ipotecaria. La CTR aveva accolto l'appello ritenendo che le copie degli estratti di ruolo e degli atti notificati, prodotte dall'agente della riscossione, non fossero sufficienti e che il contribuente avesse efficacemente disconosciuto la loro conformità agli originali. Equitalia ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che il contribuente non aveva formulato un disconoscimento specifico ai sensi dell'art. 2719 c.c. e che le copie degli estratti di ruolo erano state regolarmente autenticate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo al difetto di giurisdizione sulle cartelle concernenti violazioni del Codice della strada e contributi previdenziali, poiché la sentenza di primo grado aveva deciso nel merito senza che tale profilo fosse stato tempestivamente impugnato, formando un giudicato implicito sulla giurisdizione. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che il contribuente non avesse effettuato un disconoscimento espresso, specifico e inequivoco della conformità delle copie agli originali, ma si fosse limitato a lamentare la mancata produzione degli originali e la generica non conformità della documentazione. Ha accolto anche il terzo motivo, riconoscendo che l'agente della riscossione, quale depositario del ruolo, può rilasciare copie autenticate degli atti in suo deposito. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche o fotostatiche di scritture hanno la stessa efficacia degli originali se la loro conformità con l'originale è espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento della copia deve essere espresso, chiaro, specifico e inequivoco. Non sono sufficienti formule generiche, clausole di stile o la semplice richiesta di produzione dell'originale. La parte deve indicare il documento contestato e gli elementi concreti di difformità, come parti mancanti, aggiunte o contraffatte.
Art. 37 c.p.c.
Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
La rilevabilità del difetto di giurisdizione è limitata dalla formazione del giudicato esplicito o implicito. Quando il giudice di primo grado decide il merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e la parte non impugna tale profilo, la questione non può essere riproposta tardivamente in appello o in cassazione.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 2 e 19
La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi ad oggetto tributi, mentre le controversie relative a contributi previdenziali e sanzioni per violazioni del Codice della strada appartengono, in linea generale, alla giurisdizione ordinaria. Tuttavia, la questione deve essere sollevata tempestivamente, prima della formazione del giudicato.
D.P.R. n. 602/1973, art. 24
L'agente della riscossione riceve in consegna il ruolo e ne è depositario, potendo quindi conservarlo e utilizzarlo nell'ambito della riscossione.
Legge n. 15/1968, art. 14
Il pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale può autenticare copie, anche parziali, dell'atto. Tale facoltà è stata riconosciuta anche all'agente della riscossione in relazione ai ruoli detenuti.
Art. 112 c.p.c.
La decisione deve corrispondere alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti. La CTR aveva erroneamente fondato la decisione sull'esistenza di un disconoscimento che, secondo la Cassazione, non era stato validamente formulato.
Massime di principio
- Chi intende contestare una copia fotostatica deve indicare espressamente quale documento contesta e quali specifiche parti risultano difformi, mancanti, aggiunte o contraffatte rispetto all'originale.
- La semplice affermazione che l'originale non è stato prodotto, oppure che la copia non è conforme a quanto richiesto, non costituisce un valido disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c.
- Le contestazioni generiche o le formule di stile sono normalmente inefficaci e possono comportare il riconoscimento della copia quanto alla conformità all'originale e alla provenienza.
- Prima di contestare una copia è opportuno esaminare il documento e specificare concretamente le difformità; non è sufficiente riservarsi di contestarlo dopo la produzione dell'originale.
- L'agente della riscossione può avere titolo per autenticare copie degli estratti di ruolo o di altri atti che detiene legittimamente come depositario del ruolo.
- Le questioni di giurisdizione devono essere sollevate tempestivamente: una decisione di merito non impugnata sul punto può determinare la formazione di un giudicato implicito, impedendo di riproporre successivamente la questione.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente la controversia in favore del ricorrente nel merito: in questo caso la decisione della CTR è stata annullata e il giudice regionale dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati dalla Cassazione.
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